Sentenza n. 267/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Ancona n. 202/2025, depositata e resa pubblica il 28.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 80/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Ancona che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a somme derivanti dal beneficio previsto per il personale scolastico
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate in suo favore dalla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto l’esecuzione del giudicato, oltre all’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza del Ministero al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva dedotto alcuna ragione ostativa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di eseguire il giudicato entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. È stata respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché non sono stati ravvisati particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del Commissario è stata ritenuta misura sufficiente a fini acceleratori. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza del giudice ordinario, costituente il titolo da eseguire, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio economico previsto da tale disposizione.
Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L’indennizzo richiesto per l’inottemperanza è stato negato, non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la nomina del Commissario ad acta.
Ha consentito la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
È stato richiamato quale disposizione applicabile, unitamente all’art. 93 c.p.c., alla distrazione delle spese del giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza diretto all’esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando il giudicato non sia stato eseguito e l’Amministrazione non deduca specifiche ragioni ostative alla spettanza o all’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’esecuzione integrale del titolo, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore e attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
- L’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere riconosciuto automaticamente per il solo fatto dell’inottemperanza, quando non sussistano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del Commissario ad acta sia ritenuta misura sufficientemente acceleratoria.
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