Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18145/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 22 gennaio 2025: censure principali riguardano la manifesta illogicità o carenza di motivazione e il travisamento delle intercettazioni (identificazione dei soggetti denominati "Saro"/"Peppe"; presunta partecipazione alla cessione di ingenti quantitativi di hashish), la dosimetria della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la corretta applicazione e motivazione delle misure di sicurezza (libertà vigilata), nonché questioni processuali connesse al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e alla possibile estensione degli effetti dell'assoluzione ai coimputati (art. 587 c.p.p.). Alcuni ricorrenti deducono anche nullità/formalità (presunta pagina mancante nella motivazione di primo grado).

La decisione

La Corte di cassazione (sentenza del 28 gennaio 2026) ha pronunciato: - Ricorsi parzialmente accolti: per D'Angelo Rosario e Messineo Antonio il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio (dosimetria della pena): annullamento della sentenza impugnata solo su quel punto e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio; per Vecchio Giovanni il ricorso è fondato limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza (libertà vigilata): annullamento e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per valutare l'effettiva pericolosità sociale e motivare l'eventuale misura. - Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati: i ricorsi di Massimiliano Mazzanti e di Giuseppe Di Giacco sono dichiarati inammissibili; le restanti doglianze di D'Angelo, Messineo e Vecchio, salvo quanto detto, sono inammissibili. - Conseguenze economiche e processuali: Di Giacco e Mazzanti condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende. La condanna sostanziale e le assoluzioni confermate ove non annullate per i punti specifici sopra indicati.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma penale sostanziale sui delitti relativi alle sostanze stupefacenti; impiegata per contestare le cessioni di hashish e fondare le condanne dei vari imputati.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il concordato in appello: la rinuncia ai motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio limita la cognizione del giudice di secondo grado e rende inammissibili in cassazione le doglianze sui punti rinunciati (effetti preclusivi).

  • art. 606, comma 1 cod. proc. pen.

    Dispositivo richiamato per censurare vizî di motivazione (lett. e) ) e violazioni di legge (lett. b) e c) ); la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Disciplina l'estensione degli effetti dell'impugnazione: la Corte conferma che il beneficio derivante dall'accoglimento di un motivo non esclusivamente personale può, in determinate condizioni, estendersi a coimputati non impugnanti; tuttavia l'estensione opera solo se le posizioni sono effettivamente sovrapponibili.

  • art. 229 cod. pen.

    Norma che consente l'applicazione della libertà vigilata per condanne superiori a un anno: la Corte sottolinea l'obbligo del giudice di merito di motivare specificamente la valutazione della pericolosità sociale prima di applicare la misura.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che non basta l'assenza di precedenti e che il giudice può negare le attenuanti in mancanza di elementi positivi concreti.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte afferma che, in caso di discostamento significativo dalla misura minima o massima, il giudice deve motivare in modo specifico i criteri adottati; l'assenza di adeguata motivazione sulla dosimetria può comportare annullamento limitato alla pena.

  • art. 606, comma terzo e art. 609, comma secondo cod. proc. pen.

    Richiamati indirettamente per i limiti di devoluzione alla Corte di cassazione e per l'inammissibilità di doglianze non dedotte in appello o non consentite in cassazione.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato: la Cassazione cancella solo vizi di manifesta illogicità o travisamento che risultino ictu oculi dal testo della motivazione; interpretazioni alternative dei fatti restano di competenza del giudice di merito.
  • Il concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) e la rinuncia ai motivi limitano la materia impugnabile: questioni rinunciate non possono essere rimesse in cassazione, salvo vizî della formazione della volontà o illegittimità della pena.
  • Le intercettazioni e l'identificazione dei riferimenti criptici (es. "Saro", "Peppe") sono questione di fatto e di merito: la Cassazione interviene solo se emerge un travisamento della prova (invenzione/omissione di elementi rilevanti) tale da disarticolare il ragionamento del giudice.
  • Sulla dosimetria della pena il giudice deve dare motivazione specifica quando si discosta significativamente dalla misura minima o massima: mancanza di motivazione adeguata sul criterio di determinazione della pena può portare ad annullamento limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
  • L'applicazione di misure di sicurezza personali (es. libertà vigilata) richiede un motivato accertamento della pericolosità sociale dell'imputato; l'assenza di tale analisi obbliga al rinvio per nuovo esame.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è automatico: il giudice può rifiutarle sulla base dell'assenza di elementi positivi concreti, anche se l'imputato è formalmente incensurato.
  • La possibile estensione dell'effetto favorevole di una pronuncia a coimputati (art. 587 c.p.p.) dipende dalla sovrapponibilità effettiva delle posizioni processuali e dalla natura non personalissima del motivo ritenuto fondato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.