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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02582/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce dalla pretesa di un lavoratore agricolo di essere stato effettivamente addetto come bracciante alle dipendenze di una ditta agricola, con conseguente richiesta di accertare la regolarità dei versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro, di annullare i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti e di ottenere il riconoscimento della legittimità dell’indennità di disoccupazione percepita per il periodo in contestazione. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo maturata la decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970. La Corte d’appello aveva confermato, individuando il dies a quo nella comunicazione con cui l’INPS aveva chiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente erogate e contestualmente comunicato la cancellazione dagli elenchi, con conseguente tardività sia del ricorso amministrativo sia della domanda giudiziale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: (1) violazione dell’art. 8 L. n. 533/1973, sostenendo la sanatoria del tardivo ricorso amministrativo; (2) violazione dell’art. 46, commi 5 e 6, L. n. 88/1989, assumendo che il termine per il ricorso amministrativo fosse di 90 giorni e non di 30; (3) violazione dell’art. 17 d.l. n. 7/1970, lamentando la mancata notificazione e produzione del provvedimento di cancellazione; (4) violazione dell’art. 38, comma 12-bis, d.l. n. 98/2011; (5) omesso esame di fatti e difese dell’INPS sul merito, relativi alla estraneità del ricorrente alle vicende ispettive riguardanti il datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la decadenza prevista dall’art. 22 d.l. n. 7/1970 ha natura sostanziale e non è sanabile ex art. 8 L. n. 533/1973; ha ritenuto infondato il secondo perché, per la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, si applica la disciplina speciale dell’art. 17 d.l. n. 7/1970, che prevede il termine di 30 giorni per il ricorso amministrativo; ha rigettato il terzo perché la Corte d’appello aveva fondato il dies a quo sulla comunicazione effettivamente conoscitiva della cancellazione, contenuta nella richiesta di restituzione delle prestazioni, e non sulla mera pubblicazione sul sito INPS; ha dichiarato inammissibile il quarto per difetto di confronto con la ratio decidendi; ha dichiarato inammissibile il quinto sia per la preclusione derivante dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., sia perché mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 22 d.l. n. 7/1970

    Il termine ha natura di decadenza sostanziale, perché riguarda l’esercizio di un diritto soggettivo, ed è quindi insuscettibile di sanatoria ex art. 8 L. n. 533/1973.

  • art. 8 L. n. 533/1973

    Non opera come sanatoria per il tardivo ricorso amministrativo quando il termine sia qualificato come decadenza sostanziale.

  • art. 46, commi 5 e 6, L. n. 88/1989

    È norma generale sul contenzioso amministrativo INPS, ma non prevale sulla disciplina speciale relativa alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.

  • art. 17 d.l. n. 7/1970

    Per la cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti dell’agricoltura si applica il termine speciale di 30 giorni per il ricorso amministrativo.

  • art. 38, comma 12-bis, d.l. n. 98/2011

    Il motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    È stata richiamata come norma sul sindacato di legittimità nei diversi motivi di ricorso.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Preclude il motivo di ricorso per cassazione fondato su vizi di motivazione quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado, salvo specifica deduzione di diversità dell’iter logico-argomentativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede un termine per l’impugnazione o per il ricorso amministrativo in materia previdenziale, occorre verificare se si tratti di decadenza sostanziale: in tal caso il termine non è sanabile mediante le regole generali sulla rimessione in termini o sulla sanatoria del rito.
  • In presenza di una disciplina speciale sulla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, il termine speciale per il ricorso amministrativo prevale sulla disciplina generale del contenzioso amministrativo INPS.
  • Ai fini della decorrenza della decadenza rileva la concreta conoscenza del provvedimento lesivo, quando essa risulti da una comunicazione idonea a rendere noto anche l’effetto di cancellazione; non è decisiva la sola pubblicazione su un sito internet se il giudice di merito ha accertato una diversa e più pregnante forma di conoscenza.
  • In cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • Il vizio di omesso esame non può essere usato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito; inoltre, nei casi di doppia conforme, opera la preclusione specifica dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. salvo deduzione puntuale di un diverso percorso argomentativo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della provaGiudicato

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