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Ordinanza

Ordinanza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione -OMISSIS- in data 22 gennaio 2026, notificato il 22 gennaio 2026, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 23 maggio 2025, su istanza dalla signora -OMISSIS-, in favore di -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un lavoratore straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione che aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato in favore del lavoratore straniero. Le censure cautelari erano incentrate sul difetto di istruttoria e sul difetto di motivazione. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato che la società agricola era stata costituita da poco, il 15 novembre 2024, si trovava in fase di start up e presentava fisiologicamente un basso fatturato; inoltre, il volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa al 2024, pari a meno 5 euro, non sarebbe stato rappresentativo della situazione economica esistente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato. È stata contestata anche l’indicazione delle banche dati consultate. L’Amministrazione ha difeso il provvedimento evidenziando che la società aveva presentato numerose istanze di nulla osta al lavoro stagionale, complessivamente 41, e che la documentazione prodotta era incompleta, mancava delle fatture emesse e non consentiva di ricostruire il volume d’affari effettivo, verificare la sostenibilità economica dell’impiego dei lavoratori richiesti o attestare una capacità produttiva reale compatibile con il numero delle istanze. Ha inoltre rilevato che la situazione contabile infrannuale prodotta, relativa al periodo 1° gennaio-30 settembre 2025, era provvisoria, priva della sottoscrizione di un professionista abilitato e non riportava costi del lavoro, sicché l’utile dichiarato di euro 137.037,63 non sarebbe stato attendibile. L’Amministrazione ha richiamato anche risultanze ispettive relative a una società collegata, presso la quale sarebbero stati trovati lavoratori irregolari, ma il TAR ha precisato che tali profili non risultavano menzionati nel provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che le censure di difetto di istruttoria e di motivazione non fossero, allo stato cautelare, supportate da adeguata plausibilità, poiché dalle difese dell’Amministrazione emergeva che il provvedimento era stato adottato tenendo conto non soltanto del dato IVA relativo al 2024, ma anche della documentazione fornita dalla società per un congruo periodo dell’anno 2025, dal 1° gennaio al 30 settembre, nonché delle risultanze delle banche dati Punto Fisco e Net INPS. La motivazione dell’atto era quindi ritenuta sufficiente, in questa fase, a giustificare la valutazione negativa sulla capacità economica della società, anche considerando l’incompletezza della documentazione e l’assenza di costi del lavoro nella situazione contabile prodotta. Il TAR ha lasciato impregiudicate le questioni relative ai rapporti tra il provvedimento di revoca impugnato e l’ulteriore provvedimento di rigetto adottato nella stessa data, non impugnato, nonché ai provvedimenti concernenti la società collegata. In applicazione del principio di soccombenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 9 D.M. 27 maggio 2020

    È richiamato quale parametro per la verifica della capacità economica necessaria a sostenere i costi diretti e indiretti dei lavoratori già impiegati e delle ulteriori assunzioni richieste.

  • art. 44, comma 5, D.L. 73/2022

    È richiamato in relazione all’attestazione prodotta dalla società sul possesso dei requisiti di capacità economica.

  • Circolare n. 3/2022

    È indicata dall’Amministrazione come fonte applicativa posta a base della valutazione negativa sulla capacità economica del datore di lavoro.

  • nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. 2066 del 21 marzo 2023

    È richiamata quale ulteriore atto applicativo a fondamento del parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

Massime di principio

  • In sede cautelare, le censure di difetto di istruttoria e di motivazione non presentano fumus boni iuris quando l’Amministrazione abbia valutato, oltre ai dati fiscali disponibili, la documentazione economica riferita a un periodo recente e le risultanze di banche dati istituzionali pertinenti.
  • La capacità economica del datore di lavoro che richiede o mantiene nulla osta al lavoro subordinato può essere valutata considerando il numero complessivo dei lavoratori già impiegati, le ulteriori assunzioni richieste, il volume d’affari ricostruibile e l’attendibilità della documentazione contabile prodotta.
  • Una situazione contabile infrannuale meramente provvisoria, priva di adeguata attestazione professionale e senza l’indicazione dei costi del lavoro, può essere ritenuta non attendibile ai fini della dimostrazione della capacità economica necessaria per l’assunzione di lavoratori stranieri.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo può ritenersi sufficiente, almeno nella fase cautelare, quando consenta di comprendere i dati economici e le fonti informative utilizzati per escludere la capacità economica del datore di lavoro, anche mediante il riferimento a banche dati istituzionali specificamente individuate.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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