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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01090/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un avviso bonario con cui l'INPS chiedeva a una società il pagamento di residui contributivi relativi all'anno 2003, per complessivi circa 197 mila euro, riferiti a rate sospese in occasione degli eventi alluvionali verificatisi nel gennaio 2003. La società aveva chiesto di usufruire delle agevolazioni previste per l'alluvione, aveva domandato il recupero dei contributi già versati nel periodo aprile-agosto 2003 e il loro pagamento rateizzato, e aveva inoltre chiesto di compensare un credito, da essa vantato nei confronti dell'INPS, con i successivi modelli contributivi. La Corte d'appello aveva ritenuto che, non essendo stato contestato dall'INPS il credito della società, il debito contributivo oggetto dell'avviso fosse stato estinto per compensazione con quel maggior credito. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 115 c.p.c., 1241 c.c., 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 18 aprile 2003 n. 3281, sostenendo che il credito opposto in compensazione non era stato allegato e provato nei suoi fatti costitutivi e che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto compensabile il debito contributivo. La società ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: omesso esame e omessa motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale relativa a una transazione del 2010; omesso esame del fatto della riunione del settembre 2016 e del suo contenuto, asseritamente non contestati dall'INPS; nullità della sentenza e del procedimento per non avere valorizzato la mancata contestazione, da parte dell'INPS, della riunione con funzionari dell'Istituto che avrebbero manifestato l'intenzione di transigere anche la lite in esame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'INPS perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accoglimento dell'eccezione di compensazione e sull'accertamento implicito di un credito della società verso l'INPS, con conseguente parziale estinzione del debito contributivo. La Corte ha osservato che il richiamo alla non contestazione del credito serviva solo a corroborare la ricostruzione della Corte territoriale circa l'accettazione degli importi dovuti e la mancata contestazione del controcredito opposto in compensazione. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente principale è stata condannata al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura dell'INPS è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi della decisione di merito, che si fondava sull'accoglimento dell'eccezione di compensazione.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato per contestare la possibilità di compensare il debito contributivo con un credito del datore di lavoro; la Cassazione non esamina nel merito la questione per inammissibilità del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in relazione all'onere di allegazione e prova del credito opposto in compensazione; la doglianza è dichiarata inammissibile perché non colpisce la ratio decidendi.

  • art. 7, comma 1, D.P.C.M. 18 aprile 2003 n. 3281

    Richiamato dalla parte ricorrente principale come disciplina delle agevolazioni contributive per l'alluvione del 2003.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge invocata per il motivo principale.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Norma invocata per i motivi del ricorso incidentale relativi all'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Norma invocata nel terzo motivo del ricorso incidentale per dedurre nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Norma collegata al meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mirano, invece, a contestare affermazioni solo accessorie o argomentazioni di supporto.
  • Quando il giudice di merito accoglie un'eccezione di compensazione, la critica in cassazione deve investire direttamente il presupposto decisivo della compensazione e non limitarsi a contestare in astratto l'esistenza o la prova del credito in modo non calibrato sulla motivazione della sentenza.
  • La deduzione di violazione dell'onere della prova è improduttiva se non è specificamente collegata alla struttura argomentativa della decisione impugnata e non evidenzia un errore decisivo nel percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
  • La mancata contestazione di un fatto può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento di conferma della ricostruzione del rapporto, ma il suo rilievo processuale non sostituisce la verifica della censura sulla ragione principale della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompensazioneContributi previdenziali
RamiProcesso civileObbligazioniPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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