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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01083/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di una lavoratrice assicurata a percepire la pensione di vecchiaia anticipata prevista per gli invalidi in misura non inferiore all'80% ai sensi dell'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza applicazione del differimento di decorrenza introdotto dall'art. 12, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 citato, sostenendo che il differimento di un anno della decorrenza della pensione di vecchiaia si applichi anche a tale pensionamento anticipato per invalidità, poiché la norma avrebbe un ambito soggettivo ampio e comprenderebbe anche i casi in cui l'accesso al trattamento avvenga a età previste da specifici ordinamenti. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS, richiamando il proprio orientamento secondo cui il regime dei differimenti di cui all'art. 12, d.l. n. 78/2010 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%, poiché il testo della norma estende lo slittamento non solo ai soggetti che maturano il diritto a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, ma anche a tutti coloro che, negli altri casi, accedono alla pensione di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti. La sentenza d'appello, che aveva escluso tale applicazione, è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992

    Disciplinante la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi in misura non inferiore all'80%.

  • art. 12, d.l. n. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010

    La disposizione sul differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia si applica anche alle ipotesi di pensionamento anticipato per invalidità, poiché il suo ambito soggettivo comprende anche i casi di accesso alla pensione alle età previste da specifici ordinamenti.

Massime di principio

  • Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia introdotto dall'art. 12, d.l. n. 78/2010 si applica in modo estensivo anche ai trattamenti di vecchiaia anticipata previsti da ordinamenti speciali, salvo un'espressa esclusione normativa.
  • Quando il testo legislativo individua in modo ampio l'ambito soggettivo di applicazione del differimento pensionistico, esso ricomprende anche i soggetti che maturano il diritto al trattamento alle età previste da discipline speciali, non soltanto quelli che raggiungono l'età ordinaria generale.
  • Il giudice di merito che escluda l'applicazione del differimento in contrasto con l'interpretazione già consolidata della Corte di cassazione incorre in violazione di legge, con conseguente cassazione della decisione e rinvio per nuovo esame conforme al principio di diritto.

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