Cassazione Civile, Ordinanza n. 27805/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Ghana aveva chiesto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano rigettato le domande, ritenendo insussistenti i presupposti delle forme di tutela richieste anche alla luce della situazione generale del Paese di origine. Nel ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, il ricorrente ha censurato il diniego della protezione umanitaria deducendo violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato la sua situazione personale di vulnerabilità, descritta come orfano, indigente e gravato del sostegno alla famiglia, né la condizione economica del Ghana. Il Ministero dell'Interno si è costituito tardivamente con un atto non qualificabile come controricorso, dichiarando di intervenire solo per l'eventuale partecipazione all'udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la costituzione tardiva del Ministero, perché effettuata con un atto privo dei requisiti del controricorso. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, per le domande di protezione umanitaria proposte prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, la disciplina applicabile è quella previgente, ma il ricorrente non aveva indicato specifici elementi individualizzanti o fatti decisivi allegati nei gradi di merito idonei a dimostrare una condizione di vulnerabilità. La censura non si confrontava inoltre con l'accertamento della Corte d'appello, secondo cui nulla era stato allegato o documentato circa l'integrazione nel territorio nazionale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l'irrituale costituzione del Ministero. È stato altresì disposto l'obbligo, ove dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura era formalmente incardinata come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma è stata ritenuta inammissibile perché non sorretta da specifiche allegazioni di merito e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il controricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda; un atto di mera costituzione privo di tali elementi non è idoneo a valere come controricorso.
La sola dichiarazione di costituirsi per eventuale partecipazione all'udienza non integra un controricorso e non sana la tardività della costituzione.
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato previsto per la cassazione.
Per le domande di protezione umanitaria proposte prima dell'entrata in vigore della novella, si applica la disciplina previgente.
La Corte richiama la data di entrata in vigore della normativa che ha modificato la disciplina della protezione umanitaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla protezione umanitaria, per le domande presentate prima del d.l. n. 113 del 2018, continua ad applicarsi la disciplina previgente vigente al momento della domanda.
- La deduzione di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria non può risolversi in affermazioni generiche sulla situazione del Paese di origine o sulla personale difficoltà economica: occorre allegare e indicare fatti specifici e individualizzanti emersi nei gradi di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non indica quali allegazioni o documenti decisivi siano stati ignorati dal giudice di merito.
- Un atto di mera costituzione depositato tardivamente, che non contenga l'esposizione dei motivi di diritto, non vale come controricorso ed è inidoneo a consentire una regolare costituzione dell'intimato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
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