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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della Corte d'appello (16/7/2020) evidenziando: 1) travisamento della prova intercettiva relativamente al reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615‑ter c.p.), sostenendo che la cronologia e il contenuto delle conversazioni non dimostrerebbero che la richiesta di informazioni riguardasse il Martorana; 2) travisamento della prova rispetto alla prova del pactum corruttivo e della remunerazione del pubblico ufficiale (capo Y), poiché i colloqui sarebbero equivoci e non proverebbero un accordo corruttivo; 3) mancata prova della finalità di agevolazione di un sodalizio mafioso "Rinzivillo" attuale ed operante, per cui non sarebbe possibile applicare l'aggravante mafiosa; inoltre sono stati depositati motivi nuovi con richiami giurisprudenziali per sostenere l'estraneità del Martorana alle conversazioni e l'inesistenza ontologica della famiglia mafiosa indicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità e per tentativo di riesame del merito (vietato in sede di legittimità); il terzo motivo è stato ritenuto infondato e dunque respinto, avendo i giudici di merito fornito una motivazione logica e non manifestamente illogica circa l'esistenza attuale della consorteria "Rinzivillo" (ancorata a precedenti sentenze irrevocabili e misure cautelari) e circa il ruolo dirigente e la funzionalità delle condotte del Martorana rispetto agli obiettivi del sodalizio. Sono state inoltre respinte le censure relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per mancanza di specifiche ragioni positive. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 615‑ter cod. pen.

    norma che punisce l'accesso abusivo a sistema informatico; nella sentenza la contestazione del reato è fondata sulle intercettazioni e sulla cronologia degli accertamenti sul sistema informatico

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    norma richiamata per l'articolazione sintetica dei motivi di cassazione; i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione di merito

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    ha ampliato la deducibilità del vizio di motivazione includendo il travisamento della prova, ma la Corte ricorda che tale mezzo non consente una nuova valutazione del merito: il travisamento è rilevante solo se disarticola l'intero ragionamento probatorio

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    prevede l'inammissibilità derivata dei motivi nuovi quando i motivi originari sono inammissibili; applicata per i motivi nuovi dipendenti dai primi due motivi dichiarati inammissibili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che impone la condanna alle spese processuali della parte privata che propone il ricorso rigettato; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può riesaminare il merito né riformulare una diversa valutazione delle prove: i ricorsi che propongono una nuova lettura dei fatti, senza specificare errori logici rilevanti nella motivazione, sono dichiarati inammissibili.
  • Le censure contro l'interpretazione delle intercettazioni devono essere precise e puntuali: il semplice dissenso o la supposizione di lettura alternativa non sono sufficienti; occorre dimostrare un travisamento idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
  • Il vizio di motivazione per travisamento, richiamato dalla legge n.46/2006, è rilevante solo se l'errore è tale da rendere illogica l'intera motivazione o svuotarne uno dei nuclei essenziali: contestazioni generiche restano inammissibili.
  • L'accertamento dell'aggravante mafiosa può fondarsi anche su elementi 'stabilizzati' provenienti da altri procedimenti (sentenze irrevocabili, misure cautelari) ove i giudici di merito li utilizzino per dimostrare attualità e funzionalità del sodalizio rispetto ai fatti contestati.
  • Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche in sede di legittimità è necessario che la difesa esponga chiaramente le ragioni positive e concrete che giustificano la loro applicazione; argomentazioni vaghe o astratte non sono persuasive.
  • La presentazione di motivi nuovi è soggetta a limiti: se derivano da motivi originari dichiarati inammissibili, anch'essi possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 585 c.p.p.; pertanto i nuovi motivi devono essere autonomi e specifici.

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