Cassazione Penale, Sentenza n. 17135/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: 1) censura dell'errore percettivo della Corte di cassazione nel condannare il ricorrente al pagamento delle spese di costituzione delle parti civili (tra cui Roma Capitale) nonostante, secondo il ricorrente, alcune non si fossero costituite rispetto al capo Q3 (art. 73 d.P.R. 9/10/1990, n. 309); 2) censura per omissione di esame del primo motivo da parte della Corte di cassazione e per errata percezione del contenuto del motivo, in particolare sulla mancata riunione e sull'impossibilità di utilizzare elementi probatori raccolti in un procedimento parallelo che, secondo la difesa, avrebbero inciso sul diritto di difesa.
La decisione
Il tribunale ha dichiarato ammissibile il ricorso nei termini (presentato entro 180 giorni). Il primo motivo è stato respinto: dalla lettura del dispositivo di primo grado e dell'appello risulta che Roma Capitale era costituita anche con riferimento ai reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR n. 309, e poiché Ficchì è stato condannato per il capo Q3 (art. 73, comma 1), la condanna al pagamento delle spese delle parti civili è stata ritenuta corretta e non frutto di errore percettivo. Il secondo motivo è stato anch'esso rigettato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul contenuto dell'art. 625-bis (errore percettivo o svista decisiva/omissione materiale di un motivo) e ha ritenuto che non sussista un'omissione decisiva né un'errata percezione; il motivo contestato è stato implicitamente trattato o assorbito e, in ogni caso, la censura attiene a valutazioni di merito/probatorie che non sono sindacabili con il rimedio per errore di fatto. Pertanto il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disposto richiamato come base del ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte interpreta il vizio come svista percettiva o omissione materiale e decisiva nella disamina dei motivi di cassazione, non come semplice errore di giudizio o diversa valutazione delle prove.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74
Reati richiamati nel capo Q3 (art. 73, comma 1) per il quale il ricorrente è stato condannato; la Corte verifica che le parti civili (es. Roma Capitale) fossero costituite anche in relazione a tali articoli, giustificando la condanna al rimborso delle spese.
Richiamato per il principio secondo cui nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunciati nei limiti strettamente indispensabili; la Corte osserva che la mancata riproduzione analitica di ogni argomento non implica che esso non sia stato letto o valutato.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis è ammissibile entro 180 giorni ma ha un perimetro ristretto: viene riconosciuto solo per errori percettivi (svista) o omissioni materiali decisive nella lettura degli atti, non per divergenze di valutazione o riconsiderazioni di merito.
- L'omesso esame di un motivo di cassazione integra errore di fatto solo se il motivo è stato materialmente non considerato per svista e la sua valutazione avrebbe inevitabilmente determinato una decisione diversa; se il motivo è incompatibile con la struttura della sentenza o è assorbito da altri motivi, non sussiste l'errore.
- Non è possibile utilizzare il rimedio per errore di fatto per reinvocare la valutazione delle prove o per ottenere un nuovo esame di merito: le contestazioni che riguardano l'apprezzamento probatorio sono in genere escluse dal campo di applicazione dell'art. 625-bis.
- In tema di condanna al pagamento delle spese delle parti civili, occorre verificare con attenzione se la costituzione di ciascuna parte civile sia riferita anche al capo di imputazione per il quale è intervenuta la condanna; se sì, l'ordine di rimborso è normalmente legittimo.
- Quando si lamenta la mancata riunione di procedimenti paralleli e l'impossibilità di utilizzare elementi probatori di un altro procedimento, bisogna dimostrare in modo specifico e decisivo come la mancata riunione abbia impedito l'accesso a prove determinanti e come ciò avrebbe modificato l'esito del giudizio; altrimenti la censura rischia di essere considerata un'asserita rivalutazione di fatto non sindacabile.
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