Ordinanza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione -OMISSIS- in data 22 gennaio 2026, notificato il 22 gennaio 2026, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 23 maggio 2025, su istanza dalla signora -OMISSIS-, in favore di -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un lavoratore straniero
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. La revoca era fondata sul parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, secondo cui la documentazione prodotta dalla società non dimostrava una capacità economica sufficiente a sostenere i costi dei lavoratori già impiegati e delle numerose ulteriori assunzioni richieste. L’Ispettorato aveva rilevato che il prospetto contabile infrannuale, relativo al periodo 1° gennaio-30 settembre 2025, era provvisorio, non consolidato e privo dei costi del lavoro, sicché l’utile dichiarato non sarebbe stato attendibile; inoltre, dalla dichiarazione IVA 2025 risultava un volume d’affari netto pari a -5 euro e risultavano già in forza 12 lavoratori. I ricorrenti hanno dedotto difetto di istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe considerato adeguatamente la recente costituzione della società, avvenuta il 15 novembre 2024, la fase di start-up e la conseguente non rappresentatività del volume d’affari IVA relativo al 2024. Hanno inoltre dedotto difetto di motivazione, con particolare riferimento all’indicazione delle banche dati consultate. Nel giudizio cautelare il Ministero ha evidenziato anche l’incompletezza della documentazione, l’omessa produzione delle fatture emesse, l’inattendibilità del bilancio infrannuale e l’esito di un accesso ispettivo presso una società collegata, nel corso del quale erano stati trovati lavoratori irregolari. Il giudice ha precisato che restavano da valutare i rapporti tra la revoca impugnata, un ulteriore diniego di nulla osta non impugnato e i provvedimenti relativi alla società collegata.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, senza ravvisare, allo stato del giudizio, una ragionevole probabilità di fondatezza delle censure. Le contestazioni relative al difetto di istruttoria e di motivazione sono state ritenute non supportate dal fumus alla luce delle difese dell’Amministrazione. In particolare, il provvedimento risultava fondato non solo sul dato IVA del 2024, ma anche sulla documentazione contabile riferita a un congruo periodo del 2025, nonché sulle risultanze delle banche dati Punto Fisco e Net INPS. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare che l’Amministrazione aveva esaminato la situazione economica della società e verificato la capacità di sostenere l’occupazione richiesta. Non è stata quindi concessa la sospensione dell’efficacia della revoca. I ricorrenti sono stati condannati, in applicazione del principio di soccombenza, al pagamento di 800 euro oltre accessori per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e i presupposti per la concessione delle misure cautelari; la domanda è stata respinta per assenza di fumus boni iuris.
art. 9 D.M. 27 maggio 2020
È richiamato quale fonte dei requisiti reddituali e di capacità economica necessari per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.
art. 44, comma 5, D.L. 73/2022
È richiamato in relazione all’attestazione prodotta dalla società circa il rispetto dei requisiti di capacità economica.
Circolare n. 3/2022
È richiamata, insieme alla nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, quale base amministrativa del parere negativo sulla capacità economica del datore di lavoro.
nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. 2066 del 21 marzo 2023
È richiamata come atto amministrativo di indirizzo a sostegno del parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la censura di difetto di istruttoria non presenta fumus boni iuris quando dagli atti emerga che l’Amministrazione abbia esaminato la documentazione economica riferita a un periodo significativo e abbia integrato tale esame con risultanze provenienti da banche dati istituzionali pertinenti.
- Nel procedimento per il rilascio o la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, la capacità economica del datore di lavoro può essere valutata considerando congiuntamente la documentazione contabile prodotta, i dati fiscali ufficiali e le informazioni previdenziali disponibili, purché tali elementi siano concretamente posti a fondamento della decisione.
- Un prospetto contabile infrannuale provvisorio che non riporti i costi del lavoro può essere ritenuto inidoneo a dimostrare l’effettiva capacità economica del datore di lavoro, soprattutto quando sia utilizzato per giustificare l’assunzione di un numero elevato di lavoratori.
- La mera recente costituzione dell’impresa o la fase di start-up non impongono di per sé di disattendere i dati fiscali disponibili, se l’Amministrazione abbia considerato anche elementi economici più aggiornati e ulteriori risultanze istruttorie.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando le censure dedotte non risultino assistite dal fumus boni iuris; in tal caso le spese della fase cautelare seguono la soccombenza.
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