Cassazione Penale, Sentenza n. 17108/2024 del 24/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la loro condanna per coltivazione non autorizzata di cannabis (doppia coltivazione in località diverse, piante poste ad essiccazione e sistema di essiccazione), deducendo: 1) erronea applicazione e carenza di motivazione circa l'aggravante dell"ingente quantità ex art. 80, co. 2 D.P.R. 309/90 — il superamento del limite soglia sarebbe lieve e la Corte avrebbe valutato solo il dato ponderale senza esaminare le altre circostanze del caso concreto; 2) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, con mancata valutazione adeguata della incensuratezza e della collaborazione; 3) eccessività della pena. Chiedevano annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia fornito motivazione puntuale e coerente: ha valutato unitariamente le coltivazioni ravvisando una capacità produttiva tale da superare la soglia di rilevanza (oltre 2 kg di principio attivo) anche considerando la rettifica quantitativa del GUP; ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, nella coltivazione, l"aggravante si valuta con un giudizio prognostico sul prodotto prevedibile ancorandosi a valori prudenziali; ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, incentrata sulla gravità e la persistenza del proposito criminoso e sull"insufficienza degli elementi favorevoli. Per queste ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista dall"art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2
Aggravante per "ingente quantità" di sostanza stupefacente; la Corte ha applicato la nozione richiedendo una valutazione prognostica della quantità estraibile dalla coltivazione e ha ritenuto integrata la circostanza alla luce della capacità produttiva complessiva valutata unitariamente.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1, 4 e 6
Norme relative ai delitti in materia di stupefacenti; il fatto è stato qualificato come coltivazione non autorizzata con aggravamento per il concorso di tre o più persone (comma 6) e per l'entità della violazione.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 17
Mancata autorizzazione prevista dalla norma: l'assenza dell'autorizzazione costituisce elemento costitutivo del reato di coltivazione non autorizzata richiamato nell'imputazione.
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato che il giudice può valorizzare gli elementi che ritiene decisivi purché motivi il diniego delle attenuanti rispetto agli altri elementi emersi.
Codice di procedura penale, art. 616
Previsione della condanna alle spese e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione ritenendo non sussistente assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, sent. Polito; Sez. 6, sent. Mancuso)
Principi interpretativi richiamati: la valutazione dell"ingente quantità nella coltivazione si fonda su un giudizio prognostico e prudenziale sulla produzione potenziale; i parametri orientativi delle Sezioni Unite vanno riferiti alla potenzialità produttiva accertata e la motivazione deve collegare il dato quantitativo a elementi concreti della coltivazione.
Massime di principio
- L"aggravante dell"ingente quantità (art. 80, co. 2 D.P.R. 309/90) nella coltivazione va valutata con un giudizio prognostico sulla quantità estraibile alla fine del ciclo produttivo; il giudice può ancorarsi a valori prudenziali/minimi e a parametri di potenzialità produttiva.
- Quando vi siano più coltivazioni o fasi differenti (piante in campo e piante in essiccazione) realizzate nello stesso arco temporale e in ambito territoriale prossimo, il giudice può valutare unitariamente l"attività ai fini del computo della quantità rilevante.
- Il semplice superamento "lievissimo" della soglia non determina automaticamente l"aggravante: occorre motivare in concreto l"offensività e la capacità produttiva; tuttavia, se la motivazione del giudice illustra la capacità produttiva e altri indici (estensione, qualità, organizzazione), la valutazione è legittima.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede l"esame di ogni elemento favorevole, ma il giudice deve richiamare e motivare sugli elementi ritenuti decisivi e, se esclude elementi favorevoli, spiegare perché sono insufficienti.
- Le valutazioni di merito sulla gravità della condotta e sulla perseveranza del proposito criminoso sono sindacabili in Cassazione solo se contraddittorie, illogiche o manifestamente incongrue; mera riproposizione delle cc.dd. istanze senza confronto critico con la motivazione di merito è frequentemente inammissibile.
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