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Ordinanza

Ordinanza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 31 marzo 2026 - notificato il giorno 1° aprile 2026 - con il quale il Prefetto di -OMISSIS- ha revocato le misure di accoglienza materiale disposte nei confronti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202601066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza materiale per ritenuta disponibilità di mezzi economici sufficienti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 31 marzo 2026, notificato il 1° aprile 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La revoca è stata adottata ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 142/2015, sul presupposto che il richiedente avesse instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, con proroghe, e percepisse retribuzioni superiori all’assegno sociale. Il ricorrente ha dedotto l’inadeguata valutazione della disponibilità di mezzi economici sufficienti, sostenendo che l’amministrazione si fosse basata esclusivamente sui dati della banca dati UNILAV, senza accertare il reddito concretamente percepito. Ha prodotto buste paga e il CUD 2026 relativo ai redditi dell’anno 2025. In giudizio il Ministero ha depositato documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche dopo la variazione dei dati anagrafici e del codice fiscale, deducendo il superamento della soglia reddituale rilevante; tale documentazione, secondo il giudice, dimostrava però soltanto la prosecuzione del rapporto lavorativo e non l’effettivo reddito percepito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento di revoca. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris rispetto alla censura di inadeguata valutazione dei mezzi economici, poiché il provvedimento risultava fondato esclusivamente sui dati UNILAV, senza un effettivo accertamento del reddito concretamente percepito. Anche la documentazione prodotta in giudizio dal Ministero non consentiva di verificare il superamento della soglia reddituale, comprovando soltanto la prosecuzione del rapporto di lavoro. Le sopravvenienze documentali hanno quindi reso necessario un riesame prefettizio completo e aggiornato della situazione reddituale e lavorativa, fondato su dati effettivi e comprensivo delle circostanze emerse nel giudizio. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito; le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo, anche in considerazione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015

    accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti

    La revoca delle misure di accoglienza richiede un accertamento effettivo della disponibilità di mezzi economici sufficienti; la mera instaurazione o prosecuzione di un rapporto di lavoro non dimostra necessariamente il superamento della soglia reddituale.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e consente la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato in presenza dei relativi presupposti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La revoca delle misure di accoglienza per disponibilità di mezzi economici sufficienti richiede l’accertamento del reddito effettivamente percepito dal richiedente e non può fondarsi esclusivamente sulla registrazione amministrativa dell’instaurazione o prosecuzione di un rapporto di lavoro.
  • La mera esistenza di un rapporto di lavoro, anche con retribuzioni indicate nelle banche dati amministrative, non consente di ritenere automaticamente superata la soglia reddituale rilevante per la permanenza nelle misure di accoglienza quando manchi la verifica del reddito concretamente percepito.
  • In sede cautelare, la produzione di documentazione reddituale del richiedente idonea a porre in dubbio l’accertamento amministrativo integra il fumus boni iuris della censura di difetto di istruttoria e giustifica la sospensione dell’atto di revoca.
  • Quando nel giudizio emergono dati sopravvenuti sulla situazione lavorativa e reddituale dell’interessato, l’amministrazione deve procedere a un riesame completo e aggiornato, fondato su dati effettivi e non sulla sola prosecuzione formale del rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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