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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14039/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione mira a contestare l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che, pur avendo rilevato la cessazione della materia del contendere per le dimissioni e la nomina di nuovo amministratore successive al giudizio, aveva condannato l'amministratore uscente (Giammorcaro) al pagamento delle spese delle due fasi del giudizio cautelare e del reclamo. Il ricorrente deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. con riferimento agli artt. 1129 c.c., 64 disp. att. c.c. e alle norme processuali, sostenendo l'inammissibilità della domanda di revoca giudiziale ai sensi dell'art. 1129 comma 11 c.c. quando l'amministratore è in prorogatio (cessato dopo il biennio) per mancanza dei requisiti di residualità, eccezionalità e urgenza; in alternativa si eccepiva l'irrilevanza della revoca perché l'amministratore aveva già perduto i poteri gestori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 comma 11 c.c. è inammissibile per carenza di interesse quando il procedimento è stato instaurato dopo che l'amministratore era già cessato dall'incarico per decorrenza biennale e quindi si trovava in regime di prorogatio con poteri sostanzialmente limitati all'adempimento urgente. La Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui in detta ipotesi manca l'interesse a richiedere la revoca giudiziale. Perciò ha cassato l'ordinanza impugnata nella parte in cui statuiva sulle spese e, decidendo nel merito, ha annullato la condanna alle spese; ha compensato le spese di giudizio tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 1129 c.c. (commi 8, 10, 11)

    La Corte ha interpretato i commi 8, 10 e 11 nel senso che, decorso il biennio dall'assunzione dell'incarico, l'amministratore cessa dai poteri gestori e rimane tenuto solo alle attività urgenti per evitare pregiudizi; in tale situazione manca l'interesse dei condomini a chiedere la revoca giudiziale ex comma 11, che è strumento eccezionale e urgente volto a risolvere prima del tempo un rapporto ancora dotato di poteri gestori.

  • art. 64 disp. att. c.c.

    Richiamata nel quadro normativo condominiale; la Corte lo ha valutato unitamente all'art. 1129 per definire il regime dell'amministratore e i rimedi esperibili dai condomini.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma richiamata nella contestazione sui criteri di liquidazione e attribuzione delle spese processuali; la Corte di legittimità ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fatto sorgere erroneamente una responsabilità per spese non dovuta, dato che l'azione era inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 737 e ss. c.p.c.

    Richiamate in relazione ai rimedi cautelari/di volontaria giurisdizione; il riferimento serve a collocare proceduralmente il tipo di procedimento esperito dai condomini e la sua natura speciale.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale citata in relazione alle modalità di decisione del ricorso in Cassazione (riferimento alle ipotesi nelle quali il ricorso può essere ritenuto infondato o meritevole di trattazione sommaria).

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma applicata nella fase iniziale per valutare la possibile definizione del ricorso nelle forme abbreviate; menzionata nella procedura interna alla Corte.

  • art. 384 c.p.c. (comma 2, ultima parte)

    Consente alla Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito: la Corte l'ha applicata per decidere direttamente sull'annullamento della statuizione sulle spese.

  • Cass. Sez. Un. n. 20957/2004

    Giurisprudenza di riferimento utilizzata per affermare che la revoca giudiziale dell'amministratore è procedimento eccezionale, urgente, officioso e sostitutivo della volontà assembleare, giustificato solo per assicurare tutela rapida ed efficace della corretta gestione condominiale in presenza di pericolo di grave danno.

Massime di principio

  • La revoca giudiziale dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 comma 11 c.c. è rimedio eccezionale: va utilizzata solo quando sussiste un concreto interesse dei condomini e vi è urgenza e pericolo di grave danno derivante dalla condotta dell'amministratore.
  • Se l'amministratore è già cessato per decorrenza biennale (prorogatio) e ha perso i poteri gestori salvo i compiti urgenti, i condomini generalmente non hanno interesse alla revoca giudiziale; in tal caso la domanda è inammissibile per carenza di interesse.
  • Quando l'assemblea non provvede alla nomina del nuovo amministratore (e i condomini sono più di otto), il rimedio corretto è chiedere la nomina giudiziale del nuovo amministratore oppure procedere con un giudizio di cognizione piena per accertare eventuali responsabilità pregresse.
  • Se una controversia diventa priva di oggetto per sopravvenute dimissioni e nomine, la condanna alle spese verso l'amministratore uscente può essere iniqua: il giudice di legittimità può ritenere errata la statuizione sulle spese e disporne l'annullamento o la compensazione.
  • In casi nuovi o non ancora chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte può compensare le spese di lite; è importante documentare e dedurre chiaramente l'interesse e l'urgenza all'azione cautelare/di revoca per evitare la dichiarazione di inammissibilità.

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