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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08685/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato l'ordinanza/sentenza della Corte d'appello resa in sede di rinvio, che aveva rideterminato la pena in anni due di reclusione, concedendo le attenuanti generiche ma negando i benefici di legge. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 163, 164, 167 e 175 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe espresso una prognosi sfavorevole e avrebbe omesso una compiuta valutazione della personalità del reo e della sua capacità a delinquere; inoltre contestava il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che vi era una precedente condanna a otto mesi di reclusione che impediva la concessione di una seconda sospensione condizionale per il superamento del limite massimo di pena, senza che rilevasse l'estinzione degli effetti penali del precedente giudizio. Ha inoltre richiamato i principi in tema di patteggiamento e di estinzione degli effetti penali ex art. 445, comma 2, c.p.p., chiarendo che, quando sia stata applicata una pena detentiva, questa deve comunque essere considerata ai fini della reiterabilità del beneficio. Infine ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non vi è incompatibilità tra il diniego delle attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale, trattandosi di istituti con presupposti e finalità diverse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Milano che, in sede di rinvio, aveva mantenuto l'affermazione di responsabilità per il reato tributario contestato, rideterminato la pena in anni due di reclusione con concessione delle attenuanti generiche e negato i benefici di legge. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in sede di legittimità

  • art. 133 c.p.

    richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione della personalità e della capacità a delinquere

  • art. 163 c.p.

    richiamato in tema di presupposti per la sospensione condizionale della pena e del limite per la reiterazione del beneficio

  • art. 164 c.p.

    richiamato quale norma che disciplina i limiti e le condizioni della sospensione condizionale, con particolare riguardo al divieto di seconda concessione oltre il limite di pena previsto

  • art. 167 c.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del beneficio e alla valutazione dei presupposti soggettivi

  • art. 175 c.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione al beneficio della non menzione

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    l'estinzione degli effetti penali del patteggiamento opera, quanto alla reiterabilità della sospensione condizionale, solo nei casi in cui sia stata applicata pena pecuniaria o sanzione sostitutiva; se vi è pena detentiva, questa continua a rilevare ai fini della valutazione del beneficio

  • art. 168, comma 3, c.p.

    richiamato nel precedente giurisprudenziale sulla revoca della sospensione condizionale concessa in violazione dei limiti di legge

  • art. 47 ord. pen.

    richiamato nel precedente giurisprudenziale sull'estinzione della pena e degli effetti penali a seguito di affidamento in prova al servizio sociale

  • art. 164, comma 2, n. 1, c.p.

    richiamato per affermare il divieto di concedere la sospensione condizionale quando ricorre una precedente condanna incompatibile

  • art. 164, ultimo comma, c.p.

    richiamato per affermare che la precedente pena detentiva deve essere considerata ai fini della concedibilità di un secondo beneficio

Massime di principio

  • Ai fini della reiterabilità della sospensione condizionale della pena, la precedente pena detentiva irrogata in un altro procedimento deve essere considerata anche se il relativo reato o gli effetti penali risultino estinti, quando l'estinzione non elimini il vizio genetico che rendeva originariamente non concedibile il beneficio.
  • L'estinzione degli effetti penali conseguente al patteggiamento ex art. 445, comma 2, c.p.p. non consente di neutralizzare, ai fini della seconda sospensione condizionale, una precedente condanna a pena detentiva; l'effetto estintivo rileva in modo diverso se la precedente pena era pecuniaria o sostitutiva.
  • Non sussiste incompatibilità tra il diniego delle attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, né tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego della sospensione: i due istituti hanno presupposti e finalità autonome.
  • La censura di merito che contesti il diniego della sospensione condizionale è manifestamente infondata quando ignori un ostacolo legale oggettivo, come il superamento del limite di pena derivante dal cumulo con una precedente condanna rilevante.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

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