Cassazione Civile, Ordinanza n. 07299/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di ristrutturazione di una villa di comproprietà di due coniugi, affidato a una società appaltatrice con la direzione dei lavori di un professionista. L'appaltatrice chiese il pagamento del corrispettivo residuo, sostenendo anche che alcune opere ulteriori rispetto al capitolato fossero state commissionate verbalmente dai committenti. I committenti, a loro volta, contestarono il credito, chiamarono in causa il direttore dei lavori e domandarono l'accertamento della responsabilità dell'appaltatrice e del direttore per vizi e difformità delle opere, oltre alla loro eliminazione e al risarcimento dei danni; chiesero anche la manleva del direttore dei lavori per le somme dovute per le opere extra-capitolato. Il direttore dei lavori propose a sua volta domanda per il pagamento delle proprie competenze professionali. In appello la domanda dell'appaltatrice venne respinta e, in accoglimento dell'appello incidentale dei committenti, fu affermata la responsabilità del direttore dei lavori e liquidato un risarcimento. In cassazione la società dedusse: prova delle opere extra-capitolato commissionate verbalmente; errore sul pagamento parziale del prezzo; erronea ritenuta non contestazione del danno da perdita della detrazione fiscale; tardività della denuncia dei vizi e conseguente decadenza/prescrizione. Il direttore dei lavori dedusse: tardività e inammissibilità dell'appello incidentale dei committenti nei suoi confronti; irregolarità della notifica; insussistenza della sua responsabilità per l'inadempimento dell'appaltatrice. Tuttavia, le due impugnazioni furono proposte con lo stesso difensore nonostante il conflitto di interessi tra appaltatrice e direttore dei lavori, conflitto ritenuto attuale e concreto dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha ritenuto che tra la società appaltatrice e il direttore dei lavori esistesse un conflitto di interessi attuale e concreto, emerso già dalla struttura della sentenza impugnata e dalle rispettive difese: ciascuno aveva interesse a sostenere che i vizi dipendessero dall'altro (errata progettazione, mancata vigilanza, difetti di esecuzione). Poiché entrambi avevano conferito nel medesimo giorno procura speciale allo stesso avvocato, il mandato era invalido per entrambi e non era possibile stabilire quale ricorso fosse eventualmente anteriore e quindi salvatore. La Corte ha quindi condannato in solido i due ricorrenti al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la riunione delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
richiamato in tema di contratto di appalto e delle obbligazioni dell'appaltatore
richiamato in tema di variazioni dell'opera appaltata
richiamato in tema di controllo e verifica dell'esecuzione dell'opera
richiamato rispetto alla valutazione della prova e del materiale non contestato
richiamato rispetto al prudente apprezzamento delle prove
richiamato in relazione alla domanda risarcitoria per il danno da mancata fruizione della detrazione fiscale
richiamato in tema di onere della prova del danno
richiamato in tema di garanzia per difformità e vizi dell'opera
richiamato in tema di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili e di relativa decadenza/prescrizione
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla prescrizione estintiva
richiamato in relazione al giudicato e alla definitività della sentenza
richiamato in tema di termine breve per impugnare
richiamato in tema di decorrenza del termine breve per impugnare
richiamato per la disciplina dell'impugnazione incidentale
richiamato per la notificazione dell'impugnazione presso il domicilio eletto
richiamato in relazione alla decadenza e alla rimessione in termini
richiamato in tema di rimedi del committente per difformità e vizi dell'opera
richiamato per il contratto d'opera professionale
richiamato per la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei casi di speciale difficoltà
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata
art. 13, comma 1-quater, legge n. 228 del 2012
richiamata come norma introduttiva del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando tra più parti del giudizio di legittimità sussiste un conflitto di interessi attuale o concretamente potenziale, esse non possono essere assistite dallo stesso difensore; la violazione determina l'invalidità della procura speciale e l'inammissibilità del ricorso.
- Il conflitto di interessi va valutato in concreto, con riguardo alla posizione processuale e sostanziale delle parti nei diversi gradi di giudizio, e può emergere anche dal contenuto delle rispettive censure, se ciascuna parte ha interesse a imputare all'altra la causa del pregiudizio.
- In presenza di procure speciali conferite nello stesso giorno allo stesso difensore da parti in conflitto, se non è possibile stabilire quale mandato sia stato conferito per primo, l'invalidità colpisce entrambi i ricorsi.
- La procura speciale e il ricorso sono strettamente incorporati: un ricorso privo di valida procura non è idoneo a introdurre validamente il giudizio di cassazione.
- Nei giudizi in cui l'impugnazione è dichiarata inammissibile, la parte ricorrente è tenuta anche al pagamento delle spese e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.
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