Cassazione Civile, Ordinanza n. 09303/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente volta a ottenere somme a titolo di indennità previste da un accordo sindacale aziendale del 16 luglio 2009 per l’attività prestata fuori sede, da riconoscersi sotto forma di buoni pasto del valore di euro 5,16 per ogni giorno di presenza. La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la pretesa della lavoratrice. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’accordo sindacale e degli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato l’accordo aziendale. La società, anche nella memoria, ha insistito nel ritenere la propria lettura dell’accordo l’unica possibile e ha sostanzialmente chiesto una rivalutazione del significato della clausola negoziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la censura, sotto l’apparente veste di violazione di legge, tendeva in realtà a sollecitare una diversa interpretazione dell’accordo sindacale, alternativa a quella accolta dai giudici di merito. La Corte ha ribadito che l’interpretazione degli atti di autonomia negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione radicalmente viziata; il ricorso, invece, si limitava a contrapporre una lettura diversa e più favorevole alla ricorrente. È stata quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna della società alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione formale di violazione di legge non è sufficiente quando la censura mira in sostanza a contestare un apprezzamento di fatto del giudice di merito, quale l’interpretazione di un atto negoziale.
I canoni ermeneutici contrattuali sono il parametro del controllo di legittimità sull’interpretazione del testo negoziale, ma la loro violazione va specificamente e puntualmente allegata e dimostrata.
La Corte richiama precedenti conformi e vi rinvia per gli ulteriori profili non esaminati.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012
Norma modificativa richiamata per il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’interpretazione di un accordo o di altro atto di autonomia negoziale è attività riservata al giudice di merito e costituisce accertamento di fatto, censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla corretta applicazione dei canoni ermeneutici e sulla tenuta logica della motivazione.
- Non è ammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale ritenuta più favorevole alla parte ricorrente.
- Per denunciare efficacemente la violazione delle regole di interpretazione contrattuale occorre indicare in modo specifico quali canoni siano stati violati e in che modo, non essendo sufficiente affermare che la tesi della parte sarebbe l’unica interpretazione possibile.
- Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, non è consentito in sede di legittimità censurare la scelta del giudice di merito per il solo fatto che abbia privilegiato un significato diverso da quello sostenuto dalla parte soccombente.
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