Ordinanza n. 379/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione -OMISSIS- in data 22 gennaio 2026, notificato il 22 gennaio 2026, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 23 maggio 2025, su istanza dalla signora -OMISSIS-, in favore di -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un lavoratore straniero
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Le censure erano incentrate sul difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, sostenevano che l’Amministrazione non avesse adeguatamente considerato che la società agricola era stata costituita da poco, si trovava in fase di start-up e presentava quindi un basso fatturato; inoltre, il volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa al 2024 non sarebbe stato rappresentativo della situazione economica esistente alla data del provvedimento impugnato. I ricorrenti contestavano anche l’indicazione delle banche dati consultate dall’Amministrazione. L’Amministrazione ha rappresentato che la società aveva presentato 41 istanze di nulla osta stagionale, che la documentazione prodotta era incompleta e non consentiva di ricostruire il volume d’affari effettivo né di verificare la sostenibilità economica dell’impiego dei lavoratori richiesti. La situazione contabile infrannuale prodotta, relativa al periodo 1° gennaio-30 settembre 2025, era provvisoria, priva della sottoscrizione di un professionista abilitato e non indicava costi del lavoro; l’utile dichiarato non sarebbe stato quindi attendibile. Sono state inoltre richiamate risultanze ispettive relative a una società collegata, presso la quale erano stati trovati lavoratori irregolari, nonché un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato nei confronti di tale società.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Pur rilevando, senza definirli, i possibili rapporti tra il provvedimento di revoca impugnato, un ulteriore provvedimento di rigetto adottato nella stessa data e i provvedimenti riguardanti una società collegata, il Collegio ha ritenuto che le censure di difetto di istruttoria e di motivazione non fossero adeguatamente supportate. Dalle difese dell’Amministrazione risultava che il provvedimento aveva considerato la documentazione relativa a un congruo periodo dell’anno 2025, oltre alle risultanze delle banche dati Punto Fisco e Net INPS. Tali elementi erano idonei, nella fase cautelare, a sostenere la valutazione negativa sulla capacità economica della società, tenuto conto anche del numero dei lavoratori già in forza e delle numerose istanze presentate. Non è stata ravvisata, allo stato, una ragionevole probabilità di accoglimento del ricorso. Il periculum non è stato espressamente esaminato in modo autonomo, risultando sufficiente il difetto di fumus. I ricorrenti sono stati condannati alle spese della fase cautelare, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata valutata verificando, in particolare, la sussistenza del fumus boni iuris.
art. 9 D.M. 27 maggio 2020
È richiamato quale parametro per la verifica dei requisiti reddituali e della capacità economica necessaria a sostenere i costi del personale e le ulteriori assunzioni.
art. 44, comma 5, d.l. 73/2022
È richiamato in relazione all’attestazione prodotta dalla società circa il rispetto dei requisiti di capacità economica.
Circolare n. 3/2022
È indicata dall’Amministrazione quale fonte applicativa posta a fondamento della valutazione negativa sulla capacità economica del datore di lavoro.
nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. 2066 del 21 marzo 2023
È richiamata quale ulteriore indirizzo applicativo per la valutazione dei requisiti economici necessari al rilascio del nulla osta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la contestazione del difetto di istruttoria non presenta fumus boni iuris quando l’Amministrazione abbia valutato la documentazione economica relativa a un periodo congruo e abbia integrato tale valutazione con risultanze provenienti da banche dati istituzionali pertinenti.
- La capacità economica del datore di lavoro che richiede il nulla osta al lavoro subordinato può essere valutata considerando congiuntamente il volume d’affari dichiarato, la documentazione contabile prodotta, il numero dei lavoratori già impiegati e il numero delle ulteriori assunzioni richieste.
- Una situazione contabile infrannuale, provvisoria, priva di sottoscrizione qualificata e senza l’indicazione dei costi del lavoro può essere ritenuta non attendibile ai fini della dimostrazione della capacità economica necessaria per ulteriori assunzioni.
- Il difetto di fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza che sia necessario un autonomo approfondimento del periculum in mora.
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