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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17110/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del GUP di Vicenza per omissione nell'indicazione, nel dispositivo, della pena pecuniaria (multa) prevista per il reato di cui all'art. 73 co. 4 d.P.R. 309/90. Il ricorso per saltum è stato proposto ai sensi dell'art. 569 c.p.p.; il PG ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente all'omessa irrogazione della multa e la correzione del dispositivo ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p. La vicenda di fatto riguarda il possesso, ai fini di spaccio, di circa 295 g di marijuana e 2,1 g di ketamina, con recidiva specifica infraquinquennale; il GUP aveva riconosciuto la colpevolezza ai sensi dell'art. 73 co. 4 e aveva quantificato la pena in motivazione (anche in termini di multa) ma nel dispositivo aveva omesso di indicare correttamente l'importo della multa.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'omessa indicazione della pena pecuniaria. Ha ricostruito la catena motivazionale del giudice di merito (pena base di 2 anni e multa di 5.500 euro, aumento per recidiva a 3 anni e 4 mesi e multa di 9.000 euro, poi riduzione per il rito a pena definitiva di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni e multa ridotta) e ha corretto l'errore di calcolo segnalando che la riduzione di un terzo su 9.000 euro determina una multa di 6.000 euro (non di 4.000). Di conseguenza la multa è stata fissata in euro 6.000,00; la pena detentiva resta confermata in anni 2, mesi 2 e giorni 20, così come le altre statuizioni (spese, confisca, distruzione, ecc.).

Norme richiamate

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per salto di grado (ricorso per saltum); utilizzata dal Procuratore Generale per proporre impugnazione diretta contro la sentenza del GUP.

  • art. 73, co. 1 e co. 4, d.P.R. 309/1990

    Articolo che sanziona illecita detenzione di stupefacenti; il co. 1 si riferisce a fattispecie meno grave (uso/personale) mentre il co. 4 sanziona la detenzione ai fini di spaccio con pena maggiore, applicata al Munaretto.

  • art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990

    prevede una pena edittale congiunta della reclusione da due a sei anni e della multa da 5.164 a 77.468 euro

    La Corte richiamando questo disposto ha evidenziato l'obbligatorietà di irrogare la pena pecuniaria insieme alla reclusione per la fattispecie di cui al co. 4; l'omissione della multa rende il dispositivo illegale.

  • art. 620, lett. i) cod. proc. pen.

    Consente la correzione dei vizi materiali o errori evidenti del dispositivo quando la decisione e la motivazione consentono di individuare con certezza l'intendimento del giudice; la Corte ha operato la correzione del dispositivo fissando l'importo corretto della multa.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione della pena pecuniaria nel dispositivo rende la statuizione affetta da illegittimità formale che può giustificare l'annullamento limitato o la correzione del provvedimento.
  • Se dalla motivazione emerge con chiarezza la volontà del giudice in ordine all'entità della multa e la sua determinazione logica, la Corte può correggere l'errore materiale senza rinviare il procedimento, ai sensi degli strumenti di correzione previsti dal codice di procedura penale.
  • Gli errori di calcolo sulle riduzioni (es. riduzione di un terzo) devono essere rettificati coerentemente con quanto indicato in motivazione: la correzione non può alterare la sostanza della decisione se l'intento del giudice è evidente.
  • Il ricorso per saltum (art. 569 c.p.p.) è utilizzabile dal Procuratore Generale per censurare questioni di diritto direttamente davanti alla Corte quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
  • Sempre verificare la congruenza tra motivazione e dispositivo: discrepanze formali possono portare a interventi correttivi della Corte anche quando il giudizio di merito sulla colpevolezza e sulla pena detentiva rimane confermato.

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