Cassazione Penale, Sentenza n. 34/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la decisione confermata in appello del Tribunale di Napoli, deducendo carenza di motivazione sull'affermazione della responsabilità e la utilizzabilità delle dichiarazioni resesi nel corso delle indagini (ai sensi dell'art. 500 c.p.p. comma 4). Contestavano inoltre la qualificazione dei fatti (estorsione tentata/consumata), l'aggravante per uso di arma, la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. relative al presunto modesto valore del compendio dell'estorsione, il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. Alcuni ricorrenti proponevano ricostruzioni alternative dei fatti e lamentavano la mancata valorizzazione dei testimoni della difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 500 c.p.p. comma 4 da parte della Corte territoriale avendo questa individuato "elementi concreti" di intimidazione (fra cui l'esplosione di colpi contro la concessionaria PAN CAR, il comportamento tenuto in aula dalle persone offese e altre testimonianze) che giustificavano l'utilizzo delle dichiarazioni prefissate. Ha confermato la valutazione di merito sulla responsabilità per i reati contestati (tentata e consumata estorsione, porto e detenzione illegale di arma), l'esistenza delle aggravanti e il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 e delle attenuanti generiche per motivi adeguatamente motivati dalla Corte d'appello. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati manifestamente infondati; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 ciascuno a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 co. 1 lett. b), lett. c) e lett. e) c.p.p.
Gli errori contestati in cassazione erano formulati come motivi di diritto per carenza di motivazione e violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto tali motivi inammissibili o manifestamente infondati perché attengono alla valutazione di merito e non a vizi di legittimità rettificabili in sede di legittimità
art. 500 co. 2, co. 4 e co. 5 c.p.p.
Per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in fase di indagine da persone che poi rifiutano di deporre è necessario che sussistano "elementi concreti" di intimidazione o pressione, desumibili da circostanze precise, oggettive e significative. La Corte ha ritenuto che tali elementi fossero presenti (colpi alle vetrine, atteggiamento delle vittime in aula, dichiarazioni di terzi)
art. 111 Cost.
La norma costituzionale stabilisce il principio del contraddittorio nella formazione della prova; l'art. 500 c.p.p. rappresenta un'eccezione legale che consente l'uso di dichiarazioni fuori dibattimento solo se provata l'illiceità che ha impedito il contraddittorio (intimidazioni, violenze, offerte)
La riduzione di pena per il modesto valore del bene posto a profitto del reato non è automatica: il giudice deve valutare complessivamente il valore economico del compendio e il disvalore del comportamento (timore, gravità, continuità). La Corte d'appello ha ritenuto che il valore complessivo e il carattere aggravato del reato escludevano l'attenuante
Norma sui criteri di individualizzazione della pena; la censura sulla quantificazione della pena è stata ritenuta insindacabile in Cassazione perché fondata su valutazioni di fatto di competenza del giudice di merito
art. 192 e art. 195 c.p.p.
rinviano alle regole sulla prova testimoniale e sulla lettura delle dichiarazioni; i ricorrenti hanno invocato queste norme per contestare l'utilizzo di dichiarazioni prefissate, ma la Corte ha ritenuto corretta l'istruttoria e la motivazione sulla credibilità
art. 416 bis c.p. (menzionato: aggravante esclusa dai giudici)
La Corte territoriale aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis; tale esclusione non è stata impugnata con successo
La norma è stata applicata per la condanna dei ricorrenti al versamento di una somma alla cassa delle ammende per il loro comportamento processuale che ha determinato l'inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese in indagine possono essere utilizzate in dibattimento ex art. 500 c.p.p. solo se esistono "elementi concreti" di intimidazione, ossia circostanze precise, oggettive e significative che consentono di ritenere che il teste sia stato sottoposto a pressione o minaccia
- La Corte di Cassazione non è sede per rivedere la valutazione di fatto e la credibilità delle prove già esaminate in doppio grado di merito (c.d. doppia conforme), salvo che l'appello abbia introdotto nuovi elementi probatori non valutati in primo grado
- Il riconoscimento o diniego delle attenuanti (compresa l'attenuante per modesto valore del compendio) dipende da una valutazione complessiva del danno e del disvalore dell'azione, non solo dal prezzo di uno o pochi oggetti coinvolti
- La motivazione del diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione se basata su elementi di fatto e di personalità dell'imputato chiaramente esposti e non manifestamente illogici
- Le censure generiche sulla mancata considerazione di testimoni della difesa o sulla diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici errori logici o giuridici nella motivazione, sono generalmente insufficienti per ottenere accoglimento in sede di legittimità
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