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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01088/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di una persona fisica volta a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, in qualità di invalida in misura non inferiore all'80%, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa e senza applicazione del differimento di cui all'art. 12, d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010. La Corte d'appello aveva accolto la pretesa, ritenendo inapplicabile il differimento a tale fattispecie. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010, assumendo che il differimento di un anno della decorrenza della pensione di vecchiaia dovesse operare anche nei confronti degli invalidi con riduzione della capacità lavorativa almeno dell'80%, rientranti nell'ambito soggettivo della norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda di retrodatazione della decorrenza della pensione proposta dalla parte resistente. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo, rilevando che il principio di diritto applicato era stato consolidato solo in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992

    Disciplina la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi in misura non inferiore all'80%.

  • art. 12, d.l. n. 78/2010

    Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia si applica anche ai soggetti che accedono al pensionamento alle età previste dagli specifici ordinamenti, quindi anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%.

  • l. n. 122/2010

    Legge di conversione del d.l. n. 78/2010.

Massime di principio

  • Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia previsto dalla normativa emergenziale del 2010 ha portata ampia e si applica non solo alle ipotesi ordinarie di pensionamento a determinate età, ma anche alle fattispecie di accesso anticipato previste da ordinamenti speciali, se la norma usa una formulazione generale comprensiva degli "altri casi".
  • Quando il testo normativo individua in modo ampio l'ambito soggettivo di applicazione del differimento pensionistico, il giudice non può escluderne l'operatività in base alla sola specialità della disciplina che consente l'accesso anticipato, salvo un'espressa esclusione legislativa.
  • Se la questione di diritto è già risolta da un orientamento consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza

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