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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 4572 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento IVA per il 2006, emesso sulla base di indagini finanziarie su conti e rapporti intestati a soci e dipendenti, ritenuti riferibili alla società. Dopo che la Commissione tributaria regionale della Toscana, quale giudice di rinvio, aveva accolto parzialmente il ricorso e riconosciuto come personali operazioni per Lire 2.756.648.090, la società ha proposto cinque motivi: ha contestato che l’ufficio avesse usato un accertamento induttivo senza i relativi presupposti; ha lamentato omessa pronuncia e irregolarità del contraddittorio con gli intestatari dei conti; ha contestato l’attribuzione alla società di movimenti su conti intestati a terzi; e ha denunciato insufficiente motivazione sulla riferibilità delle operazioni. L’Agenzia ha proposto ricorso incidentale in due motivi, contestando l’ammissione dei documenti prodotti dalla società e la motivazione sulle modalità degli inviti.

La decisione

La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale e ha compensato integralmente le spese processuali. Il primo motivo principale è infondato: l’accertamento bancario può essere impiegato anche per la rettifica IVA ex art. 54 e non diventa accertamento induttivo ex art. 55 in ragione dell’entità dei maggiori ricavi. Il secondo e il terzo motivo principali sono inammissibili: la società non ha indicato in modo autosufficiente le modalità degli inviti e i termini assegnati; dagli atti risultava, inoltre, che agli intestatari erano stati notificati gli inviti e concesso un termine di almeno un mese. Il quarto motivo è inammissibile perché, pur prospettato come violazione di legge, censura in realtà la valutazione di merito sulla riferibilità alla società dei conti intestati a terzi. Il quinto è infondato: l’uso di un conto per finalità personali non esclude che singole operazioni siano riferibili alla società, e non sono stati indicati elementi idonei a giustificare ulteriori esclusioni rispetto a quelle già riconosciute dalla CTR. Il primo motivo incidentale è infondato: la preclusione documentale richiede che il contribuente sottoposto ad accertamento sia stato invitato nelle forme dovute e avvertito delle conseguenze dell’inottemperanza; gli inviti ai titolari terzi dei conti non bastavano. Il secondo motivo incidentale è assorbito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    L'accertamento bancario non incorre nei limiti previsti per l'accertamento induttivo dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 nè, d'altra parte, qualora sia stato impiegato al fine della rettifica della dichiarazione Iva ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 (come nel caso di specie), non è configurabile una soglia oltre la quale il potere di rettifica viene meno e subentra il carattere induttivo dell'accertamento D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 55.

    La rettifica IVA basata su dati bancari resta una rettifica ex art. 54 anche quando determina un incremento rilevante dell’imponibile: non si trasforma in accertamento induttivo in base al rapporto tra imponibile rettificato e imponibile dichiarato.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55

    L'accertamento bancario non incorre nei limiti previsti per l'accertamento induttivo dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 nè, d'altra parte, qualora sia stato impiegato al fine della rettifica della dichiarazione Iva ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 (come nel caso di specie), non è configurabile una soglia oltre la quale il potere di rettifica viene meno e subentra il carattere induttivo dell'accertamento D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 55.

    I presupposti dell’accertamento induttivo ex art. 55 non si applicano per il solo fatto che la rettifica bancaria ridetermini in misura ampia i ricavi; occorre che l’atto sia effettivamente qualificabile come accertamento induttivo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2

    le norme relative a tale metodo di accertamento (D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2; il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2) prevedono una presunzione legale di imponibilità, valida fino a prova contraria, che può essere fornita dal contribuente, non solo in sede di contraddittorio (eventuale) con l'organo accertatore, ma soprattutto in sede contenziosa.

    I dati bancari fondano una presunzione legale di imponibilità, superabile con prova contraria anche nel giudizio; tale metodo può riguardare, ricorrendone i presupposti, conti intestati a terzi.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, commi 2, n. 2, e 3

    E' chiaro che le modalità sopra descritte delineano un iter assai più garantista per il contribuente rispetto a quelle previste dalla norma, sia sul piano della effettività della conoscenza (notificazione in mani proprie), sia sul piano del termine (trenta giorni e non quello minimo di 15). Nessun dubbio inoltre che il contenuto dell'invito riproduce esattamente quello previsto al riguardo dall'art. 51 ora in esame.

    La disposizione prevede inviti con un termine non inferiore a quindici giorni; forme di comunicazione più garantiste e un termine più ampio sono ammissibili. Chi contesta le modalità dell’invito deve descriverle specificamente nel ricorso per Cassazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2

    In materia di accertamenti bancari su conti e rapporti intestati a soggetti diversi dalla società contribuente, la operatività delle relative presunzioni non implica il carattere fittizio dell'intestazione, essendo sufficiente la riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati.

    Per utilizzare ai fini dell’accertamento i dati di conti intestati a terzi non è necessario dimostrare che l’intestazione sia fittizia: è sufficiente provare, anche mediante presunzioni, la riferibilità alla società dei conti o di specifiche operazioni. Il conto può contemporaneamente essere usato per esigenze personali dell’intestatario.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, commi 3 e 4

    la preclusione fissata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 3 e 4, non opera a carico del contribuente che non abbia ottemperato alle richieste rivoltegli nel termine assegnatogli, qualora l'amministrazione non l'abbia previamente avvertito delle conseguenze col legate a tale inottemperanza

    La preclusione all’uso in favore del contribuente di documenti non prodotti in risposta a un invito presuppone che questi sia stato previamente avvertito delle conseguenze dell’inottemperanza. Inoltre, quando i dati provengono da conti intestati a terzi, l’invito rilevante ai fini della preclusione deve essere rivolto al contribuente contro il quale è emesso l’accertamento, non soltanto agli intestatari dei conti.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La disposizione è richiamata per la censura di omessa pronuncia sulla dedotta irregolarità del contraddittorio; la Cassazione non decide nel merito tale questione, poiché il motivo connesso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Le disposizioni individuano i vizi di legittimità dedotti: violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione. La Corte dichiara inammissibili le censure che, pur formulate come violazioni di legge, mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti o non espongono gli elementi necessari per verificarle.

Massime di principio

  • Gli esiti delle indagini bancarie possono fondare la rettifica della dichiarazione IVA e la presunzione di imponibilità non è limitata ai conti intestati direttamente al contribuente. Il contribuente può superarla con prova contraria anche in giudizio.
  • Per attribuire alla società movimenti su conti di terzi non occorre provare che l’intestazione sia fittizia: basta dimostrare la riferibilità alla società dei conti o di singole operazioni. La presenza di movimenti personali sullo stesso conto non esclude tale riferibilità.
  • Una rettifica bancaria non diventa accertamento induttivo soltanto perché l’aumento dell’imponibile è elevato rispetto a quello dichiarato; la qualificazione dipende dal metodo e dai presupposti dell’accertamento, non dalla sua entità.
  • La preclusione per documenti non esibiti in risposta a un invito presuppone un avvertimento preventivo sulle conseguenze dell’inottemperanza. Se l’accertamento riguarda il contribuente ma gli inviti sono stati inviati soltanto agli intestatari terzi dei conti, non ricorre il presupposto per applicare a quel contribuente la preclusione.
  • In Cassazione, chi contesta le modalità di un invito deve indicare in modo specifico come è stato notificato, quale termine è stato assegnato e, se rilevante, quale contenuto aveva; una censura generica può essere dichiarata inammissibile.

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