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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17103/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la responsabilità penale per omicidio colposo plurimo in conseguenza di un tamponamento stradale (17/06/2016). Il ricorrente articolava cinque motivi: 1) vizio nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dinamica del sinistro (contestazione delle conclusioni della consulenza del PM e delle valutazioni testimoniali e tecniche); 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art.589-bis comma 7 per presunto concorso di colpa del conducente tamponato (per non avere segnalato la svolta); 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante comportamento collaborativo e risarcimento integrale; 4) erronea determinazione della pena base e dell'aumento ai sensi di art.589-bis comma 8; 5) rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con sanzione sostitutiva (detenzione domiciliare) ai sensi di art.53 L.689/81 e connessi, in ragione della riforma Cartabia e della valutazione prognostica negativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile in tutte le sue articolazioni. Ha ritenuto legittima e logicamente congrua la ricostruzione della dinamica del sinistro svolta dai giudici di merito, fondata su un coacervo di elementi oggettivi (danni ai veicoli, tracce sull'asfalto, simulazioni crash-test del consulente del PM, dichiarazioni testimoniali). Ha confermato l'esclusione del concorso di colpa rilevante del conducente tamponato e delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo adeguata la motivazione dei giudici di merito. Ha inoltre ritenuto insindacabile la determinazione della pena entro i limiti discrezionali del giudice e motivato il rigetto della richiesta di sanzione sostitutiva per la prognosi negativa e i precedenti dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.141 Codice della Strada

    Richiamata in relazione agli obblighi di guida (distanza di sicurezza e prudenza); la violazione è stata considerata elemento oggettivo della colpa del conducente.

  • art.142 Codice della Strada

    Citato per profili di velocità non adeguata alle circostanze; contribuisce alla valutazione della colpa per guida inidonea.

  • art.149 Codice della Strada

    Riferito alle norme di precedenza/incroci e all'adeguamento della velocità in presenza di incroci; integrativo nella dinamica del sinistro.

  • art.148 Codice della Strada

    Richiamato per l'obbligo del conducente che segue di mantenere distanza di sicurezza; base giuridica per ritenere la responsabilità del tamponante.

  • art.589-bis (richiamato nel testo)

    Nel testo è richiamato il comma 7 e il comma 8 in ordine a profili di concorso di colpa e maggiorazione della pena: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per attribuire efficacia causale sinergica alla condotta del tamponato e ha motivato l'aumento nei limiti consentiti.

  • art.589 cod. pen. (omicidio colposo) / richiamata normativa penale

    Norma di riferimento per il reato di omicidio colposo; la quantificazione della pena è stata rispettosa della discrezionalità del giudice di merito.

  • art.53 L.689/81

    Norma sulle sanzioni sostitutive; la Corte ha confermato che la concessione richiede prognosi favorevole e congrua motivazione, assente nel caso per precedenti e rischio di inottemperanza.

  • art.58 L.689/81

    Richiamato in relazione alla valutazione dell'idoneità della misura sostitutiva a perseguire finalità rieducative e di risocializzazione; il giudice ha ritenuto che tale idoneità mancasse.

  • art.20-bis cod. pen. (menzionato nel testo)

    Norme sulle misure alternative/sanzioni sostitutive menzionate dalla difesa; la Corte ha ritenuto insussistente la giustificazione per la loro applicazione.

  • art.545-bis cod. pen. (menzionato nel testo)

    Richiamato dalla difesa in relazione a misure sostitutive; la Corte ha confermato la valutazione negativa del giudice di merito circa la loro compatibilità.

  • art.133 cod. pen.

    Richiamato quale criterio di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito in ordine ai criteri di determinazione della pena.

  • art.606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Fornisce il perimetro del controllo di legittimità: la Cassazione verifica la coerenza logica e la completezza della motivazione, non la riconsiderazione integrale delle risultanze probatorie; la pronuncia applica questo principio limitativo del sindacato.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione esercita un sindacato di legittimità limitato alla coerenza logica della motivazione: non rientra nei suoi poteri rivedere in maniera sostanziale la valutazione delle prove e scegliere la "migliore" ricostruzione alternativa.
  • Per ottenere il riconoscimento di concorso di colpa della vittima (o di terzi) che interrompa o attenui la responsabilità dell'imputato, non basta prospettare scenari alternativi possibilistici: è necessario dimostrare, con elementi concreti e specifici, che l'alternativa è "hic et nunc" concretamente probabile e idonea a incidere causalmente.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere motivato sui punti ritenuti decisivi; il giudice non è tenuto ad esaminare ogni singolo elemento favorevole purché indichi gli elementi decisivi che giustificano il diniego (es. gravità del fatto, reiterazione di precedenti).
  • La determinazione della pena entro il range edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se motivata in termini logici e congrui, è insindacabile in Cassazione.
  • La concessione di sanzioni sostitutive o misure alternative richiede una prognosi favorevole riguardo al rispetto delle prescrizioni: precedenti penali specifici e ripetute violazioni della stessa natura costituiscono motivo legittimo per escluderle.
  • Nelle cause di responsabilità stradale con esiti mortali, la prova tecnica (es. consulenze, crash test, tracce) integrata da dichiarazioni testimoniali e dagli esiti materiali dei veicoli costituisce base solida per la ricostruzione della dinamica e per il nesso causale, purché la motivazione espliciti il raccordo logico tra questi elementi.

Testo integrale

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