Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la decisione confermata in appello del Tribunale di Napoli, deducendo carenza di motivazione sull'affermazione della responsabilità e la utilizzabilità delle dichiarazioni resesi nel corso delle indagini (ai sensi dell'art. 500 c.p.p. comma 4). Contestavano inoltre la qualificazione dei fatti (estorsione tentata/consumata), l'aggravante per uso di arma, la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. relative al presunto modesto valore del compendio dell'estorsione, il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. Alcuni ricorrenti proponevano ricostruzioni alternative dei fatti e lamentavano la mancata valorizzazione dei testimoni della difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 500 c.p.p. comma 4 da parte della Corte territoriale avendo questa individuato "elementi concreti" di intimidazione (fra cui l'esplosione di colpi contro la concessionaria PAN CAR, il comportamento tenuto in aula dalle persone offese e altre testimonianze) che giustificavano l'utilizzo delle dichiarazioni prefissate. Ha confermato la valutazione di merito sulla responsabilità per i reati contestati (tentata e consumata estorsione, porto e detenzione illegale di arma), l'esistenza delle aggravanti e il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 e delle attenuanti generiche per motivi adeguatamente motivati dalla Corte d'appello. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati manifestamente infondati; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 ciascuno a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606 co. 1 lett. b), lett. c) e lett. e) c.p.p.

    Gli errori contestati in cassazione erano formulati come motivi di diritto per carenza di motivazione e violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto tali motivi inammissibili o manifestamente infondati perché attengono alla valutazione di merito e non a vizi di legittimità rettificabili in sede di legittimità

  • art. 500 c.p.p.

    art. 500 co. 2, co. 4 e co. 5 c.p.p.

    Per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in fase di indagine da persone che poi rifiutano di deporre è necessario che sussistano "elementi concreti" di intimidazione o pressione, desumibili da circostanze precise, oggettive e significative. La Corte ha ritenuto che tali elementi fossero presenti (colpi alle vetrine, atteggiamento delle vittime in aula, dichiarazioni di terzi)

  • art. 111 Cost.

    La norma costituzionale stabilisce il principio del contraddittorio nella formazione della prova; l'art. 500 c.p.p. rappresenta un'eccezione legale che consente l'uso di dichiarazioni fuori dibattimento solo se provata l'illiceità che ha impedito il contraddittorio (intimidazioni, violenze, offerte)

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La riduzione di pena per il modesto valore del bene posto a profitto del reato non è automatica: il giudice deve valutare complessivamente il valore economico del compendio e il disvalore del comportamento (timore, gravità, continuità). La Corte d'appello ha ritenuto che il valore complessivo e il carattere aggravato del reato escludevano l'attenuante

  • art. 133 c.p.

    Norma sui criteri di individualizzazione della pena; la censura sulla quantificazione della pena è stata ritenuta insindacabile in Cassazione perché fondata su valutazioni di fatto di competenza del giudice di merito

  • art. 192 e 195 c.p.p.

    art. 192 e art. 195 c.p.p.

    rinviano alle regole sulla prova testimoniale e sulla lettura delle dichiarazioni; i ricorrenti hanno invocato queste norme per contestare l'utilizzo di dichiarazioni prefissate, ma la Corte ha ritenuto corretta l'istruttoria e la motivazione sulla credibilità

  • art. 416 bis c.p.

    art. 416 bis c.p. (menzionato: aggravante esclusa dai giudici)

    La Corte territoriale aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis; tale esclusione non è stata impugnata con successo

  • art. 616 c.p.p.

    La norma è stata applicata per la condanna dei ricorrenti al versamento di una somma alla cassa delle ammende per il loro comportamento processuale che ha determinato l'inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese in indagine possono essere utilizzate in dibattimento ex art. 500 c.p.p. solo se esistono "elementi concreti" di intimidazione, ossia circostanze precise, oggettive e significative che consentono di ritenere che il teste sia stato sottoposto a pressione o minaccia
  • La Corte di Cassazione non è sede per rivedere la valutazione di fatto e la credibilità delle prove già esaminate in doppio grado di merito (c.d. doppia conforme), salvo che l'appello abbia introdotto nuovi elementi probatori non valutati in primo grado
  • Il riconoscimento o diniego delle attenuanti (compresa l'attenuante per modesto valore del compendio) dipende da una valutazione complessiva del danno e del disvalore dell'azione, non solo dal prezzo di uno o pochi oggetti coinvolti
  • La motivazione del diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione se basata su elementi di fatto e di personalità dell'imputato chiaramente esposti e non manifestamente illogici
  • Le censure generiche sulla mancata considerazione di testimoni della difesa o sulla diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici errori logici o giuridici nella motivazione, sono generalmente insufficienti per ottenere accoglimento in sede di legittimità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.