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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17108/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la loro condanna per coltivazione non autorizzata di cannabis (doppia coltivazione in località diverse, piante poste ad essiccazione e sistema di essiccazione), deducendo: 1) erronea applicazione e carenza di motivazione circa l'aggravante dell"ingente quantità ex art. 80, co. 2 D.P.R. 309/90 — il superamento del limite soglia sarebbe lieve e la Corte avrebbe valutato solo il dato ponderale senza esaminare le altre circostanze del caso concreto; 2) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, con mancata valutazione adeguata della incensuratezza e della collaborazione; 3) eccessività della pena. Chiedevano annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia fornito motivazione puntuale e coerente: ha valutato unitariamente le coltivazioni ravvisando una capacità produttiva tale da superare la soglia di rilevanza (oltre 2 kg di principio attivo) anche considerando la rettifica quantitativa del GUP; ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, nella coltivazione, l"aggravante si valuta con un giudizio prognostico sul prodotto prevedibile ancorandosi a valori prudenziali; ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, incentrata sulla gravità e la persistenza del proposito criminoso e sull"insufficienza degli elementi favorevoli. Per queste ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista dall"art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2

    Aggravante per "ingente quantità" di sostanza stupefacente; la Corte ha applicato la nozione richiedendo una valutazione prognostica della quantità estraibile dalla coltivazione e ha ritenuto integrata la circostanza alla luce della capacità produttiva complessiva valutata unitariamente.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1, 4 e 6

    Norme relative ai delitti in materia di stupefacenti; il fatto è stato qualificato come coltivazione non autorizzata con aggravamento per il concorso di tre o più persone (comma 6) e per l'entità della violazione.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 17

    Mancata autorizzazione prevista dalla norma: l'assenza dell'autorizzazione costituisce elemento costitutivo del reato di coltivazione non autorizzata richiamato nell'imputazione.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato che il giudice può valorizzare gli elementi che ritiene decisivi purché motivi il diniego delle attenuanti rispetto agli altri elementi emersi.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Previsione della condanna alle spese e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione ritenendo non sussistente assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, sent. Polito; Sez. 6, sent. Mancuso)

    Principi interpretativi richiamati: la valutazione dell"ingente quantità nella coltivazione si fonda su un giudizio prognostico e prudenziale sulla produzione potenziale; i parametri orientativi delle Sezioni Unite vanno riferiti alla potenzialità produttiva accertata e la motivazione deve collegare il dato quantitativo a elementi concreti della coltivazione.

Massime di principio

  • L"aggravante dell"ingente quantità (art. 80, co. 2 D.P.R. 309/90) nella coltivazione va valutata con un giudizio prognostico sulla quantità estraibile alla fine del ciclo produttivo; il giudice può ancorarsi a valori prudenziali/minimi e a parametri di potenzialità produttiva.
  • Quando vi siano più coltivazioni o fasi differenti (piante in campo e piante in essiccazione) realizzate nello stesso arco temporale e in ambito territoriale prossimo, il giudice può valutare unitariamente l"attività ai fini del computo della quantità rilevante.
  • Il semplice superamento "lievissimo" della soglia non determina automaticamente l"aggravante: occorre motivare in concreto l"offensività e la capacità produttiva; tuttavia, se la motivazione del giudice illustra la capacità produttiva e altri indici (estensione, qualità, organizzazione), la valutazione è legittima.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede l"esame di ogni elemento favorevole, ma il giudice deve richiamare e motivare sugli elementi ritenuti decisivi e, se esclude elementi favorevoli, spiegare perché sono insufficienti.
  • Le valutazioni di merito sulla gravità della condotta e sulla perseveranza del proposito criminoso sono sindacabili in Cassazione solo se contraddittorie, illogiche o manifestamente incongrue; mera riproposizione delle cc.dd. istanze senza confronto critico con la motivazione di merito è frequentemente inammissibile.

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