Cassazione Penale, Sentenza n. 18145/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 22 gennaio 2025: censure principali riguardano la manifesta illogicità o carenza di motivazione e il travisamento delle intercettazioni (identificazione dei soggetti denominati "Saro"/"Peppe"; presunta partecipazione alla cessione di ingenti quantitativi di hashish), la dosimetria della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la corretta applicazione e motivazione delle misure di sicurezza (libertà vigilata), nonché questioni processuali connesse al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e alla possibile estensione degli effetti dell'assoluzione ai coimputati (art. 587 c.p.p.). Alcuni ricorrenti deducono anche nullità/formalità (presunta pagina mancante nella motivazione di primo grado).
La decisione
La Corte di cassazione (sentenza del 28 gennaio 2026) ha pronunciato: - Ricorsi parzialmente accolti: per D'Angelo Rosario e Messineo Antonio il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio (dosimetria della pena): annullamento della sentenza impugnata solo su quel punto e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio; per Vecchio Giovanni il ricorso è fondato limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza (libertà vigilata): annullamento e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per valutare l'effettiva pericolosità sociale e motivare l'eventuale misura. - Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati: i ricorsi di Massimiliano Mazzanti e di Giuseppe Di Giacco sono dichiarati inammissibili; le restanti doglianze di D'Angelo, Messineo e Vecchio, salvo quanto detto, sono inammissibili. - Conseguenze economiche e processuali: Di Giacco e Mazzanti condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende. La condanna sostanziale e le assoluzioni confermate ove non annullate per i punti specifici sopra indicati.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma penale sostanziale sui delitti relativi alle sostanze stupefacenti; impiegata per contestare le cessioni di hashish e fondare le condanne dei vari imputati.
Regola il concordato in appello: la rinuncia ai motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio limita la cognizione del giudice di secondo grado e rende inammissibili in cassazione le doglianze sui punti rinunciati (effetti preclusivi).
art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
Dispositivo richiamato per censurare vizî di motivazione (lett. e) ) e violazioni di legge (lett. b) e c) ); la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Disciplina l'estensione degli effetti dell'impugnazione: la Corte conferma che il beneficio derivante dall'accoglimento di un motivo non esclusivamente personale può, in determinate condizioni, estendersi a coimputati non impugnanti; tuttavia l'estensione opera solo se le posizioni sono effettivamente sovrapponibili.
Norma che consente l'applicazione della libertà vigilata per condanne superiori a un anno: la Corte sottolinea l'obbligo del giudice di merito di motivare specificamente la valutazione della pericolosità sociale prima di applicare la misura.
Criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che non basta l'assenza di precedenti e che il giudice può negare le attenuanti in mancanza di elementi positivi concreti.
Criteri di determinazione della pena: la Corte afferma che, in caso di discostamento significativo dalla misura minima o massima, il giudice deve motivare in modo specifico i criteri adottati; l'assenza di adeguata motivazione sulla dosimetria può comportare annullamento limitato alla pena.
art. 606, comma terzo e art. 609, comma secondo cod. proc. pen.
Richiamati indirettamente per i limiti di devoluzione alla Corte di cassazione e per l'inammissibilità di doglianze non dedotte in appello o non consentite in cassazione.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato: la Cassazione cancella solo vizi di manifesta illogicità o travisamento che risultino ictu oculi dal testo della motivazione; interpretazioni alternative dei fatti restano di competenza del giudice di merito.
- Il concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) e la rinuncia ai motivi limitano la materia impugnabile: questioni rinunciate non possono essere rimesse in cassazione, salvo vizî della formazione della volontà o illegittimità della pena.
- Le intercettazioni e l'identificazione dei riferimenti criptici (es. "Saro", "Peppe") sono questione di fatto e di merito: la Cassazione interviene solo se emerge un travisamento della prova (invenzione/omissione di elementi rilevanti) tale da disarticolare il ragionamento del giudice.
- Sulla dosimetria della pena il giudice deve dare motivazione specifica quando si discosta significativamente dalla misura minima o massima: mancanza di motivazione adeguata sul criterio di determinazione della pena può portare ad annullamento limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
- L'applicazione di misure di sicurezza personali (es. libertà vigilata) richiede un motivato accertamento della pericolosità sociale dell'imputato; l'assenza di tale analisi obbliga al rinvio per nuovo esame.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è automatico: il giudice può rifiutarle sulla base dell'assenza di elementi positivi concreti, anche se l'imputato è formalmente incensurato.
- La possibile estensione dell'effetto favorevole di una pronuncia a coimputati (art. 587 c.p.p.) dipende dalla sovrapponibilità effettiva delle posizioni processuali e dalla natura non personalissima del motivo ritenuto fondato.
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