Cassazione Penale, Sentenza n. 10901/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in riforma della decisione del GUP, aveva assolto l'imputato dal capo A) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e aveva dichiarato di non dover procedere per il capo B) per intervenuta prescrizione. Il ricorrente, tramite tre motivi, deduceva errata applicazione dell'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio): 1) contestava l'esistenza del requisito della doppia ingiustizia, sostenendo che la firma del ricorso era stata apposta a nome del padre deceduto per ragioni di accrescimento patrimoniale consequenziale alla declaratoria di inefficacia del verbale di contravvenzione (richiamando l'art. 199 Codice della strada); 2) rilevava la mancanza del dolo intenzionale, affermando che la condotta non era accompagnata dalla consapevolezza dell'ingiustizia o dal conseguimento di un vantaggio; 3) denunciava violazione di norme penali (artt. 157, 160 co.3, 161 co.2, cod. pen.) richiamando l'art. 129 co.2 cod. proc. pen. in relazione alla assenza degli elementi essenziali del reato (ingiusto vantaggio patrimoniale e dolo intenzionale) e chiedeva il proscioglimento nel merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi miravano a contestare la declaratoria di prescrizione del reato di abuso d'ufficio e che non sussisteva alcuna evidenza tale da escludere assolutamente l'esistenza del fatto o la rilevanza penale dello stesso. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 co.2 cod. proc. pen. è ammissibile solo quando l'inconsistenza del fatto o la sua irrilevanza emergano in modo assolutamente non contestabile dagli atti. Dalla motivazione impugnata risultava invece che il ricorrente, nella sua qualità di avvocato, aveva redatto il ricorso e che era stata apposta la falsa sottoscrizione del padre deceduto Francesco La Rosa, con il fine di ottenere un vantaggio patrimoniale, circostanza che dimostrava consapevolezza e finalità illegittima. Per questi motivi il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato e dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma dell'abuso d'ufficio; la Corte ha valutato che, alla luce della motivazione di merito, gli elementi di dolo e il conseguimento di un vantaggio illecito potevano essere desunti dalla condotta (uso di una falsa sottoscrizione per ottenere un vantaggio patrimoniale), rendendo infondati i motivi che ne negavano l'esistenza.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Prevede la sentenza di assoluzione quando risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; la Corte ricorda che tale assoluzione è possibile solo se l'insussistenza emerge dagli atti in modo assolutamente non contestabile, ossia senza necessità di accertamenti integrativi.
artt. 61 n. 2, 110, 485 cod. pen.
Norme richiamate nel capo A) della rubrica: la sentenza di appello aveva assolto per tali articoli perché il fatto non è più previsto come reato; la Cassazione non ha ritenuto di poter rimettere in discussione valutazioni di fatto non manifestamente infondate.
Richiamato dalla difesa quale elemento a favore dell'inefficacia del verbale e dell'accrescimento patrimoniale; la Corte ha ritenuto che la mera richiamata disposizione non escludeva la falsità del ricorso e la consapevolezza dell'illecito da parte del ricorrente.
artt. 157, 160 comma 3, 161 comma 2 cod. pen.
Norme richiamate dal ricorrente a sostegno della mancanza del dolo e dell'ingiusto vantaggio; la Corte ha ritenuto che tali censure non fossero idonee a mostrare l'insussistenza del fatto in modo incontestabile, essendo fondate su valutazioni di merito.
Massime di principio
- La sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 co.2 cod. proc. pen. è ammessa solo quando l'inesistenza del fatto o l'irrilevanza penale emergano in modo assolutamente evidente dagli atti, senza bisogno di accertamenti ulteriori.
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la prova di merito: i motivi che impugnano valutazioni probatorie e fatti accertati dal giudice di merito sono inammissibili se non è dimostrabile che l'accertamento sia manifestamente erroneo o privo di qualsiasi base probatoria.
- L'uso di un documento o di una firma falsa su atti destinati a produrre effetti patrimoniali può essere elemento idoneo a dimostrare dolo e finalità di vantaggio illecito, rendendo infondate censure che negano l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato.
- La declaratoria di prescrizione estingue l'azione penale ma non impedisce che il giudice valuti, nei limiti consentiti, la sussistenza del fatto; tuttavia le contestazioni che richiedono una rivalutazione degli elementi di fatto non sono ammesse in Cassazione quando non emergano prove incontestabili a favore del ricorrente.
- In sede di cassazione, le censure formali o le interpretazioni della normativa civile/straordinaria (es. richiamo a norme del codice della strada) non sono sufficienti a ribaltare decisioni penali di merito se non accompagnate da elementi probatori che rendano l'errore del giudice di merito manifesto e incontrovertibile.
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