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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) censura sulla competenza territoriale e mancanza/contraddittorieta' della motivazione, sostenendo che il reato si sarebbe consumato a Marigliano (dove l'imputato aveva l'ufficio) o a Ischia (sede legale della societa'), non a Napoli; 2) deduzione che i fatti del 2012 e 2014 erano coperti da un accordo transattivo con ASSIMAR e che l'eventuale mancato adempimento sarebbe solo inadempimento civile e non reato ai sensi dell'art. 646 c.p.; 3) deduzione di prescrizione in ragione della piu' favorevole nozione di consumazione invocata, con riferimento all'anno 2012.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In relazione al primo motivo ha confermato la competenza territoriale di Napoli ritenendo che la consumazione dell'appropriazione indebita debba farsi risalire al luogo in cui la volonta' di appropriarsi del bene giunge a conoscenza della parte offesa e al luogo dell'adempimento (sede operativa di ASSIMAR a Napoli), richiamando altresi' l'art. 1182 c.c. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto provata, sulla base delle dichiarazioni testimoniali richiamate dalla Corte di appello, l'assenza di restituzione sia dei premi che delle somme pattuite transattivamente, superando la qualifica di mero inadempimento civile. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la censura insufficiente a dimostrare che la consumazione sia avvenuta in data tale da comportare la prescrizione; la sentenza di appello colloca l'ammanco nel corso del 2012 ma non in una data precisa che determini la prescrizione, e comunque le condotte del 2014 restano non prescritte. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla rifusione di euro 3.510,00 in favore della parte civile, oltre agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Norma sulle relative cause di cassazione (lett. b) ed e)) invocate dal ricorrente per carenza e contraddittorieta' della motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure motivazionali sollevate.

  • art. 8 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai profili di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse congrua e non contraddittoria quanto alla competenza territoriale.

  • art. 646 c.p.

    Norma che punisce l'appropriazione indebita; la Corte ha interpretato la fattispecie come effettivo delitto di appropriazione indebita, non come mero inadempimento civile, sulla base delle risultanze probatorie (testimonianza del legale rappresentante della societa').

  • art. 157 c.p.

    Principio della legge penale piu' favorevole in tema di consumazione e prescrizione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non ha dimostrato la data precisa della consumazione tale da far decorrere la prescrizione favorevolmente e non ha quindi posto estinzione del reato.

  • art. 1182 c.c.

    nelle obbligazioni aventi per oggetto somme di denaro il luogo dell'adempimento è il domicilio del creditore

    Richiamato per dirimere la questione di competenza territoriale: il luogo dell'adempimento (domicilio/sede operativa del creditore, qui Napoli) e' rilevante per stabilire il luogo di consumazione e quindi la competenza territoriale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o redatto con colpa; applicata dalla Corte per irrogare la somma di euro 3.000 per la determinazione di inammissibilita'.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come riferimento giurisprudenziale in tema di valutazione della colpa nella presentazione del ricorso e della conseguente sanzione pecuniaria; ha sorretto l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. nella specie.

Massime di principio

  • Per l'appropriazione indebita la consumazione ai fini di competenza territoriale e' collegata al luogo in cui la volonta' di appropriarsi diventa conoscibile alla parte offesa e al luogo di adempimento (domicilio/sede del creditore), non necessariamente al luogo materiale di incasso.
  • Un accordo transattivo che preveda la restituzione di somme non trasforma automaticamente l'ipotesi in mero inadempimento civile: se la restituzione non avviene e la parte offesa non riceve quanto dovuto, la condotta puo' integrare il reato di appropriazione indebita.
  • Per invocare l'applicazione della norma penale piu' favorevole (e la conseguente prescrizione) e' necessario indicare elementi concreti e circostanziati che fissino la data certa di consumazione; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Le censure in cassazione sulla motivazione devono essere specifiche e dimostrare concretamente la carenza o contraddittorieta': rilievi generici o non ancorati a fatti probatori precisi saranno dichiarati inammissibili.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve valutare il rischio di sanzioni ex art. 616 c.p.p. quando il ricorso risulti manifestamente infondato o redatto con colpa; cio' richiede attenzione nella formulazione dei motivi e nella documentazione dei fatti.

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