Parere n. 644/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento dell’ufficio della motorizzazione civile di -OMISSIS- di sospensione della patente di guida del 18 ottobre 2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del 18 ottobre 2021 di sospensione della patente di guida.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la sospensione della patente disposta dall’Ufficio della Motorizzazione Civile dopo il giudizio della Commissione medica locale del 14 ottobre 2021, che lo aveva dichiarato temporaneamente non idoneo alla guida in ragione dell’esito positivo di un accertamento tossicologico per la ricerca della cocaina. Ha dedotto la violazione degli articoli 119, comma 4, e 129, comma 2, del Codice della strada, nonché eccesso di potere, sostenendo l’esistenza di errori materiali e contraddizioni nelle date riportate negli atti, l’inaffidabilità o non riferibilità a lui dei campioni esaminati e la possibile alterazione o contaminazione degli accertamenti. Il Ministero ha evidenziato che il giudizio della Commissione medica non era stato contestato mediante il previsto ulteriore accertamento sanitario e che le valutazioni tecnico-sanitarie dell’organo competente sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta inattendibilità, illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. La sospensione della patente è stata ritenuta legittimamente adottata in conseguenza del giudizio di temporanea non idoneità espresso dalla Commissione medica locale, fondato sull’esito positivo dell’esame tossicologico del 17 settembre 2021 per la ricerca della cocaina nel capello. Gli errori materiali presenti nella comunicazione amministrativa sono stati qualificati come meri refusi, non idonei a incidere sulla validità della certificazione firmata dalla Commissione, nella quale risultavano chiaramente la non idoneità e la durata di sei mesi. È stata inoltre esclusa la dedotta erronea identificazione dei campioni, poiché i diversi numeri di protocollo riguardavano rispettivamente il procedimento dell’Ufficio della Motorizzazione e la comunicazione della segreteria relativa alle certificazioni di non idoneità. Il Collegio ha ritenuto non dimostrati vizi dell’istruttoria, del ragionamento tecnico o dell’attendibilità degli esami. In base agli articoli 119 del Codice della strada, 319 del d.P.R. n. 495/1992 e all’allegato III, punto F.1, del d.lgs. n. 59/2011, l’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti è incompatibile con il rilascio o il rinnovo della patente, quando accertato dall’organo sanitario competente.
Osservazioni
Valutazioni tecnico-sanitarie della Commissione medica locale
Le valutazioni della Commissione medica locale, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta inattendibilità, illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza. Tali vizi non sono stati riscontrati nel caso concreto.
Errori materiali e contraddizioni nelle date
Il refuso contenuto nella comunicazione trasmessa al ricorrente, relativa alla sua presunta idoneità, non incide sulla validità della certificazione medica allegata, che indicava chiaramente la temporanea non idoneità, la durata di sei mesi e la data di rilascio.
Riferibilità dei campioni e numeri di protocollo
La diversità tra i numeri di protocollo indicati negli atti non dimostra alcuno scambio di persona o difetto di riferibilità dei campioni, poiché i protocolli si riferivano a procedimenti e comunicazioni amministrative differenti.
Attendibilità degli accertamenti tossicologici
Il ricorrente non ha prodotto elementi idonei a dimostrare una diagnosi diversa, l’erroneità degli esami, la contaminazione dei campioni o specifici vizi dell’istruttoria e del ragionamento della Commissione medica.
Giudizio di temporanea non idoneità alla guida
La Commissione medica ha legittimamente ritenuto incompatibile con la guida la condizione accertata, in presenza di un referto positivo per la ricerca della cocaina e dei suoi metaboliti.
Norme richiamate
art. 119 Codice della strada
L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali nei confronti, tra gli altri, di coloro per i quali gli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio facciano sorgere dubbi sull’idoneità e sulla sicurezza della guida.
La Commissione medica locale è l’organo competente a valutare i requisiti fisici e psichici per la guida quando emergano dubbi derivanti dagli accertamenti sanitari; l’amministrazione deve adeguarsi al relativo giudizio, salvo vizi di legittimità o manifesta inattendibilità.
art. 119, comma 4, Codice della strada
È stato richiamato dal ricorrente, ma il parere non ravvisa la dedotta violazione.
art. 129, comma 2, Codice della strada
È stato richiamato dal ricorrente, ma il parere non ravvisa la dedotta violazione.
art. 319 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente occorre che il richiedente non risulti affetto da malattie, deficienze o minorazioni tali da impedire di condurre con sicurezza i veicoli; il certificato di idoneità può essere rilasciato solo quando tali condizioni non pregiudichino la sicurezza della guida.
La verifica sanitaria deve essere orientata alla sicurezza della guida e consente il rilascio della patente soltanto quando le condizioni accertate non siano incompatibili con essa.
art. 320 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
È richiamato dall’articolo 319 per le affezioni morbose da considerare nella valutazione dell’idoneità alla guida.
Allegato III, punto F.1, d.lgs. 30 aprile 2011, n. 59
La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta.
L’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti costituisce condizione incompatibile con il rilascio o il rinnovo della patente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme all’articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei dati relativi alla salute del ricorrente.
