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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20893/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Bari che aveva riformato il primo grado e reso efficace il decreto ingiuntivo nei confronti del ricorrente. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per compensi professionali maturati nei confronti di una società poi cessata. Il ricorrente aveva proposto opposizione deducendo che il proprio impegno a farsi carico del debito della società era subordinato a una condizione sospensiva non avveratasi; il Tribunale aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto. In appello, però, la decisione è stata riformata: la Corte territoriale ha ritenuto che la lettera dell’8 settembre 2001 integrasse un’assunzione diretta del debito altrui, qualificabile come espromissione, e che la condizione indicata nella lettera si fosse comunque avverata, poiché riguardava l’inizio dell’attività d’impresa e non solo l’avvio materiale della produzione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) nullità per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per asserita riqualificazione d’ufficio della fattispecie in termini di estromissione/espromissione; 2) errata applicazione dell’art. 1273 c.c. (indicato nel ricorso come 2173 c.c.), sostenendosi che l’accordo sarebbe stato, al più, un accollo e non un’espromissione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per mancanza di prova dell’accettazione del creditore; 4) violazione dell’art. 116 c.p.c. e omessa valutazione di un fatto decisivo, contestando l’avvenuto avveramento della condizione sospensiva e chiedendo una diversa valutazione delle prove. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il terzo motivo, osservando che la riqualificazione giuridica dei fatti non integra ultrapetizione se restano fermi petitum e causa petendi e che, nel caso concreto, la lettera del ricorrente manifestava un’assunzione spontanea del debito altrui, con funzione di espromissione, perfezionatasi senza necessità di un’accettazione formale del creditore; ha inoltre ritenuto corretta la lettura della Corte d’appello sull’avveramento della condizione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché risolto in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità, e non in un vero omesso esame di fatto decisivo o in una violazione dell’art. 116 c.p.c. nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La riqualificazione giuridica dei fatti, senza alterare petitum e causa petendi, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello il giudice può decidere sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti e di una diversa ricostruzione degli stessi, purché non introduca un thema decidendum nuovo.

  • art. 1272 c.c.

    Richiamato in relazione all’espromissione; la Corte ha però ricondotto il caso alla figura dell’assunzione spontanea del debito altrui da parte del terzo verso il creditore.

  • art. 1273 c.c.

    È la norma effettivamente rilevante per distinguere l’accollo dall’espromissione; la Corte ne ha ribadito la centralità per qualificare l’impegno assunto dal terzo.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato per sottolineare l’efficacia vincolante dell’accordo una volta perfezionato tra le parti interessate.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se si denuncia l’attribuzione a una prova di un valore diverso da quello legale o la violazione di una regola legale di valutazione; non quando si chiede una mera rivalutazione del merito probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ristretto all’omesso esame di un fatto decisivo, non alla diversa lettura delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello e in cassazione, il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti senza incorrere in ultrapetizione, purché restino invariati il petitum e la causa petendi e non venga introdotta una pretesa nuova.
  • L’espromissione si configura quando un terzo assume spontaneamente verso il creditore il debito altrui, senza che sia necessario un accordo con il debitore originario come elemento costitutivo della fattispecie; ciò che conta è la manifestazione di volontà del terzo rivolta al creditore.
  • Per distinguere espromissione e accollo occorre verificare se l’assunzione del debito derivi da un’iniziativa autonoma del terzo verso il creditore oppure da un preesistente accordo con il debitore; la mera presenza di rapporti interni o le ragioni economiche dell’operazione non sono decisive.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio; in cassazione non è consentito sostituire la propria lettura delle prove a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di applicare un criterio di valutazione diverso da quello imposto; non basta contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato le risultanze probatorie.
  • Quando il giudice di merito accerta, con motivazione logica e coerente, l’avveramento di una condizione sospensiva sulla base di un complesso di elementi istruttori, tale valutazione è insindacabile in cassazione se la doglianza mira soltanto a ottenere una diversa ponderazione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieMandatoAccollo ed espromissioneImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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