Parere n. 354/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del suo procuratore avv. Francesca Covone, contro il Comune di Cepagatti e nei confronti di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l’annullamento della nota senza protocollo del 1° dicembre 2022 con la quale il Responsabile del servizio n. 4 urbanistica e assetto ed uso del territorio – Sevizi urbanistica, SUE e SUAP (d’ora in poi, solo “Responsabile del Servizio n. 4”) del Comune di Cepagatti ha dichiarato “irricevibile” la segnalazione certificata di agibilità (SCA) inviata per conto di Terna dal Direttore dei lavori in relazione alla Stazione elettrica di conversione, facente parte del progetto “Collegamento HVDC 1000MW 500kv cc Italia-Montenegro”, autorizzato con d.m. n.239/EL-198/148/2011, nonché la nota del 3 marzo 2023 con la quale il medesimo Responsabile del Servizio n. 4 ha ribadito il contenuto della predetta nota del 1°dicembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle note comunali del 1° dicembre 2022 e del 3 marzo 2023 concernenti la dichiarazione di irricevibilità della segnalazione certificata di agibilità relativa a una stazione elettrica di conversione del collegamento HVDC Italia-Montenegro
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato le note con cui il Responsabile del servizio urbanistica del Comune di Cepagatti ha dichiarato irricevibile la segnalazione certificata di agibilità presentata per una stazione elettrica di conversione autorizzata con decreto ministeriale. Terna ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta. La questione sostanziale concerneva l'assoggettabilità dell'opera all'art. 24 del d.P.R. 380/2001 e, quindi, alla disciplina della segnalazione certificata di agibilità, in presenza di un'autorizzazione ministeriale che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e altri atti di assenso. Il Comune ha sostenuto che, in ragione dell'art. 7, lettera b), del d.P.R. 380/2001 e della specialità del procedimento autorizzatorio, la funzione di controllo non competesse al Comune. Il Ministero referente ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che il Comune non aveva contestato omissioni o carenze della segnalazione e che la comunicazione non ne aveva inficiato l'efficacia legale immediata.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. Pur rilevando che il Comune non aveva contestato omissioni, carenze o la veridicità delle dichiarazioni contenute nella segnalazione, la Sezione ha ritenuto che la dichiarazione di irricevibilità non avesse inciso sull'efficacia legale della SCA né sulla sua valenza autodichiarativa. Di conseguenza, l'annullamento delle note non avrebbe prodotto un'utilità pratica, diretta e immediata per Terna. Non è sufficiente invocare genericamente il rispetto della legalità o mirare a ottenere una pronuncia di principio quando non siano prospettati vizi dell'atto concretamente lesivi della sfera giuridica del ricorrente. La Sezione non ha quindi deciso nel merito la questione dell'assoggettabilità dell'opera all'art. 24 del d.P.R. 380/2001.
Osservazioni
Interesse a ricorrere
Il ricorso straordinario è inammissibile perché l'annullamento delle note comunali non avrebbe arrecato alla ricorrente un'utilità pratica, diretta e immediata. La dichiarazione di irricevibilità non ha inciso sull'efficacia legale della SCA, non essendo state contestate omissioni, carenze o la veridicità delle dichiarazioni rese.
Mancanza di lesività concreta
Il mero richiamo al rispetto delle norme o l'intento di ottenere una pronuncia di principio non bastano a fondare l'interesse al ricorso in assenza di vizi dell'atto idonei a incidere concretamente sulla sfera giuridica della ricorrente.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario è definito con parere della Sezione consultiva; nel caso esaminato il parere conclude per l'inammissibilità.
La disposizione disciplina l'agibilità degli edifici mediante segnalazione certificata di agibilità; la Sezione non decide nel merito la sua applicabilità all'opera, perché dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
art. 7, comma 1, lettera b), d.P.R. 380/2001
È richiamato dal Comune per sostenere l'inapplicabilità dell'art. 24 a un'opera realizzata sulla base di uno speciale procedimento autorizzatorio.
art. 2, commi 1 e 2, d.m. n. 239/EL-198/148/2011
La società Terna è autorizzata a costruire ed esercitare le opere in conformità al progetto approvato; l'autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati.
