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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00081/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario aperto negli anni Ottanta con concessione di apertura di credito. In origine il correntista aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il saldo debitore del conto e, in via riconvenzionale, aveva chiesto il risarcimento del danno per l'illegittima revoca dell'affidamento. Il giudizio di merito si era concluso in appello con il rigetto sia dell'opposizione sia della domanda riconvenzionale. Successivamente il correntista aveva proposto ricorso per cassazione, definito con ordinanza di rigetto. Con il presente ricorso per revocazione egli censura l'ordinanza della Cassazione sostenendo che essa sarebbe incorsa in errore di fatto nel ritenere corretto il comportamento della banca e legittimo il recesso dall'apertura di credito: secondo il ricorrente, il superamento del fido non era reale ma dipendeva dall'applicazione illegittima di interessi ultralegali e dalla capitalizzazione trimestrale, questioni che avrebbero dovuto essere esaminate anche tramite nuova c.t.u.; inoltre la banca avrebbe agito in modo contrario a buona fede e avrebbe irragionevolmente negato la rinegoziazione del credito. Deduce anche che la Corte non avrebbe considerato che la banca aveva chiesto il rientro dell'intera esposizione e non del solo sconfinamento. Infine lamenta che l'ordinanza di cassazione avrebbe travisato i primi due motivi del precedente ricorso, relativi alla notifica dell'appello e alla legittimazione processuale dell'appellante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i vizi denunciati non integrassero un errore di fatto revocatorio, perché riguardavano valutazioni giuridiche o accertamenti di merito, non una mera svista percettiva risultante ictu oculi dal confronto tra ordinanza e atti. In particolare: il preteso mancato superamento del fido richiedeva un accertamento sul contenuto del contratto e sulle modalità di applicazione delle condizioni economiche, estraneo al giudizio di legittimità; la questione della nullità delle clausole sugli interessi e sulla capitalizzazione non era stata omessa, ma ritenuta estranea al thema decidendum; la dedotta violazione della buona fede nel recesso dalla apertura di credito era stata comunque considerata alla luce del principio per cui il recesso è legittimo salvo che assuma caratteri di arbitrarietà e imprevedibilità, oltre che del preavviso congruo; infine il supposto travisamento dei motivi del precedente ricorso non è configurabile come errore di fatto, ma semmai come errore di giudizio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione immediata e decisiva della realtà processuale o sostanziale, non un errore valutativo o interpretativo.

  • art. 1845 c.c.

    Nei rapporti di apertura di credito a tempo indeterminato consente il recesso ad nutum del concedente, purché sia rispettato il preavviso e il comportamento non sia contrario a buona fede.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Non è possibile usare la revocazione per ottenere una rivalutazione dei fatti che sarebbe semmai estranea anche al vizio di motivazione denunciabile in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nel riferimento all'onere di allegazione e prova; il testo non sviluppa una specifica regola applicativa autonoma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo se l'errore consiste in una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti interni al giudizio di legittimità, decisiva e non riferita a questioni già controverse o valutative.
  • Non può essere dedotto come errore di fatto il travisamento dell'interpretazione degli atti di parte o dei motivi di ricorso, poiché ciò integra un errore di giudizio e non una falsa percezione della realtà processuale.
  • La deduzione della nullità di clausole contrattuali può essere configurata come mera difesa, ma il rilievo officioso del giudice presuppone che i fatti rilevanti siano stati ritualmente introdotti nel processo.
  • Nel rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato il recesso della banca è, in linea di principio, legittimo se esercitato con preavviso; la contrarietà a buona fede richiede elementi di arbitrarietà e imprevedibilità idonei a ledere la ragionevole aspettativa del cliente.
  • In sede di revocazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito, neppure sotto la veste dell'errore di fatto, quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e dei fatti compiuto dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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