Cassazione Civile, Ordinanza n. 18308/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un dipendente regionale per il pagamento di differenze retributive relative al periodo aprile 2006-agosto 2009. Il lavoratore sosteneva di avere diritto allo stipendio minimo previsto per il profilo di caporedattore dal contratto integrativo dei giornalisti RAI, applicato in forza di un contratto integrativo per i giornalisti siciliani del 4.5.1994, reso esecutivo con DPR n. 273/1995 e successivamente interpretato dal contratto integrativo approvato con delibera di Giunta n. 120/1999. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione della Regione, ritenendo che quel rinvio non fosse mobile ai successivi rinnovi del contratto integrativo RAI, ma limitato ai contratti collettivi giornalisti siciliani 1991/1994 e 1995/1999, con conseguente insussistenza del diritto alle differenze richieste. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per omessa pronuncia e/o per mancata declaratoria di inammissibilità di una nuova eccezione proposta in appello, fondata sul contratto integrativo del 27.1.1999; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè della suddetta eccezione di inammissibilità; 3) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e dell'art. 12 preleggi, nonché del principio di ultrattività dei contratti collettivi, per asserito malgoverno dell'interpretazione della clausola del contratto integrativo 27.1.1999.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché le argomentazioni della Regione non integravano una vera eccezione in senso tecnico, ma difese volte a confutare l'interpretazione di documenti già acquisiti e discussi in primo grado. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che il ricorrente si limitava a contrapporre la propria lettura della clausola contrattuale a quella accolta dalla Corte territoriale, senza dimostrare specificamente la violazione dei criteri legali di ermeneutica; inoltre, il richiamo a una nota interna era privo di adeguata localizzazione e il riferimento all'ultrattività dei contratti collettivi era inconferente, perché la questione riguardava l'interpretazione della clausola e non la vigenza del contratto del 1999. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché le difese della controparte non costituivano eccezioni in senso tecnico, ma mere argomentazioni difensive.
È stata esclusa la novità/inammissibilità dell'eccezione prospettata dalla controparte, qualificandola come difesa e non come eccezione nuova in appello.
art. 12 preleggi
Richiamato come criterio ermeneutico contrattuale, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per mancata specifica dimostrazione della violazione dei criteri interpretativi.
Invocato dal ricorrente per sostenere un'erronea interpretazione del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché si risolveva in una diversa lettura del testo contrattuale.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le deduzioni con cui una parte contesta l'interpretazione di documenti già prodotti e discussi in primo grado non integrano necessariamente eccezioni in senso tecnico; vanno qualificate come mere difese se non introducono fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa.
- In sede di appello, la novità ex art. 345 c.p.c. va valutata con riguardo al contenuto sostanziale della deduzione: non è nuova una confutazione difensiva basata su atti già in causa e già nel contraddittorio delle parti.
- La censura di violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione tra una lettura alternativa della clausola e quella accolta dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo vizio del procedimento interpretativo.
- Il richiamo al principio di ultrattività dei contratti collettivi è inconferente quando la controversia non riguarda la perdurante vigenza del contratto, ma l'esatta interpretazione della clausola negoziale applicabile.
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