Cassazione Civile, Ordinanza n. 01084/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il pagamento di contributi omessi su somme già corrisposte a vari giornalisti a titolo di incentivo all'esodo. La società editrice ha proposto opposizione al decreto, sostenendo che tali somme non fossero soggette a contribuzione perché effettivamente corrisposte per favorire la risoluzione consensuale dei rapporti e, in subordine, perché erogate in esecuzione di una transazione. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione, ritenendo che spettasse al datore di lavoro provare i fatti idonei a escludere l'obbligo contributivo e che, nel caso concreto, le allegazioni in tal senso fossero nuove e quindi precluse in appello. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione dell'art. 12 l. n. 153/1969, come modificato dal d.lgs. n. 314/1997, per avere la Corte richiesto prova dell'effettiva imputazione delle somme all'incentivo all'esodo; violazione di norme processuali per avere ritenuto tardive le allegazioni e per non avere valorizzato i documenti prodotti; omesso esame di fatti decisivi; nullità della sentenza per motivazione apparente; ulteriore omesso esame relativo a una voce qualificata come indennità sostitutiva del preavviso; in via subordinata, violazione dell'art. 12 l. n. 153/1969 per la pretesa esenzione contributiva delle somme perché corrisposte in transazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la statuizione della Corte territoriale sull'onere probatorio gravante sul datore di lavoro non fosse stata specificamente censurata; ha condiviso la declaratoria di novità e quindi di preclusione, ex art. 437 c.p.c., delle allegazioni introdotte in appello; ha escluso che la mera produzione documentale equivalga all'allegazione del fatto storico e, conseguentemente, al dovere del giudice di esaminarlo ai fini decisori. Inoltre ha osservato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. I motivi relativi a ulteriori fatti non trattati dalla sentenza impugnata sono stati giudicati inammissibili perché riferiti a questioni di fatto non chiaramente introdotte e riproposte nei gradi di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 l. n. 153/1969
Le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro sono soggette a contribuzione salvo prova, a carico di chi invoca l'esenzione, delle circostanze di fatto che ne giustificano la non assoggettabilità; la sola qualificazione formale dell'erogazione non basta se non è provata l'effettiva causale esonerativa.
art. 6 d.lgs. n. 314/1997
Richiamato quale norma modificativa dell'art. 12 l. n. 153/1969 nel quadro della disciplina dell'obbligo contributivo sulle somme corrisposte ai lavoratori.
art. 115 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a scalfire la decisione di merito sulla tardività delle allegazioni e sul mancato assolvimento dell'onere probatorio.
art. 345 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle preclusioni in appello; la Corte ha valorizzato la novità delle allegazioni come preclusa in secondo grado.
art. 414 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 437 c.p.c.
Le allegazioni di fatto introdotte per la prima volta in appello sono precluse nel rito del lavoro; la mera produzione di documenti già in atti non sana la novità del fatto allegato.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La censura di motivazione apparente è stata respinta perché le doglianze miravano sostanzialmente a un riesame del merito.
art. 111 comma 6 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte non ha ravvisato nullità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi invoca l'esenzione dall'obbligo contributivo su somme corrisposte al lavoratore deve provare i fatti costitutivi dell'esenzione, non potendo limitarsi alla qualificazione formale delle somme nei documenti negoziali.
- Nel rito del lavoro, le allegazioni di fatto nuove introdotte in appello sono precluse; la produzione di documenti già acquisiti non equivale all'allegazione del fatto storico e non impone al giudice un autonomo esame se il fatto non sia ritualmente dedotto.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti, quando la censura miri soltanto a sovvertire l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il ricorrente non chiarisca adeguatamente quando e come il fatto sia stato introdotto nei gradi di merito e quando la censura riguardi fatti non esaminati dalla sentenza impugnata.
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