Ordinanza n. 141/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di immediata sospensione dei lavori e demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, di opere abusive realizzate nell’area del vecchio cimitero comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune, deducendo l’illegittimità della sospensione dei lavori e dell’ordine di demolizione. In particolare, ha sostenuto che il manufatto e le attività di estumulazione sarebbero riconducibili a una prassi comunale consolidata e tollerata, che avrebbe consentito la realizzazione delle opere in assenza di un formale titolo edilizio; ha contestato la mancata previa autotutela su un titolo edilizio asseritamente formatosi e la mancata esternazione di una motivazione ulteriore; ha dedotto contraddittorietà dell’ordinanza rispetto all’azione amministrativa generale, anche in relazione a precedenti ordinanze sindacali; ha allegato l’impossibilità materiale di demolire il manufatto senza pregiudicare eventuali parti conformi; infine, ha contestato le ulteriori conseguenze indicate dall’amministrazione. Dagli atti è emerso, per stessa ammissione del ricorrente, che i lavori edilizi e di estumulazione erano stati intrapresi senza autorizzazione sanitaria, concessione cimiteriale e titolo edilizio, confidando nella prassi comunale. L’amministrazione aveva accertato i lavori abusivi nel sopralluogo del 3 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del fumus boni iuris. Ha rilevato che, in mancanza di un valido titolo concessorio cimiteriale ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. n. 285/1990, la presentazione del progetto di costruzione è giuridicamente irrilevante e non può formarsi il silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001. Per le attività edilizie in area cimiteriale trovano applicazione primariamente il regolamento statale e quello comunale di polizia mortuaria, nonché il piano cimiteriale ove esistente; la disciplina edilizia concorre solo nei limiti del rinvio operato dalla normativa cimiteriale. L’ordinanza è stata correttamente ricondotta all’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di opere abusive realizzate su area cimiteriale appartenente al demanio pubblico ai sensi dell’art. 824 c.c. Il Comune non era quindi tenuto ad annullare in autotutela un titolo edilizio mai formatosi, né a rendere una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti fattuali e giuridici risultanti dall’istruttoria. Non è stata ravvisata contraddittorietà con precedenti ordinanze sindacali, non essendo provato che le opere fossero esecutive di ordinanze contingibili e urgenti; inoltre, l’istanza di autorizzazione all’estumulazione presentata nel 2016 era rimasta senza riscontro. Il TAR ha escluso anche l’impossibilità materiale di eseguire la demolizione e ha precisato che la verifica dell’eventuale applicabilità della sanzione sostitutiva non deve precedere l’ordine demolitorio: spetta al privato dimostrare rigorosamente, nella fase esecutiva, l’obiettiva impossibilità di demolire senza pregiudicare parti conformi. Poiché il nuovo manufatto in cemento armato era stato realizzato dopo l’abusiva demolizione delle tombe preesistenti e non risultavano parti conformi, è stata ritenuta legittima la demolizione integrale. Le ulteriori conseguenze contestate sono state considerate effetti vincolati derivanti dall’assenza del titolo concessorio e dall’ordine di demolizione ex art. 35. La domanda cautelare è stata respinta e il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
ordinanza di immediata sospensione dei lavori e di demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi
Richiamato nell’epigrafe quale base normativa indicata per l’ordinanza impugnata; la motivazione cautelare precisa tuttavia che l’atto è stato adottato, per le opere su area demaniale, ai sensi dell’art. 35 del Testo unico edilizia.
La demolizione delle opere abusive realizzate su area cimiteriale demaniale costituisce conseguenza vincolata dell’abuso e dell’occupazione dell’area pubblica.
In assenza di un valido titolo concessorio cimiteriale, la presentazione del progetto di costruzione è giuridicamente irrilevante.
Il silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire non si forma quando manca il presupposto costituito da un valido titolo concessorio cimiteriale.
L’area cimiteriale è qualificata come suolo soggetto al regime del demanio pubblico.
Applicato quale disciplina della domanda cautelare; il rigetto è motivato dall’assenza del fumus boni iuris.
Applicato per porre le spese della fase cautelare a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Per le opere edilizie realizzate in area cimiteriale, il regime autorizzatorio è disciplinato in via primaria dalla normativa statale e comunale di polizia mortuaria e dal piano cimiteriale, ove esistente; la disciplina edilizia opera nei limiti dell’eventuale rinvio previsto da tali fonti.
- In mancanza di un valido titolo concessorio cimiteriale, la presentazione di un progetto edilizio non assume rilevanza giuridica e non può formarsi il silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire.
- Le opere abusive realizzate su area cimiteriale appartenente al demanio pubblico sono soggette all’ordine demolitorio previsto per gli interventi eseguiti su suolo pubblico; l’amministrazione non deve previamente annullare in autotutela un titolo edilizio mai formatosi.
- La possibilità di applicare una sanzione sostitutiva dell’ordine di demolizione non deve essere valutata dall’amministrazione prima dell’adozione dell’ordine demolitorio; spetta al privato dimostrare rigorosamente nella fase esecutiva l’obiettiva impossibilità di demolire senza pregiudicare parti conformi.
- Quando un nuovo manufatto abusivo sia stato realizzato previa demolizione anch’essa abusiva di manufatti preesistenti e non risultino parti conformi alla disciplina applicabile, l’ordine di demolizione può legittimamente riguardare l’intero nuovo manufatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 379/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 1 lug 2026Ordinanza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →