Parere n. 647/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro Ufficio Motorizzazione Civile di-OMISSIS-, avverso ricorso straordinario al presidente della repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal sig. -OMISSIS- contro l’ufficio motorizzazione civile di-OMISSIS- avverso il provvedimento di revoca della patente di guida categoria b per non idoneità alla guida;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento di revoca della patente di guida categoria B e del giudizio di non idoneità alla guida espresso dalla Commissione medica locale
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 2 febbraio 2021 con cui l'Ufficio della Motorizzazione Civile ha disposto la revoca della patente di guida categoria B e il certificato della Commissione medica locale, emesso dopo la visita del 26 gennaio 2021, recante il giudizio di non idoneità alla guida. Sono dedotti: eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare in concreto l'incidenza della patologia psichica sulla sicurezza stradale e considerare il trattamento farmacologico e psicologico in corso; violazione di legge ed eccesso di potere per carenza motivazionale; violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, anche in ragione del precedente rinnovo della patente con esito favorevole. È stata inoltre proposta istanza cautelare, fondata sul pregiudizio al diritto di circolazione. L'amministrazione ha richiamato la natura tecnico-discrezionale delle valutazioni della Commissione medica locale e la loro sindacabilità solo in presenza di inattendibilità, irragionevolezza o vizi logici.
Il parere
La Sezione non ha definito il ricorso né in rito né nel merito e ha disposto un incombente istruttorio. Ha ritenuto necessario che l'amministrazione chiarisca, in modo concreto e non meramente astratto, l'incidenza della patologia riscontrata sull'effettiva pericolosità per la sicurezza stradale, considerando motivatamente il trattamento terapeutico in atto. Il Ministero dovrà trasmettere entro 40 giorni dalla comunicazione del parere una nuova relazione istruttoria, idonea a dimostrare l'autonoma motivazione posta a fondamento della decisione e gli approfondimenti svolti dalla Commissione sanitaria in sede di visita. La relazione dovrà essere previamente trasmessa al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. In caso di mancato ingiustificato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza.
Osservazioni
Difetto di istruttoria e valutazione concreta della patologia
L'amministrazione deve chiarire la concreta incidenza della patologia riscontrata sull'effettiva pericolosità per la sicurezza stradale, senza limitarsi a un riferimento astratto alla diagnosi.
Trattamento terapeutico in atto
La nuova istruttoria deve tenere conto, con motivazione esplicita, del trattamento farmacologico e psicologico seguito dal ricorrente e della sua eventuale rilevanza ai fini dell'idoneità alla guida.
Motivazione autonoma del provvedimento
La relazione dovrà fornire prova dell'autonoma motivazione posta a base della decisione amministrativa, quale risultato degli approfondimenti svolti dalla Commissione sanitaria in sede di visita.
Contraddittorio procedimentale
La relazione istruttoria dovrà essere previamente inviata al ricorrente, con assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.
Norme richiamate
Il ricorrente richiama la disposizione sostenendo che l'Ufficio della Motorizzazione avrebbe dovuto valutare la concreta corrispondenza tra la fattispecie patologica accertata e quella rilevante ai fini della revoca della patente.
Il ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; la Sezione non ha ancora definito la relativa questione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei dati relativi alla salute e della dignità della parte interessata.
Il procedimento è un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere interlocutorio dispone un supplemento istruttorio prima della decisione.
Massime di principio
- Quando la revoca o il diniego dell'idoneità alla guida si fondano su una patologia psichica, l'amministrazione deve accertare e motivare la concreta incidenza della patologia sulla sicurezza stradale, non essendo sufficiente il richiamo astratto alla diagnosi.
- Nella valutazione dell'idoneità alla guida devono essere considerati, con motivazione esplicita, il trattamento terapeutico in corso e gli eventuali effetti dello stesso sulla condizione psicofisica dell'interessato.
- La discrezionalità tecnica della Commissione medica locale non esonera l'amministrazione dall'obbligo di svolgere un'istruttoria completa e di fornire una motivazione autonoma, comprensibile e riferita alla concreta fattispecie.
- Prima della decisione definitiva, il supplemento istruttorio disposto nell'ambito del procedimento deve essere sottoposto al ricorrente, cui deve essere garantito un termine congruo per formulare osservazioni e controdeduzioni.
Revoca della patente per non idoneità psichica alla guida
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un titolare di patente di categoria B contro l'Ufficio della Motorizzazione Civile, avverso il provvedimento di revoca della patente e il giudizio della Commissione medica locale che lo aveva dichiarato non idoneo alla guida.
Premesse e richiesta
La patente era stata revocata con provvedimento del 2 febbraio 2021, successivo alla visita medica del 26 gennaio 2021. Il ricorrente aveva prodotto documentazione attestante la presa in carico presso un centro di salute mentale, con diagnosi di sindrome psicorganica con disturbi del comportamento, precisando che la patologia risultava in buon compenso farmacologico e psicologico.
Il ricorrente ha dedotto:
- difetto di istruttoria, perché l'amministrazione non avrebbe valutato la concreta incidenza della patologia sulla sicurezza stradale né il trattamento terapeutico in corso;
- carenza di motivazione del provvedimento;
- violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, anche considerando che la patente era stata rinnovata due anni prima con esito favorevole della Commissione medica locale.
È stata proposta anche istanza sospensiva, motivata con il pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di circolare.
Posizione dell'amministrazione
L'amministrazione ha richiamato l'orientamento secondo cui le valutazioni della Commissione medica locale in materia di requisiti fisici e psichici per la guida costituiscono espressione di discrezionalità tecnica. Tali valutazioni sarebbero sindacabili soltanto in presenza di inattendibilità, irragionevolezza o vizi logici.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione non ha ritenuto sufficienti gli elementi disponibili per definire il ricorso. Pur senza anticipare la decisione sulle questioni processuali e di merito, ha rilevato la necessità di un approfondimento istruttorio sulla concreta incidenza della patologia riscontrata sull'effettiva pericolosità per la sicurezza stradale.
In particolare, l'amministrazione dovrà considerare motivatamente il trattamento terapeutico farmacologico e psicologico in atto. La nuova relazione dovrà dimostrare che la decisione è stata preceduta da effettivi approfondimenti in sede di visita medica e che il provvedimento poggia su un'autonoma motivazione, non sulla mera riproduzione della diagnosi o del giudizio di non idoneità.
Contraddittorio e adempimenti istruttori
Il Ministero dovrà trasmettere alla Sezione, entro 40 giorni dalla comunicazione del parere, una nuova relazione istruttoria. Prima dell'invio alla Sezione, la relazione dovrà essere trasmessa al ricorrente, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni o controdeduzioni.
In caso di mancato ingiustificato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo d'ufficio.
Esito
Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione ha disposto l'incombente istruttorio e rinviato la trattazione del ricorso a una successiva adunanza, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito.
Tutela dei dati personali
È stato disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, in considerazione della natura dei dati sanitari coinvolti, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
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