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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11082/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per detenzione di stupefacenti sostenendo: 1) errata applicazione dell'art. 378 c.p. e vizio di motivazione, poiché la condotta sarebbe stata favoreggiamento personale e non concorso nella detenzione, mancando una volontà di contribuire causalmente alla detenzione e non avendo partecipato all'acquisto; 2) errata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizi motivazionali: va riconosciuta l'ipotesi lieve perché, a suo dire, va valutato il principio attivo (la difesa indicava gr. 126,72) e l'imputata non era inserita nell'organizzazione; 3) violazione dell'art. 62-bis c.p.: le attenuanti generiche non sono state adeguatamente valutate, nonostante l'incensuratezza e il profilo personologico della imputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, motivi non consentiti e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui la Gargiulo ha fornito un contributo causale alla detenzione agendo da conducente del veicolo (accelerando per eludere il controllo) e con la sostanza visibile e dall'odore penetrante nell'abitacolo, elementi idonei a desumere la consapevolezza. La richiesta di riqualificazione in favoreggiamento è stata respinta perché la condotta è stata offerta mentre la detenzione era già in essere e non vi è stata cessione. Quanto all'art. 73, comma 5, la Corte ha richiamato l'indirizzo Restivo (Sez. 6, n. 45061/2022) secondo cui la valutazione del "fatto lieve" è complessiva; qui era invece dimostrata la destinazione a rifornimento di una piazza di spaccio e i quantitativi sequestrati (peso lordo 1.040,8 g e principio attivo ritenuto in sentenza pari a gr. 162,72) esorbitavano dalle soglie di riferimento rilevate dalla giurisprudenza statistica. Le attenuanti generiche sono state negate in ragione dell'elevata offensività della condotta e della sanzione risultante congrua. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    L'ipotesi di "fatto lieve" richiede una valutazione complessiva di più parametri (quantitativi e indici di offensività). I riferimenti statistici sui quantitativi (es. soglia per la marijuana) sono strumenti orientativi non vincolanti; il giudice può tenerne conto se non sussistono altri indici di offensività

  • codice penale, art. 378

    Norma sul favoreggiamento personale: la riqualificazione dal concorso nella detenzione a favoreggiamento è possibile solo se viene escluso un contributo causale consapevole all'illecito; quando l'azione agevola o garantisce il proposito criminoso concretamente in essere si configura concorso

  • codice penale, art. 62-bis

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: il riconoscimento dipende dalla valutazione del giudice di merito del profilo personologico dell'imputato e dalla gravità della condotta; l'incensuratezza non determina automaticamente il riconoscimento

  • codice penale, art. 110

    Concorrente nel reato: principio per cui chi concorre consapevolmente alla realizzazione del fatto illecito risponde del reato comune

  • codice di procedura penale, art. 616

    Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente

  • giurisprudenza: Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022 (Restivo)

    Orientamento richiamato sulla valutazione dei quantitativi nello "fatto lieve": indica la necessita' di un apprezzamento complessivo e propone soglie orientative (ricognizione statistica) utili ma non vincolanti per il giudice

  • giurisprudenza: Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020 (Abbate)

    Affermato il principio per cui il concorso nella detenzione si ravvisa anche quando l'apporto del concorrente agevola il proposito criminoso garantendo sicurezza o collaborazione sul piano operativo

Massime di principio

  • La responsabilità per concorso nella detenzione di stupefacenti può desumersi anche da comportamenti di 'agevolazione' pratici (es. guida, accelerazione per eludere controlli) se tali condotte forniscono un contributo causale e consapevole al mantenimento della detenzione.
  • La mera partecipazione successiva o il semplice aiuto non necessariamente conduce a concorso; la riqualificazione in favoreggiamento è ammissibile quando manca il contributo causale consapevole alla detenzione o vendita già in corso.
  • Per il riconoscimento dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice effettua un apprezzamento complessivo: il dato ponderale (peso lordo e principio attivo) è un parametro importante ma va inserito nel contesto della destinazione (uso personale vs. rifornimento di spaccio) e di altri indici di offensività. I valori statistici indicati dalla giurisprudenza sono orientativi, non vincolanti.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono una valutazione del profilo personale dell'imputato; l'incensuratezza non obbliga il riconoscimento se la gravità e la pericolosità della condotta sono elevate.
  • In Cassazione il sindacato sui fatti è limitato: il giudice di legittimità non può riformare la valutazione probatoria del merito salvo illogicità manifesta e decisiva della motivazione; le censure devono configurarsi come vizio di diritto o motivazionale decisivo.

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