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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per vizio esiziale della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), sostenendo che la Corte territoriale ha ritenuto inizialmente che per il numero e il valore limitato degli oggetti contraffatti la pena dovesse essere ridotta, ma poi ha fissato una pena base pari a quella di primo grado per un diverso reato ritenuto più grave; critica inoltre incoerenze nel calcolo delle diminuzioni/aumenti (attenuanti generiche, continuazione, e una riduzione per il rito abbreviato applicata nonostante il rito celebrato fosse ordinario).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato: l'appello ha correttamente ricalibrato la pena partendo dalla fattispecie ritenuta più grave (ricettazione, art. 648, cpv.) applicando i criteri dell'art. 16, comma 3, cod. proc. pen.; l'eventuale errore nel computo della diminuzione per il rito non ha pregiudicato il beneficiario ed in assenza di gravame da parte della pubblica accusa non incide. Tuttavia, rilevata la prescrizione dei reati (contestati il 30/10/2009) intervenuta alla data del 30/10/2019, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in forza dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Fondamento della censura per vizio di motivazione (manifesto errore, illogicità o contraddittorietà) sollevata nel ricorso per cassazione.

  • art. 474, comma secondo, cod. pen.

    Una delle fattispecie contestate in primo grado; la Corte d'appello ha riconsiderato la gerarchia dei reati in continuazione rispetto ad altra fattispecie ritenuta più grave.

  • art. 648, comma (cpv.), cod. pen.

    Reato di ricettazione nella forma attenuata, individuato dalla Corte d'appello come il fatto più grave a base del calcolo sanzionatorio.

  • art. 16, comma 3, cod. proc. pen.

    Criteri per il concreto esercizio del potere di determinazione della pena in relazione alla gravità effettiva del fatto; applicati dalla Corte territoriale per fissare la pena base.

  • art. 597, comma 4, cod. proc. pen.

    Divieto di reformatio in peius; interpretato alla luce della giurisprudenza di legittimità: non è violato quando la struttura del reato continuato viene modificata in appello purché la pena complessiva non risulti aumentata.

  • art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Base normativa per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando i reati sono estinti per prescrizione.

  • Sez. Un., n. 16208 del 27/03/2014 (massima richiamata)

    Chiarisce i limiti del divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello può ristrutturare la 'piramide' delle fattispecie in continuazione e assegnare aumenti relativi a singoli fatti purché la pena complessiva non sia aumentata rispetto al primo grado.

  • Sez. U., n. 1 del 19/01/2000 e Sez. 2, n. 150642 del 16/10/2014

    Giurisprudenza che autorizza a valutare la prescrizione anche alla luce del tempo decorso successivamente alla decisione impugnata quando il ricorso è ammissibile.

Massime di principio

  • La Corte d'appello può modificare quale sia il fatto più grave nella continuazione e ricalcolare la 'piramide' sanzionatoria: ciò non costituisce automaticamente reformatio in peius se la pena complessiva non è aumentata rispetto al primo grado.
  • Una apparente incoerenza o errore nel calcolo delle singole voci della pena (attenuanti, aumenti per continuazione, diminuzioni per il rito) può essere ritenuta non decisiva se il risultato complessivo è più favorevole all'imputato e la parte pubblica non impugna.
  • L'applicazione erronea di una diminuzione (es. per il rito abbreviato) non produce sempre nullità se il beneficio è concreto e non aggravante per l'accusa; tuttavia la correttezza formale resta censurabile dalla parte pubblica.
  • La prescrizione può estinguere i reati anche dopo la sentenza di appello: la Cassazione valuta il decorso dei termini utili e può annullare senza rinvio per estinzione dei reati quando ricorrono i presupposti.
  • In ricorso per cassazione per vizio di motivazione è necessario dimostrare che l'illogicità o la contraddittorietà abbia avuto effetto pregiudizievole sul risultato: se l'errore determina comunque un esito favorevole all'imputato, il motivo può risultare infondato.

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