Cassazione Civile, Sentenza n. 14039/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione mira a contestare l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che, pur avendo rilevato la cessazione della materia del contendere per le dimissioni e la nomina di nuovo amministratore successive al giudizio, aveva condannato l'amministratore uscente (Giammorcaro) al pagamento delle spese delle due fasi del giudizio cautelare e del reclamo. Il ricorrente deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. con riferimento agli artt. 1129 c.c., 64 disp. att. c.c. e alle norme processuali, sostenendo l'inammissibilità della domanda di revoca giudiziale ai sensi dell'art. 1129 comma 11 c.c. quando l'amministratore è in prorogatio (cessato dopo il biennio) per mancanza dei requisiti di residualità, eccezionalità e urgenza; in alternativa si eccepiva l'irrilevanza della revoca perché l'amministratore aveva già perduto i poteri gestori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 comma 11 c.c. è inammissibile per carenza di interesse quando il procedimento è stato instaurato dopo che l'amministratore era già cessato dall'incarico per decorrenza biennale e quindi si trovava in regime di prorogatio con poteri sostanzialmente limitati all'adempimento urgente. La Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui in detta ipotesi manca l'interesse a richiedere la revoca giudiziale. Perciò ha cassato l'ordinanza impugnata nella parte in cui statuiva sulle spese e, decidendo nel merito, ha annullato la condanna alle spese; ha compensato le spese di giudizio tra le parti.
Norme richiamate
art. 1129 c.c. (commi 8, 10, 11)
La Corte ha interpretato i commi 8, 10 e 11 nel senso che, decorso il biennio dall'assunzione dell'incarico, l'amministratore cessa dai poteri gestori e rimane tenuto solo alle attività urgenti per evitare pregiudizi; in tale situazione manca l'interesse dei condomini a chiedere la revoca giudiziale ex comma 11, che è strumento eccezionale e urgente volto a risolvere prima del tempo un rapporto ancora dotato di poteri gestori.
Richiamata nel quadro normativo condominiale; la Corte lo ha valutato unitamente all'art. 1129 per definire il regime dell'amministratore e i rimedi esperibili dai condomini.
Norma richiamata nella contestazione sui criteri di liquidazione e attribuzione delle spese processuali; la Corte di legittimità ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fatto sorgere erroneamente una responsabilità per spese non dovuta, dato che l'azione era inammissibile per carenza di interesse.
Richiamate in relazione ai rimedi cautelari/di volontaria giurisdizione; il riferimento serve a collocare proceduralmente il tipo di procedimento esperito dai condomini e la sua natura speciale.
Norma processuale citata in relazione alle modalità di decisione del ricorso in Cassazione (riferimento alle ipotesi nelle quali il ricorso può essere ritenuto infondato o meritevole di trattazione sommaria).
Norma applicata nella fase iniziale per valutare la possibile definizione del ricorso nelle forme abbreviate; menzionata nella procedura interna alla Corte.
art. 384 c.p.c. (comma 2, ultima parte)
Consente alla Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito: la Corte l'ha applicata per decidere direttamente sull'annullamento della statuizione sulle spese.
Cass. Sez. Un. n. 20957/2004
Giurisprudenza di riferimento utilizzata per affermare che la revoca giudiziale dell'amministratore è procedimento eccezionale, urgente, officioso e sostitutivo della volontà assembleare, giustificato solo per assicurare tutela rapida ed efficace della corretta gestione condominiale in presenza di pericolo di grave danno.
Massime di principio
- La revoca giudiziale dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 comma 11 c.c. è rimedio eccezionale: va utilizzata solo quando sussiste un concreto interesse dei condomini e vi è urgenza e pericolo di grave danno derivante dalla condotta dell'amministratore.
- Se l'amministratore è già cessato per decorrenza biennale (prorogatio) e ha perso i poteri gestori salvo i compiti urgenti, i condomini generalmente non hanno interesse alla revoca giudiziale; in tal caso la domanda è inammissibile per carenza di interesse.
- Quando l'assemblea non provvede alla nomina del nuovo amministratore (e i condomini sono più di otto), il rimedio corretto è chiedere la nomina giudiziale del nuovo amministratore oppure procedere con un giudizio di cognizione piena per accertare eventuali responsabilità pregresse.
- Se una controversia diventa priva di oggetto per sopravvenute dimissioni e nomine, la condanna alle spese verso l'amministratore uscente può essere iniqua: il giudice di legittimità può ritenere errata la statuizione sulle spese e disporne l'annullamento o la compensazione.
- In casi nuovi o non ancora chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte può compensare le spese di lite; è importante documentare e dedurre chiaramente l'interesse e l'urgenza all'azione cautelare/di revoca per evitare la dichiarazione di inammissibilità.
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