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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38716/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Campobasso, in sede di rinvio dalla Cassazione e in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la responsabilità dell'imputata per lesioni personali aggravate e l'aveva condannata alla pena di tre anni di reclusione. Nel ricorso per cassazione venivano proposti tre motivi: 1) violazione di legge e difetto di motivazione per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendosi che alla data della sentenza d'appello il termine fosse già spirato; 2) vizio di motivazione sulla responsabilità, deducendo che la Corte territoriale avesse affermato la colpevolezza senza adeguata base argomentativa e che avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p.; 3) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, calcolando il termine massimo di prescrizione di sette anni, l'aumento per l'interruzione ex art. 161, comma 2, c.p. e la sospensione emergenziale Covid ex art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, il reato non risultava prescritto alla data della sentenza d'appello. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, ritenendoli generici, aspecifici e manifestamente infondati: la sentenza impugnata aveva già fornito un apparato motivazionale adeguato sulla sussistenza del fatto e il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica, fondata sulla gravità e brutalità delle modalità del fatto. Ha inoltre precisato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare e dichiarare l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 582, 583, comma 1, n. 1 c.p.

    norme incriminatrici poste a base della condanna per lesioni personali aggravate

  • art. 161, comma 2, c.p.

    usato per calcolare l'aumento di un quarto del termine di prescrizione a seguito di atti interruttivi

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27

    richiamato per aggiungere il periodo di sospensione dei termini processuali durante l'emergenza Covid al calcolo della prescrizione

  • art. 603 c.p.p.

    invocato dalla difesa per sostenere la necessità di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ritenuta non dovuta nel caso concreto

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente dalla doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, respinta per adeguata motivazione del giudice di merito

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione, il termine va computato tenendo conto sia degli atti interruttivi con l'aumento previsto dall'art. 161, comma 2, c.p., sia delle eventuali sospensioni normative del decorso, come quelle introdotte per l'emergenza Covid.
  • La censura sulla motivazione della sentenza di merito è inammissibile quando si risolve in doglianze generiche o meramente assertive e non si confronta con l'apparato argomentativo della decisione impugnata.
  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello non è imposta quando il giudice di secondo grado non modifica la valutazione delle fonti dichiarative già poste a base della decisione, ma si limita a correggere l'erronea declaratoria di prescrizione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e ancorato a elementi ritenuti decisivi, come la gravità e la brutalità del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la declaratoria di prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmicidio
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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