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Ordinanza

Ordinanza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione -OMISSIS- in data 22 gennaio 2026, notificato il 22 gennaio 2026, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 23 maggio 2025, su istanza dalla signora -OMISSIS-, in favore di-OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un lavoratore straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione che ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato in favore del lavoratore straniero. La revoca si fondava sul parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale aveva ritenuto non dimostrata la capacità economica dell’azienda agricola di sostenere i costi dei lavoratori già in forza e delle ulteriori assunzioni richieste. L’Ispettorato aveva valorizzato il volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA 2025, relativo al periodo d’imposta 2024, pari a meno 5 euro, nonché la presenza di 12 lavoratori e il numero delle istanze di lavoro stagionale presentate. La società ha dedotto il difetto di istruttoria, sostenendo di essere stata costituita il 15 novembre 2024, di trovarsi in fase di start up e di avere un fatturato iniziale non rappresentativo della situazione economica al momento della revoca. È stato inoltre dedotto il difetto di motivazione, con particolare riferimento alla mancata indicazione delle banche dati consultate. Nel giudizio il Ministero ha evidenziato l’incompletezza della documentazione prodotta, l’assenza delle fatture emesse, l’inattendibilità del bilancio infrannuale privo dei costi del lavoro e la mancata dimostrazione della sostenibilità economica di 41 istanze di nulla osta. Ha inoltre riferito di un accesso ispettivo nel quale erano stati riscontrati lavoratori irregolari presso un’altra società riconducibile al coniuge della legale rappresentante dell’azienda ricorrente. Il TAR ha rilevato anche la presenza di un ulteriore provvedimento del 22 gennaio 2026, di rigetto di un’istanza di nulla osta, non impugnato, senza tuttavia decidere specificamente tali profili nella fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha ritenuto che le censure di difetto di istruttoria e di motivazione non fossero adeguatamente supportate, poiché dalle difese dell’Amministrazione emergeva che il provvedimento aveva considerato la documentazione prodotta dalla società con riferimento a un congruo periodo dell’anno 2025, dal 1° gennaio al 30 settembre, oltre alle risultanze delle banche dati Punto Fisco e Net INPS. Il giudice ha quindi ritenuto, allo stato cautelare, adeguate le valutazioni amministrative sulla capacità economica dell’azienda e non ha ravvisato elementi sufficienti per sospendere la revoca. Non viene sviluppata una distinta valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 5, d.l. 73/2022

    Attestazione ai sensi dell’art. 44 comma 5 del D.L. 73/2022 relativa al rispetto dei requisiti in ordine alla capacità economica

    La disposizione è richiamata quale base dell’attestazione prodotta dall’azienda in ordine alla propria capacità economica.

  • art. 9 d.m. 27 maggio 2020

    requisiti reddituali fissati dall’art. 9 del D.M. 27/05/2020

    La norma è richiamata dall’Ispettorato quale parametro per valutare la capacità economica necessaria a sostenere i costi del personale già impiegato e delle ulteriori assunzioni.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la censura di difetto di istruttoria avverso la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato non presenta fumus boni iuris quando l’Amministrazione abbia valutato la documentazione economica riferita a un periodo significativo e abbia utilizzato anche risultanze di banche dati fiscali e previdenziali.
  • La circostanza che un’impresa sia di recente costituzione e si trovi in fase di start up non rende di per sé illegittima la valutazione della sua capacità economica sulla base dei dati fiscali disponibili, quando l’Amministrazione abbia esaminato anche la documentazione contabile relativa a un periodo successivo alla costituzione.
  • Un prospetto contabile infrannuale privo dell’indicazione dei costi del lavoro e non corredato da elementi idonei a ricostruire il volume d’affari effettivo può essere ritenuto non attendibile ai fini della dimostrazione della capacità economica necessaria per l’assunzione di lavoratori stranieri.
  • Nella fase cautelare, le difese dell’Amministrazione possono consentire di verificare l’effettiva base istruttoria del provvedimento impugnato e di escludere il fumus delle censure di difetto di motivazione, anche quando il provvedimento non descriva analiticamente tutte le banche dati consultate.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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