Cassazione Civile, Ordinanza n. 01094/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un programmatore bancario che chiedeva il riconoscimento di un articolato avanzamento di carriera: livello secondo fascia C di analista programmatore, poi livello D, quindi categoria quadri e infine quarta area professionale, con conseguente pagamento delle differenze retributive e dell'indennità di mansione informatica. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo, da un lato, che per la categoria quadri il contratto collettivo del 1993 richiedesse un titolo specifico e, dall'altro, che per i precedenti inquadramenti operasse la prescrizione quinquennale dei crediti; aveva inoltre negato l'indennità di mansione informatica perché prevista solo per trasferimenti d'ufficio e il trasferimento del lavoratore sarebbe stato volontario. La corte d'appello confermava il rigetto sull'inquadramento, ma accoglieva in parte la domanda sull'indennità. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi: sosteneva, in primo luogo, che l'inquadramento dovesse essere valutato alla stregua della legge n. 190 del 1985, poiché i fatti erano antecedenti alla privatizzazione e il rapporto era ancora regolato da regolamento e non dal contratto collettivo; in secondo luogo, denunciava violazione degli artt. 2103, 2946 e 2948 c.c. e vizio motivazionale, perché la corte territoriale aveva fatto discendere la preclusione dalla prescrizione senza accertare anzitutto se il diritto fosse sorto sulla base della normativa vigente al tempo dello svolgimento delle mansioni superiori. La banca resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando vizio di motivazione per mancata considerazione di un documento e per mancata ammissione di prova sul carattere volontario del trasferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del lavoratore, ritenendo fondati i motivi che censuravano il metodo seguito dal giudice di merito nella verifica del diritto all'inquadramento superiore. Ha affermato che, per valutare lo svolgimento di mansioni superiori e i diritti che ne derivano, occorre applicare il quadro normativo vigente nel periodo di svolgimento delle mansioni e di maturazione del diritto; solo dopo aver accertato se il diritto sia sorto, si può verificare se esso sia estinto o precluso da cause come la prescrizione. Ha inoltre richiamato la natura immediatamente precettiva della legge n. 190 del 1985 sulla categoria dei quadri, precisando che, anche in mancanza della contrattazione collettiva attuativa, i requisiti di appartenenza vanno desunti dalla legge, senza aggiungere requisiti propri della dirigenza. Il ricorso incidentale della banca è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva fondato la decisione anche sul tempo trascorso tra la domanda di trasferimento e lo spostamento della sede di lavoro. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
L. 13 maggio 1985, n. 190
La legge sulla categoria dei quadri è considerata immediatamente precettiva; i requisiti della qualifica, se la contrattazione collettiva non interviene, vanno desunti direttamente dalla legge.
art. 2103 c.c.
È richiamato quale norma sul diritto alle mansioni superiori e sui correlati effetti retributivi e di inquadramento.
art. 2946 c.c.
È richiamato nel motivo relativo alla prescrizione, ma la Corte afferma che la prescrizione va valutata solo dopo l'accertamento della nascita del diritto.
art. 2948 c.c.
È richiamato nel motivo relativo alla prescrizione dei crediti retributivi.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Si dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato per il ricorrente incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di mansioni superiori e di rivendicazione dell'inquadramento, il giudice deve prima accertare se il diritto sia sorto sulla base della disciplina vigente nel periodo di effettivo svolgimento delle mansioni; solo successivamente può esaminare eventuali cause estintive o preclusive, come la prescrizione.
- La prescrizione non può essere utilizzata per negare in radice la nascita del diritto all'inquadramento superiore: essa opera solo rispetto a diritti già sorti.
- La categoria dei quadri, istituita dalla legge n. 190 del 1985, è immediatamente operativa; in assenza di tempestiva disciplina collettiva, i requisiti di appartenenza devono essere ricavati direttamente dalla legge, senza introdurre requisiti ulteriori tipici di altre figure professionali.
- Un ricorso incidentale per vizio motivazionale è inammissibile se non censura la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestazioni non decisive o non pertinenti rispetto alla motivazione effettivamente adottata.
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