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Parere

Parere n. 643/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 25 agosto 2021, proposto dalla Sig.ra-OMISSIS- contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’annullamento del giudizio di inidoneità riportato nella prova scritta del concorso straordinario (D.D. 510/2020) per la classe di concorso AB24 (Inglese) per la regione-OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, ivi compresi la graduatoria di merito e il verbale n. 15 del 13 maggio 2021.

Giustizia amministrativa202200962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del giudizio di inidoneità riportato nella prova scritta del concorso straordinario D.D. 510/2020 per la classe di concorso AB24, della graduatoria di merito e degli atti presupposti, incluso il verbale n. 15 del 13 maggio 2021.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, risultata non idonea con 35/80 a fronte della soglia di 56/80, contesta: la limitazione dell’accesso agli elaborati di candidati idonei a un campione di cinque prove; l’utilizzo del solo voto numerico, senza annotazioni o correzioni a margine; l’assenza di una risposta-tipo predisposta dalla Commissione; l’asserita applicazione parziale e non oggettiva della griglia, desunta anche dal confronto con l’elaborato di una candidata valutata 75/80 nonostante presunti errori grammaticali e sintattici. La ricorrente deduce l’irragionevolezza della valutazione, la lesione del diritto di difesa, la soggettività del giudizio e la carenza di trasparenza.

Il parere

Il Consiglio di Stato ritiene il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. La censura relativa all’accesso agli elaborati è inammissibile perché la tutela del diritto di accesso deve essere esercitata mediante il rito speciale ex art. 116 c.p.a., devoluto alla giurisdizione esclusiva del TAR, e non mediante ricorso straordinario. Anche nel merito, la scelta della Commissione di consentire l’ostensione di un campione significativo di cinque elaborati, compresi tra 56 e 75 punti, è ritenuta congrua, poiché bilancia il diritto di difesa con l’esigenza di evitare un’attività ispettiva generalizzata sull’intera procedura. Sono infondate le censure sulla motivazione del giudizio: secondo l’Adunanza plenaria n. 7/2017, il voto numerico è sufficiente quando, come nel caso concreto, siano predeterminati criteri valutativi dettagliati. Non sussiste l’obbligo di predisporre model answers né di annotare ogni singolo errore. La valutazione della competenza linguistica implica un apprezzamento complessivo di coerenza, stile ed efficacia comunicativa, riconducibile alla discrezionalità tecnica della Commissione e sindacabile solo in presenza di macroscopiche illogicità. In ogni caso, opera la prova di resistenza: il divario di 21 punti tra il punteggio conseguito e la soglia di idoneità rende tecnicamente impossibile che la correzione dei singoli errori contestati possa determinare il superamento della prova. Il ricorso è pertanto respinto.

Osservazioni

Accesso agli elaborati dei candidati idonei

La censura è inammissibile in sede di ricorso straordinario, poiché il diritto di accesso è tutelabile mediante il rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a., davanti al TAR in giurisdizione esclusiva. Nel merito, la limitazione dell’ostensione a un campione significativo di cinque elaborati è comunque ritenuta congrua e proporzionata, non potendo l’accesso trasformarsi in un controllo ispettivo generalizzato sull’intera procedura.

Motivazione mediante voto numerico

La censura è infondata. Il voto numerico è idoneo a motivare il giudizio tecnico-concorsuale quando siano previamente stabiliti criteri e griglie di valutazione sufficientemente dettagliati. Nel caso esaminato, la griglia approvata dalla Commissione consentiva di ricostruire l’iter logico della valutazione.

Annotazioni a margine e correzione dei singoli errori

Non sussiste un obbligo dei commissari di riportare annotazioni critiche, correzioni grafiche o la segnalazione di ogni singolo refuso. La valutazione mira alla maturità complessiva dell’elaborato e rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione.

Assenza di una model answer e valutazione della competenza linguistica

La Commissione non era tenuta a predisporre una risposta-tipo. La competenza linguistica non si valuta mediante un conteggio meccanico degli errori, ma attraverso un giudizio complessivo su coerenza, stile ed efficacia comunicativa, sindacabile solo in presenza di macroscopiche illogicità.

Prova di resistenza

La ricorrente ha conseguito 35/80, mentre la soglia di idoneità era 56/80. Lo scarto di 21 punti rende tecnicamente impossibile che la diversa considerazione dei singoli errori contestati possa colmare il divario e modificare l’esito complessivo di inidoneità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nel quale si inserisce il parere della Sezione, che conclude nel merito per il rigetto.

