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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 93/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la decisione di confisca della somma di 130,00 euro trovata nel portafogli e del telefono cellulare Nokia TA 1034, contestando la carenza e l'insufficienza della motivazione. Quanto al denaro, ha dedotto l'assenza di un nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività di spaccio contestata (art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990), rilevando che la motivazione si fondava su mere presunzioni (assenza di lavoro e fonti lecite di sostentamento) e sull'applicazione errata dell'art. 240-bis cod. pen. Quanto al telefono, ha censurato la mancanza di indicazioni circa l'uso strumentale del dispositivo per l'attività illecita (nessun contatto illecito provato), per cui non sussisterebbe il nesso di asservimento richiesto dall'art. 240 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca della somma di denaro e dei telefoni cellulari, disponendone la restituzione all'avente diritto. La Corte ha ritenuto la motivazione insufficiente: per il denaro non è stato dimostrato il nesso di pertinenzialità rispetto all'attività di cessione contestata (orientamento consolidato di legittimità richiede tale nesso per i reati ex art. 73 comma 5), e per i telefoni non è emersa la relazione di asservimento/stretta strumentalità necessaria per la confisca facoltativa ex art. 240 cod. pen. Pertanto la confisca è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma prevista per l'applicazione della pena concordata; richiamata in relatione al procedimento con cui venne inflitta la pena all'imputato.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 5)

    Regola il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione. La cassazione richiama l'orientamento secondo cui, per questo reato, il denaro trovato è confiscabile solo se sussiste un chiaro nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività di cessione contestata.

  • art. 240 cod. pen.

    Disposizione sulla confisca facoltativa. La Corte sottolinea che la confisca è legittima solo se dimostrata la relazione di asservimento/stretta strumentalità tra cosa e reato, non un rapporto di mera occasionalità.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come erroneamente evocata nella motivazione del giudice di merito; nella fattispecie la Corte ritiene che l'argomentazione basata su tale norma non fosse applicabile o adeguatamente dimostrata.

  • Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016

    Richiamato per giustificare la motivazione semplificata della Corte, in quanto i principi applicati risultano consolidati nella giurisprudenza della Cassazione.

Massime di principio

  • Per il reato di detenzione a fini di cessione (art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990) la confisca del denaro rinvenuto è legittima solo se esiste un chiaro nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività di spaccio contestata; mere deduzioni sulla mancanza di lavoro o fonti lecite di sostentamento non sono sufficienti.
  • La confisca facoltativa ex art. 240 cod. pen. di beni come telefoni richiede la prova di una relazione di asservimento o di stretta strumentalità tra il bene e il reato (ad es. evidenze di contatti, scambi o utilizzi rilevanti); l'uso occasionale non giustifica la misura.
  • Una motivazione generica o basata su presunzioni non strutturate porta all'annullamento della confisca: il giudice deve indicare elementi concreti che dimostrino la pertinenzialità o la funzione strumentale del bene rispetto al reato.
  • Nei casi in cui la giurisprudenza abbia già stabilito principi consolidati, la Cassazione può annullare senza rinvio la parte impugnata relativa alla confisca e disporre la restituzione, se non risultano necessarie ulteriori indagini.
  • Per la difesa è efficace contestare la confisca dimostrando assenza di collegamenti materiali (messaggi, chiamate, movimenti di denaro collegabili allo spaccio) e fornendo elementi alternativi di giustificazione della fonte dei beni (es. lavoro dichiarato, risparmi legittimi).

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