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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per concorso in truffa aggravata (fatto del 13/11/2014) deducendo: 1) uso illegittimo della denuncia della persona offesa come prova; 2) motivazione dell'appello apparente e priva di confronto con i motivi di gravame; 3) illegittimo utilizzo della deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria per voci confidenziali (presunte prove indiziarie); 4) valutazione errata dell'attendibilità della persona offesa, affetta da incertezze e contraddizioni; 5) motivazione apparente nel negare le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: ha confermato che la condanna si fondava principalmente sulla deposizione in dibattimento della vittima, sull'individuazione fotografica e su altri elementi probatori; ha richiamato il principio della "doppia conforme" per integrare la motivazione d'appello con quella di primo grado; ha considerato legittimo l'uso delle informazioni raccolte dalla polizia per l'avvio delle indagini purché non fossero l'unico fondamento della condanna; ha inoltre ritenuto non censurabile in Cassazione la valutazione di attendibilità della vittima e il diniego delle attenuanti generiche quando motivato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Rilevata l'aggravante applicata alla truffa per la particolare condizione della persona offesa (anziana); utilizzata come riferimento per la qualificazione del reato.

  • art. 606 co. 1 lett. b), c), e) c.p.p.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi formulati dal ricorrente manifestamente infondati o generici, con conseguente dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 431 c.p.p.

    Riferimento utilizzato dal ricorrente in relazione all'impiego di atti d'indagine come prova; la Cassazione ha escluso che la denuncia sia stata usata quale unica fonte probatoria, precisando che la decisione si è basata sulle dichiarazioni rese in dibattimento e su identificazione fotografica.

  • art. 203 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di limiti alle dichiarazioni indirette; la Corte ha ritenuto che le voci raccolte dalla polizia siano servite solo all'avvio delle indagini e non come unico elemento costitutivo della condanna.

  • art. 192 c.p.p.

    Principio di valutazione della prova; la Corte ha confermato che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo illogicità manifesta.

  • art. 62-bis c.p.

    Riferimento in relazione alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti operato dai giudici di merito quando motivato con elementi ritenuti decisivi (gravità del fatto e comportamento processuale).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma per inammissibilità o colpa nella proposizione del ricorso; applicata per la condanna del ricorrente a pagare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

  • art. 23 DL n. 137/2020

    Richiamato per la trattazione del giudizio con contraddittorio scritto; va inteso come norma procedurale organizzativa del contraddittorio in forma scritta.

Massime di principio

  • La semplice presenza di una denuncia non costituisce prova piena: la condanna deve fondarsi su elementi probatori valutati in giudizio (es. deposizione in dibattimento, identificazione fotografica, riscontri oggettivi).
  • La Corte d'appello può richiamare e integrare la motivazione del primo grado (cd. "doppia conforme"): ciò rende la motivazione congiunta delle due decisioni leggibile come un unico corpo argomentativo, purché complessivamente logica e adeguata.
  • Le informazioni raccolte dalla polizia (voci confidenziali) possono legittimamente servire all'avvio delle indagini, ma non possono costituire da sole il fondamento di una condanna senza altri riscontri probatori.
  • La valutazione dell'attendibilità delle testimonianze è questione di merito tipicamente non sindacabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica elementi decisivi ostativi (p.es. gravità del fatto, comportamento processuale), senza dover esaurire ogni circostanza favorevole invocata dalla difesa.
  • Un ricorso per cassazione formulato in termini generici o senza contestazioni specifiche e motivate rispetto alla valutazione probatoria del merito è destinato ad essere dichiarato inammissibile e può comportare sanzioni spese e somme a carico del ricorrente.

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