Massime di principio
- Il giudizio della Commissione medica locale sui requisiti fisici e psichici per la guida costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacato soltanto quando risulti manifestamente inattendibile, illogico, irragionevole o contraddittorio.
- L’amministrazione competente alla sospensione della patente deve adeguarsi al giudizio della Commissione medica locale, salvo che siano accertati specifici vizi di legittimità o elementi concreti idonei a dimostrarne l’inattendibilità.
- Un mero refuso contenuto nella comunicazione amministrativa non determina l’illegittimità del provvedimento quando la certificazione sanitaria sottostante, sottoscritta dall’organo competente, indichi in modo chiaro la determinazione effettivamente adottata.
- La mera diversità dei numeri di protocollo riportati negli atti non dimostra la non riferibilità degli accertamenti alla persona interessata quando tali numeri corrispondano a distinti procedimenti o flussi documentali amministrativi.
- La positività degli accertamenti relativi all’uso di sostanze stupefacenti, se recepita dalla Commissione medica competente e non adeguatamente contestata con elementi tecnici contrari, è idonea a fondare il giudizio di non idoneità alla guida.
Sospensione della patente per giudizio di non idoneità legato all’uso di stupefacenti
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un conducente contro il provvedimento dell’Ufficio della Motorizzazione Civile che aveva sospeso la patente dopo il giudizio di temporanea non idoneità espresso dalla Commissione medica locale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto.
Premesse e vicenda sanitaria
Il ricorrente era stato sottoposto nel tempo a diversi accertamenti presso la Commissione medica locale, in seguito a una segnalazione relativa all’uso di sostanze stupefacenti. Dopo precedenti giudizi di idoneità temporanea fondati su esami negativi, nel 2019 era stato riscontrato un esito positivo per la cocaina, senza successiva contestazione.
Gli ulteriori accertamenti del dicembre 2019 e del maggio 2020 avevano dato esito negativo e avevano condotto a giudizi di idoneità temporanea. Il 14 ottobre 2021, tuttavia, la Commissione medica locale aveva espresso un nuovo giudizio di temporanea non idoneità, sulla base del referto del 17 settembre 2021 dell’unità di farmaco-tossicologia, risultato positivo per la ricerca della cocaina e dei suoi metaboliti nel capello.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli 119, comma 4, e 129, comma 2, del Codice della strada, nonché eccesso di potere. In particolare, ha contestato:
- la presenza di errori materiali e contraddizioni nelle date riportate nella comunicazione e nella certificazione;
- la possibile non riferibilità a lui dei campioni analizzati, in ragione della diversità dei numeri di protocollo;
- l’attendibilità degli esami tossicologici e la possibile alterazione o contaminazione dei campioni.
Quadro normativo
L’articolo 119 del Codice della strada attribuisce alle Commissioni mediche locali l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per la guida nei casi in cui gli esami clinici, strumentali o di laboratorio facciano sorgere dubbi sull’idoneità e sulla sicurezza della guida.
L’articolo 319 del d.P.R. n. 495/1992 stabilisce che la patente può essere conseguita, revisionata o rinnovata soltanto quando il richiedente non presenti condizioni fisiche o psichiche tali da impedire la guida sicura. L’allegato III, punto F.1, del d.lgs. n. 59/2011 prevede inoltre che la patente non debba essere rilasciata né rinnovata a chi faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.
Valutazioni tecnico-sanitarie e limiti del sindacato
Il Consiglio di Stato ha ribadito che le valutazioni delle Commissioni mediche locali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica. Il sindacato di legittimità può intervenire soltanto in presenza di vizi quali inattendibilità manifesta, illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà.
Nel caso concreto non sono stati individuati tali vizi. Il ricorrente non ha prodotto una diagnosi medica alternativa né ha indicato specifici errori nel ragionamento tecnico o nell’istruttoria della Commissione. Le eventuali valutazioni mediche di parte non sono state ritenute sufficienti a superare il giudizio dell’organo pubblico competente.
Esame delle contestazioni documentali
Il refuso presente nella comunicazione trasmessa al ricorrente, nella quale si faceva riferimento alla sua idoneità, non è stato ritenuto decisivo. La certificazione medica allegata, firmata dalla Commissione, indicava chiaramente che il ricorrente era temporaneamente non idoneo, specificava la durata di sei mesi e richiamava il referto tossicologico positivo.
È stata inoltre esclusa la dedotta confusione tra campioni o persone. I due numeri di protocollo contestati si riferivano a distinti atti amministrativi: il primo al protocollo dell’Ufficio della Motorizzazione e il secondo alla comunicazione della segreteria relativa alle certificazioni di non idoneità.
Conclusioni
Poiché il giudizio della Commissione medica locale risultava fondato su un accertamento tossicologico positivo e non era stato adeguatamente smentito da elementi tecnici contrari, la sospensione della patente è stata ritenuta legittima. La Sezione ha pertanto espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere rigettato.
Considerata la natura sanitaria delle informazioni contenute negli atti, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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