Il Comune richiama tali disposizioni per sostenere la valenza autorizzatoria anche edilizia del decreto ministeriale e l'assenza di competenza comunale sulla segnalazione.
Sono invocati dalla ricorrente, ma il parere non accerta nel merito la loro violazione.
art. 97 Cost.
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza che la Sezione esamini nel merito tali censure.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere richiede un'utilità pratica, concreta, diretta e immediata derivante dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato; non è sufficiente l'interesse astratto al rispetto della legalità o all'ottenimento di una pronuncia di principio.
- Quando l'amministrazione dichiara irricevibile una segnalazione senza contestare omissioni, carenze o falsità delle dichiarazioni, tale comunicazione non incide necessariamente sull'efficacia legale della segnalazione e non determina, di per sé, un interesse concreto all'impugnazione.
- La verifica dell'interesse a ricorrere deve precedere l'esame dei motivi e può condurre alla declaratoria di inammissibilità quando l'eventuale annullamento dell'atto non migliorerebbe in modo diretto e immediato la posizione giuridica del ricorrente.
Impugnazione della dichiarazione di irricevibilità della SCA
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. contro il Comune di Cepagatti, con cui sono state impugnate due note comunali relative alla segnalazione certificata di agibilità presentata per una stazione elettrica di conversione appartenente al collegamento HVDC Italia-Montenegro.
Premesse e procedimento autorizzatorio
Il collegamento elettrico e le opere accessorie, compresa la stazione di conversione sita nel Comune di Cepagatti, erano stati autorizzati con decreto ministeriale. L'art. 2 del decreto prevedeva che Terna fosse autorizzata a costruire ed esercire le opere conformemente al progetto approvato e che l'autorizzazione sostituisse, anche ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e altri atti di assenso.
Al termine dei lavori, il direttore dei lavori ha trasmesso al Comune la segnalazione certificata di agibilità. Il Responsabile del servizio comunale ha dichiarato la segnalazione irricevibile, ritenendo che le opere non fossero assoggettate all'art. 24 del d.P.R. 380/2001. A seguito della richiesta di riesame di Terna, il Comune ha confermato la propria posizione.
Motivi del ricorso
Terna ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e imparzialità, oltre all'eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta.
La ricorrente ha sostenuto che il Comune non avesse contestato omissioni o carenze della segnalazione, ma si fosse limitato a dichiararla irricevibile sulla base di una diversa valutazione circa l'applicabilità dell'art. 24 del d.P.R. 380/2001.
Posizione del Comune e relazione ministeriale
Il Comune ha chiarito di non aver escluso l'applicazione dell'art. 24 perché l'opera fosse estranea al titolo II del testo unico edilizia, ma perché, in combinazione con l'art. 7, lettera b), del medesimo testo unico, la disciplina dell'agibilità presupporrebbe il rilascio di un permesso di costruire, assente nel caso concreto.
Secondo il Comune, la peculiarità dell'opera e la specialità del procedimento autorizzatorio avrebbero escluso la competenza comunale, poiché il decreto ministeriale aveva valore autorizzatorio anche sotto il profilo edilizio.
Il Ministero referente ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che il Comune non aveva contestato omissioni o carenze della società e che la comunicazione di irricevibilità non aveva privato la segnalazione della sua efficacia legale immediata.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha preliminarmente dato atto del rispetto del contraddittorio. Ha poi ritenuto il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito l'assoggettabilità dell'opera all'art. 24 del d.P.R. 380/2001.
Il punto decisivo è che il Comune, pur qualificando la SCA come irricevibile, non aveva contestato omissioni, carenze o la veridicità delle dichiarazioni rese da Terna. Pertanto, secondo il parere, la comunicazione non aveva inciso sull'efficacia legale della segnalazione né sulla sua valenza autodichiarativa.
In tale situazione, l'annullamento delle note non avrebbe prodotto per Terna un'utilità concreta, diretta e immediata. Il generico interesse al rispetto delle norme o l'obiettivo di ottenere una pronuncia di principio non sono sufficienti quando non siano indicati vizi dell'atto realmente lesivi della posizione giuridica del ricorrente.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. La questione sostanziale relativa all'applicabilità dell'art. 24 del d.P.R. 380/2001 alla stazione elettrica non è stata definita nel merito.
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