Cassazione Civile, Ordinanza n. 01100/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di personale dall'ente locale Provincia di Catanzaro al Ministero dell'Istruzione. Il lavoratore chiedeva che, ai fini del trattamento retributivo nel nuovo ruolo statale, fosse riconosciuta l'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza, con conseguente inquadramento nella classe stipendiale corrispondente a tale anzianità. La Corte d'appello aveva invece confermato il rigetto della domanda, applicando l'art. 1, comma 218, della L. 266/2005 come norma di interpretazione autentica dell'art. 8, comma 2, L. 124/1999, ritenendo corretto l'inquadramento sulla base del trattamento economico complessivo in godimento al momento del trasferimento e rilevando che non fosse stato provato un concreto peggioramento retributivo. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione dell'art. 8, comma 2, L. 124/1999, della Direttiva 77/187/CEE, dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di riconoscere integralmente l'anzianità pregressa e di collocarlo nella corrispondente classe stipendiale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Richiamando un orientamento consolidato, ha ribadito che nel passaggio di personale conseguente a trasferimento di attività devono essere salvaguardati i diritti economici già entrati nel patrimonio del lavoratore, ma non sussiste un diritto alla totale parificazione con i dipendenti già in servizio presso l'amministrazione di destinazione. L'anzianità pregressa non può essere fatta valere per ottenere una ricostruzione di carriera fondata sulla disciplina del nuovo datore, né per migliorare la posizione giuridica ed economica oltre la conservazione del trattamento già acquisito. È tutelata solo l'anzianità cui siano collegati benefici economici la cui perdita determinerebbe un peggioramento del trattamento retributivo già goduto. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna pronuncia sulle spese perché il Ministero non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma di riferimento sul trasferimento del personale dagli enti locali allo Stato, letta alla luce dell'interpretazione autentica successiva.
art. 1, comma 218, L. 266/2005
considerato dalla corte territoriale norma di interpretazione autentica dell'art. 8, comma 2, L. 124/1999, base per l'inquadramento del lavoratore sul trattamento economico complessivo in godimento al trasferimento.
Direttiva 77/187/CEE
invocata dal ricorrente a sostegno della tesi del mantenimento integrale dell'anzianità e della posizione economica maturata.
richiamato dal ricorrente come disposizione sulla continuità del rapporto in caso di trasferimento d'azienda o di attività.
interpretato dalla Corte nel senso che il passaggio di dipendenti per trasferimento di attività garantisce la conservazione del trattamento economico e normativo acquisito, ma non impone la totale parificazione ai dipendenti già in servizio presso l'amministrazione di destinazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel trasferimento di personale conseguente a trasferimento di attività, la tutela del lavoratore riguarda la conservazione dei diritti economici e normativi già acquisiti, non l'automatica equiparazione alla disciplina applicata ai dipendenti dell'amministrazione di destinazione.
- L'anzianità maturata presso il datore di provenienza non costituisce, di per sé, un diritto azionabile verso il nuovo datore per ottenere una ricostruzione integrale di carriera o un migliore inquadramento, salvo che la sua mancata considerazione comporti la perdita di benefici economici già entrati nel patrimonio del lavoratore.
- Il divieto di reformatio in peius opera a presidio del trattamento già goduto dal dipendente trasferito, ma non elimina la diversità tra la fase del rapporto presso il datore originario e quella presso il nuovo datore, diversità che può legittimare un trattamento differenziato se non lesivo di diritti già acquisiti.
- Ai fini della quantificazione dell'assegno personale nei passaggi di personale, vanno computate le voci retributive fisse e continuative, non gli emolumenti variabili, provvisori o condizionati da circostanze accidentali o da stanziamenti soggetti a compatibilità finanziaria.
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