Sentenza n. 4724/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in Romania per l’esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso contro il diniego di riconoscimento del titolo professionale estero. Il TAR aveva ritenuto illegittimo il diniego perché adottato senza un corretto contraddittorio procedimentale e senza che l’Amministrazione avesse richiesto alla richiedente le integrazioni documentali e le informazioni necessarie per valutare il percorso formativo e l’eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta in Italia, come previsto dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007. In appello, il Ministero ha dedotto che la richiedente aveva formalmente rinunciato all’istanza di riconoscimento, con comunicazione acquisita il 19 giugno 2025, ai fini dell’iscrizione a percorsi formativi previsti dall’art. 7 del d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024. Secondo il Ministero, tale rinuncia aveva determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso di primo grado, che il TAR avrebbe dovuto dichiarare improcedibile senza esaminarne il merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello. Ha ritenuto che la rinuncia intervenuta nel corso del procedimento amministrativo avesse fatto venir meno l’interesse alla decisione del ricorso di primo grado. Il TAR, invece, aveva deciso nel merito, annullando il diniego e ordinando al Ministero di riesaminare l’istanza, senza considerare la rinuncia all’istanza amministrativa. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata e il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.; dato l’avviso a verbale ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata in camera di consiglio, previa comunicazione alle parti.
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’Autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
Il TAR aveva richiamato l’obbligo dell’autorità competente di verificare la completezza della documentazione e richiedere, se necessario, le integrazioni documentali prima di decidere sull’istanza di riconoscimento.
art. 17, comma 2, d.lgs. 206/2007
invitano il richiedente a fornire informazioni per quanto necessario a determinare l’eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano
Il TAR aveva ritenuto che l’autorità dovesse acquisire dal richiedente le informazioni necessarie a valutare le differenze sostanziali tra la formazione estera e quella richiesta in Italia; il Consiglio di Stato non ha deciso tale questione di merito, dichiarando improcedibile il ricorso originario.
art. 7 d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024
La rinuncia all’istanza di riconoscimento era stata comunicata ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi previsti da tale disposizione.
Massime di principio
- La rinuncia dell’interessato all’istanza amministrativa oggetto del provvedimento impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto contro il diniego, imponendo la dichiarazione di improcedibilità del giudizio.
- Quando, nel corso del giudizio, sopravviene una circostanza idonea a far venir meno l’interesse alla decisione, il giudice deve arrestare l’esame della controversia senza pronunciarsi sul merito della legittimità dell’atto impugnato.
- La decisione di merito del giudice di primo grado, adottata senza considerare la sopravvenuta rinuncia all’istanza amministrativa, deve essere riformata qualora tale rinuncia renda non più attuale l’interesse alla pronuncia.
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