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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35440/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2005 e 2007, recuperando a tassazione una plusvalenza non dichiarata derivante dalla vendita di una villetta con terreno circostante, edificata su suolo acquistato nel 1972. Secondo l'Ufficio, nonostante nel rogito fosse indicata la cessione di un fabbricato, il contenuto economico dell'operazione era la vendita di un terreno edificabile, perché l'acquirente avrebbe demolito l'immobile per costruire un nuovo edificio residenziale. La contribuente aveva sostenuto che il bene trasferito era un fabbricato esistente, in ottimo stato d'uso, con area pertinenziale, e che in ogni caso, per la quantificazione della plusvalenza, andavano considerati gli oneri di costruzione. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente annullando gli avvisi. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando pronunce extra petita su asseriti limiti del potere interpretativo dell'Ufficio e sull'asserita abnormità del prezzo; con un secondo motivo deduceva violazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, sostenendo che la vendita di un fabbricato destinato alla demolizione dovesse essere riqualificata come cessione di area edificabile. La contribuente resistiva e proponeva ricorso incidentale contro la compensazione integrale delle spese di appello, lamentandone la motivazione generica.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondate le doglianze sulla pretesa ultrapetizione e sulla qualificazione fiscale dell'operazione: quando il bene trasferito è un fabbricato esistente, anche se destinato alla demolizione e ricostruzione da parte dell'acquirente, non si configura cessione di terreno edificabile ai fini dell'art. 67 TUIR. Ha inoltre respinto il ricorso incidentale della contribuente, reputando congrua e intelligibile la motivazione con cui la CTR aveva compensato le spese in ragione della particolarità della questione e dei contrasti giurisprudenziali. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha altresì dato atto della non applicabilità, per l'Amministrazione soccombente, dell'ulteriore contributo unificato, mentre ha rilevato i presupposti per il doppio contributo in capo alla ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la nullità della sentenza per ultrapetizione, ritenendo che la CTR abbia deciso entro i limiti delle domande e delle contestazioni effettivamente dedotte.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo sulla nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per i motivi di violazione di legge sia del ricorso principale sia di quello incidentale.

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Le plusvalenze tassabili riguardano la cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; non vi rientra la cessione di un fabbricato esistente, anche se destinato alla demolizione e ricostruzione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la regolazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è legittima se sorretta da una motivazione che indichi la particolarità della questione o altri giusti motivi.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'Agenzia, quale amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito; rileva invece i presupposti per la ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • In materia di IRPEF, la plusvalenza tassabile ex art. 67 TUIR ricorre solo per la cessione onerosa di terreni suscettibili di edificazione secondo gli strumenti urbanistici; se l'oggetto del trasferimento è un fabbricato già esistente, la successiva intenzione di demolire e ricostruire non consente la riqualificazione dell'atto come cessione di area edificabile.
  • L'interpretazione fiscale dell'atto di trasferimento immobiliare deve muovere dal contenuto oggettivo e testuale del rogito: la volontà dell'acquirente di realizzare un nuovo edificio non può prevalere sulle caratteristiche del bene effettivamente ceduto.
  • Non sussiste vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito si limita a qualificare giuridicamente il bene e a decidere sulla base delle contestazioni effettivamente introdotte, senza introdurre domande o fatti estranei al thema decidendum.
  • La compensazione delle spese di lite è sindacabile solo se del tutto immotivata; è invece sufficiente una motivazione che richiami la particolarità della questione o l'esistenza di contrasti giurisprudenziali, anche se sintetica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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