Cassazione Penale, Sentenza n. 17105/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Duranti impugna la sentenza che lo ha dichiarato responsabile di lesioni colpose cagionate dal suo cane (fatto 17/6/2020). Deduce: I) insussistenza del fatto (non sarebbe provato che il ferimento sia stato causato dal suo cane); II) interruzione del nesso causale per condotta imprudente della vittima (avrebbe introdotto il proprio avambraccio nella proprietà del prevenuto); III) estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000 per riparazione del danno, atteso che la compagnia assicurativa aveva offerto 400 euro e l'imputato aveva adottato misure preventive (rete metallica alla ringhiera).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: i primi due motivi sono doglianze di merito inammissibili in sede di legittimità (la Cassazione non riesamina i fatti ma solo la logicità della motivazione dei giudici di merito). La sentenza di merito è ritenuta congrua nel valutare le prove e accertare che il cane abbia morso la vittima attraverso la ringhiera. Il terzo motivo è manifestamente infondato perché non sono stati dimostrati i presupposti per l'estinzione del reato per riparazione (la riparazione deve essere posta in essere dall'imputato, direttamente o indirettamente, entro il termine perentorio dell'udienza di comparizione). Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della parte costituita.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente come causa di estinzione del reato per riparazione; la Corte osserva che i presupposti non risultano dimostrati e ricorda che la riparazione deve essere posta in essere dall'imputato (direttamente o indirettamente) entro il termine perentorio dell'udienza di comparizione.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limita il controllo della Corte di cassazione ai vizi di motivazione sotto il profilo della logicità e coerenza; esclude la riesame dei fatti e delle valutazioni di merito compiute dai giudici a quo.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 37006/2006; Sez. 6, n. 23528/2006; Sez. 5, n. 32688/2004)
Principio consolidato: la Corte di cassazione non può sovrapporre una diversa valutazione dei fatti ai giudici di merito, potendo valutare solo la tenuta logico-argomentativa della decisione impugnata.
Sez. 4, n. 48651 del 06/12/2022 (Rv. 283929 - 01)
Stabilisce che per ottenere l'estinzione del reato per intervenuta riparazione è necessario che le condotte riparatorie e risarcitorie siano poste in essere dall'imputato (direttamente o indirettamente) entro il termine perentorio dell'udienza di comparizione.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di responsabilità per le conseguenze economiche dell'inammissibilità: non rileva assenza di colpa che giustifichi l'esclusione dell'obbligo di condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione dei fatti: i motivi che impugnano la valutazione probatoria sono in via generale inammissibili se si limitano a chiedere una diversa rilettura degli elementi acquisiti.
- Per ottenere l'estinzione del reato per riparazione è necessario provare che la riparazione e il risarcimento siano stati effettuati dall'imputato (direttamente o indirettamente) entro il termine perentorio stabilito (di regola l'udienza di comparizione); semplici offerte risarcitorie successive o compiute da terzi non sono automaticamente efficaci.
- Le doglianze sul nesso di causalità (ad es. novus actus della vittima) vanno sviluppate e provate nei gradi di merito: in Cassazione tali censure sono ammesse solo se mirano a evidenziare vizi logico-argomentativi della motivazione e non una diversa valutazione dei fatti.
- Nei casi di lesioni cagionate da animali, la valutazione della responsabilità del proprietario dipende dall'accertamento probatorio sulla dinamica (es. capacità del cane di raggiungere la vittima, introduzione del muso attraverso aperture, comportamento del proprietario): una motivazione dettagliata e priva di incongruenze difficilmente è rimovibile in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria: chi propone ricorso deve valutare i margini di ammissibilità e di pregio giuridico prima di impugnare.
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