Ordinanza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento in data 16 aprile 2026 con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato, ai sensi dell’art. 8 comma 2-bis del d.lgs. n. 142/2015, la domanda di erogazione delle misure di accoglienza presentata dal ricorrente, con conseguente condanna dell’Amministrazione a inserire il ricorrente medesimo nel sistema di accoglienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di inserimento nel sistema di accoglienza per indisponibilità di posti
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 16 aprile 2026, adottato ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015, con cui era stata respinta la domanda di erogazione delle misure di accoglienza presentata il 2 ottobre 2025, sul presupposto dell’indisponibilità di posti nel sistema di accoglienza provinciale a causa del costante afflusso di richiedenti asilo. Ha dedotto, in particolare, che la carenza di posti ordinari non può giustificare il diniego assoluto dell’accoglienza, poiché l’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015 prevede il ricorso a strutture temporanee di emergenza quando gli arrivi consistenti e ravvicinati determinino l’esaurimento dei posti disponibili. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell’efficacia dell’atto e l’inserimento nel sistema di accoglienza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, confermando il precedente decreto monocratico n. 344 del 2026 che aveva ordinato l’accesso immediato alle misure di accoglienza. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora e adeguatamente supportato dal fumus boni iuris il motivo secondo cui la difficoltà di reperire posti, proprio perché determinata dal consistente afflusso di richiedenti, attiva il meccanismo previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015, consentendo l’ospitalità in strutture temporanee di emergenza. L’art. 8, comma 2-bis, dello stesso decreto, che accorda priorità a chi è giunto in Italia a seguito di operazioni di salvataggio in mare, non elimina il principio dell’accoglienza spettante ai richiedenti protezione internazionale e non ha abrogato le misure straordinarie previste dall’art. 11. Il provvedimento impugnato è stato quindi sospeso ai fini del riesame: la Prefettura dovrà individuare, anche provvisoriamente e tenendo conto dei fatti sopravvenuti, una soluzione idonea ad assicurare adeguati livelli di accoglienza nelle more del giudizio di merito. La trattazione del merito è stata fissata al 10 febbraio 2027; le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, l’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse
La disposizione attribuisce priorità nell’accesso all’accoglienza ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare, ma non incide sul principio per cui l’accoglienza deve essere garantita a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale.
art. 11 d.lgs. n. 142/2015
Quando gli arrivi consistenti e ravvicinati determinano l’esaurimento dei posti nelle strutture ordinarie e il sistema non è in grado di farvi fronte, i richiedenti possono essere ospitati in strutture temporanee di emergenza; l’indisponibilità dei posti ordinari non legittima quindi un diniego assoluto dell’accoglienza.
art. 14 d.lgs. n. 142/2015
È la disposizione in base alla quale il ricorrente aveva presentato l’istanza di inserimento nel sistema di accoglienza.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare collegiale proposta nel giudizio amministrativo.
art. 56 c.p.a.
Ha costituito la base normativa per l’adozione del precedente decreto cautelare monocratico, poi confermato dal TAR.
Massime di principio
- L’indisponibilità temporanea di posti nelle strutture ordinarie di accoglienza, quando dipende da arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti protezione internazionale, non consente all’amministrazione di respingere senz’altro la domanda di accoglienza, dovendo essere attivate le misure straordinarie previste per l’ospitalità in strutture temporanee di emergenza.
- La previsione che accorda priorità nell’accoglienza ai richiedenti giunti sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare non abroga né comprime il principio generale dell’accoglienza spettante a tutti i richiedenti protezione internazionale e deve essere coordinata con le misure straordinarie previste in caso di esaurimento dei posti ordinari.
- In sede cautelare, qualora il diniego di accoglienza sia fondato esclusivamente sull’indisponibilità di posti e risulti plausibile l’obbligo di ricorrere a soluzioni emergenziali, il giudice può sospendere l’atto ai fini del riesame e ordinare all’amministrazione di individuare anche una soluzione provvisoria idonea ad assicurare adeguati livelli di accoglienza nelle more del merito.
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