Cassazione Penale, Sentenza n. 31/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per concorso in truffa aggravata (fatto del 13/11/2014) deducendo: 1) uso illegittimo della denuncia della persona offesa come prova; 2) motivazione dell'appello apparente e priva di confronto con i motivi di gravame; 3) illegittimo utilizzo della deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria per voci confidenziali (presunte prove indiziarie); 4) valutazione errata dell'attendibilità della persona offesa, affetta da incertezze e contraddizioni; 5) motivazione apparente nel negare le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: ha confermato che la condanna si fondava principalmente sulla deposizione in dibattimento della vittima, sull'individuazione fotografica e su altri elementi probatori; ha richiamato il principio della "doppia conforme" per integrare la motivazione d'appello con quella di primo grado; ha considerato legittimo l'uso delle informazioni raccolte dalla polizia per l'avvio delle indagini purché non fossero l'unico fondamento della condanna; ha inoltre ritenuto non censurabile in Cassazione la valutazione di attendibilità della vittima e il diniego delle attenuanti generiche quando motivato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61 n. 5 c.p.
Rilevata l'aggravante applicata alla truffa per la particolare condizione della persona offesa (anziana); utilizzata come riferimento per la qualificazione del reato.
art. 606 co. 1 lett. b), c), e) c.p.p.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi formulati dal ricorrente manifestamente infondati o generici, con conseguente dichiarazione di inammissibilità.
art. 431 c.p.p.
Riferimento utilizzato dal ricorrente in relazione all'impiego di atti d'indagine come prova; la Cassazione ha escluso che la denuncia sia stata usata quale unica fonte probatoria, precisando che la decisione si è basata sulle dichiarazioni rese in dibattimento e su identificazione fotografica.
art. 203 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di limiti alle dichiarazioni indirette; la Corte ha ritenuto che le voci raccolte dalla polizia siano servite solo all'avvio delle indagini e non come unico elemento costitutivo della condanna.
art. 192 c.p.p.
Principio di valutazione della prova; la Corte ha confermato che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo illogicità manifesta.
art. 62-bis c.p.
Riferimento in relazione alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti operato dai giudici di merito quando motivato con elementi ritenuti decisivi (gravità del fatto e comportamento processuale).
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma per inammissibilità o colpa nella proposizione del ricorso; applicata per la condanna del ricorrente a pagare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
art. 23 DL n. 137/2020
Richiamato per la trattazione del giudizio con contraddittorio scritto; va inteso come norma procedurale organizzativa del contraddittorio in forma scritta.
Massime di principio
- La semplice presenza di una denuncia non costituisce prova piena: la condanna deve fondarsi su elementi probatori valutati in giudizio (es. deposizione in dibattimento, identificazione fotografica, riscontri oggettivi).
- La Corte d'appello può richiamare e integrare la motivazione del primo grado (cd. "doppia conforme"): ciò rende la motivazione congiunta delle due decisioni leggibile come un unico corpo argomentativo, purché complessivamente logica e adeguata.
- Le informazioni raccolte dalla polizia (voci confidenziali) possono legittimamente servire all'avvio delle indagini, ma non possono costituire da sole il fondamento di una condanna senza altri riscontri probatori.
- La valutazione dell'attendibilità delle testimonianze è questione di merito tipicamente non sindacabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia contraddittoria o manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica elementi decisivi ostativi (p.es. gravità del fatto, comportamento processuale), senza dover esaurire ogni circostanza favorevole invocata dalla difesa.
- Un ricorso per cassazione formulato in termini generici o senza contestazioni specifiche e motivate rispetto alla valutazione probatoria del merito è destinato ad essere dichiarato inammissibile e può comportare sanzioni spese e somme a carico del ricorrente.
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