Cassazione Civile, Ordinanza n. 17343/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 relativo alla durata irragionevole di un fallimento aperto nel 1997 e chiuso con decreto depositato l'11 settembre 2020. La società creditrice aveva chiesto e ottenuto in sede monitoria un indennizzo di euro 6.400,00; il Ministero aveva proposto opposizione sostenendo che la domanda fosse tardiva, perché il termine semestrale di cui all'art. 4 L. n. 89 del 2001 avrebbe dovuto decorrere, per la società istante, dalla comunicazione del decreto di chiusura del fallimento a essa effettuata il 16 settembre 2020, unitamente al termine di 15 giorni per il reclamo previsto dall'art. 119, comma 2, l.fall. La Corte d'appello ha invece ritenuto tempestiva la domanda, assumendo che, poiché il decreto di chiusura non era stato comunicato a tutti i creditori, la definitività della procedura dovesse essere ancorata alla scadenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. Il Ministero ricorreva per cassazione denunciando violazione dell'art. 4 L. n. 89 del 2001 e dell'art. 119, comma 2, l.fall. e insistendo sulla tardività della domanda. La società resistente proponeva ricorso incidentale sulle spese, lamentando: (i) l'omessa considerazione della fase istruttoria nella liquidazione dei compensi ex d.m. n. 55 del 2014; (ii) l'applicazione di uno scaglione di valore inferiore a quello corretto, poiché il valore della causa andava commisurato all'indennizzo liquidato di euro 6.400,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Ministero, confermando la tempestività della domanda di equa riparazione: per le procedure fallimentari soggette alla disciplina anteriore alle riforme del 2006 e 2007, quando il decreto di chiusura non sia comunicato a tutti i creditori, la procedura non può dirsi definitivamente conclusa sino alla scadenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.; la comunicazione solo ad alcuni creditori non anticipa la definitività del provvedimento ai fini dell'art. 4 L. n. 89 del 2001. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale della società sulle spese: ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata considerazione della fase istruttoria e quello relativo allo scaglione di valore erroneamente individuato. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato in relazione al ricorso incidentale e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine per proporre domanda di equa riparazione decorre dalla conclusione definitiva del giudizio o della procedura presupposta; nel caso di fallimento anteriore alla riforma, se il decreto di chiusura non è comunicato a tutti i creditori, la definitività si collega alla scadenza del termine lungo di impugnazione.
Il termine lungo di impugnazione opera come parametro per individuare la definitività del decreto di chiusura del fallimento quando questo non sia stato comunicato a tutti i creditori.
art. 119, comma 2, legge fallimentare
Il termine breve per il reclamo decorre per il soggetto a cui il decreto sia stato comunicato, ma ciò non basta a rendere definitiva la procedura nei confronti di tutti i partecipanti.
art. 119, comma 3, legge fallimentare
Il procedimento di reclamo contro il decreto di chiusura ha effetti che possono coinvolgere anche altri soggetti intervenuti, i quali possono intervenire e proporre ulteriori impugnazioni.
Per le procedure anteriori alla riforma non prevedeva un termine perentorio specifico di impugnazione del decreto di chiusura non comunicato a tutti i creditori.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate correttamente in relazione alle fasi effettivamente svolte.
Rileva nella disciplina della compensazione/liquidazione delle spese, che deve rispettare i criteri legali.
Il compenso del difensore va determinato secondo i parametri normativi applicabili.
La fase di trattazione e/o istruttoria è considerata unitariamente; la fase istruttoria può sostanziarsi anche nel solo esame degli atti e documenti di controparte.
Massime di principio
- Nei procedimenti fallimentari anteriori alla riforma del 2006, il termine semestrale per chiedere l'equa riparazione per irragionevole durata decorre dalla definitiva conclusione della procedura, che in mancanza di comunicazione del decreto di chiusura a tutti i creditori coincide con la scadenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
- La comunicazione del decreto di chiusura del fallimento soltanto ad alcuni creditori fa decorrere per essi il termine breve per il reclamo, ma non anticipa la definitività della procedura ai fini dell'art. 4 L. n. 89 del 2001, perché il decreto conserva carattere unitario e può essere ancora messo in discussione da altri creditori legittimati.
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, la fase di trattazione/istruttoria va considerata in modo unitario e può dirsi svolta anche quando il difensore si limiti all'esame degli atti e dei documenti avversari.
- Nella liquidazione delle spese, lo scaglione di valore deve essere individuato in base al valore effettivo della controversia risultante dagli atti, senza applicare parametri inferiori a quelli corrispondenti all'importo riconosciuto.
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