  • art. 116 c.p.a.

    Il rito speciale per la tutela del diritto di accesso è l’unico strumento processuale idoneo a contestare il diniego o la limitazione dell’accesso e non è esperibile mediante ricorso straordinario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Sussistono i presupposti per oscurare le generalità e gli altri dati idonei a identificare la ricorrente e i terzi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La tutela del diritto di accesso agli atti amministrativi deve essere esercitata mediante il rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a.; la relativa controversia non può essere introdotta attraverso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • Nelle procedure concorsuali, il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio tecnico quando la Commissione abbia previamente stabilito criteri e griglie di valutazione dettagliati e idonei a rendere ricostruibile l’iter valutativo.
  • La Commissione di concorso non è tenuta a predisporre una risposta-tipo né ad annotare ogni singolo errore dell’elaborato, quando la prova richieda una valutazione complessiva della maturità, della coerenza, dello stile e dell’efficacia comunicativa del candidato.
  • La valutazione tecnica della competenza linguistica non può essere ridotta a un conteggio automatico degli errori, ma è sindacabile soltanto in presenza di macroscopiche illogicità o di manifesta irragionevolezza.
  • La prova di resistenza impone di verificare se l’eliminazione o la correzione del vizio denunciato possa concretamente modificare l’esito della procedura; uno scarto ampio tra il punteggio conseguito e la soglia minima può rendere irrilevanti contestazioni riferite a singoli errori o profili valutativi.

Giudizio di inidoneità nella prova scritta del concorso straordinario per docenti AB24

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una candidata contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’annullamento del giudizio di inidoneità conseguito nella prova scritta del concorso straordinario bandito con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 per la classe di concorso AB24, oltre che della graduatoria di merito e degli atti presupposti.

Premesse e svolgimento della procedura concorsuale

La prova, informatizzata e distinta per classe di concorso, era diretta ad accertare le competenze tecnico-disciplinari e metodologiche. Consisteva in cinque quesiti a risposta aperta sulle discipline di insegnamento e in un quesito di comprensione del testo in lingua inglese, articolato in cinque domande a risposta aperta.

La valutazione era affidata a una Commissione che doveva applicare griglie rese pubbliche almeno sette giorni prima della prova. Il punteggio massimo era di 80 punti e la soglia minima di idoneità era fissata a 56/80. La candidata ha conseguito 35/80 ed è stata dichiarata non idonea. Gli atti e la graduatoria sono stati approvati il 22 giugno 2021.

Censure della ricorrente

La ricorrente ha contestato anzitutto la decisione della Commissione di limitare l’accesso agli elaborati di candidati idonei a cinque soli campioni. A suo avviso, tale limitazione avrebbe impedito di verificare la coerenza dei giudizi sull’intera platea dei candidati.

La ricorrente ha inoltre confrontato il proprio elaborato con quello di una candidata valutata 75/80, sostenendo che quest’ultimo contenesse errori grammaticali e sintattici nonostante il voto elevato. Da tale confronto ha dedotto un’applicazione non uniforme della griglia, in particolare del criterio relativo alla competenza linguistica.

Sono state infine censurate l’assenza di annotazioni o correzioni a margine, l’utilizzo del solo voto numerico e la mancata predisposizione di una model answer, ritenuti elementi tali da rendere il giudizio soggettivo, imperscrutabile e privo di trasparenza.

Accesso agli elaborati

La Sezione ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa all’accesso. La tutela del diritto di accesso deve essere azionata mediante il rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a., attribuito alla giurisdizione esclusiva del TAR, e non può essere fatta valere in sede di ricorso straordinario.

La Sezione ha comunque osservato che, anche qualora la questione fosse esaminata nel merito, la scelta di consentire l’accesso a un “campione significativo” di cinque elaborati, ricompresi nella fascia tra 56 e 75 punti, sarebbe congrua. Tale soluzione realizza un bilanciamento tra il diritto di difesa della candidata e l’esigenza di evitare che l’accesso si trasformi in un’attività ispettiva generalizzata sull’intera procedura concorsuale.

Motivazione del giudizio e discrezionalità tecnica

La censura relativa all’assenza di una motivazione analitica e di correzioni grafiche è stata ritenuta infondata. Richiamando il principio affermato da Cons. Stato, Adunanza plenaria n. 7/2017, la Sezione ha ribadito che il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio tecnico quando siano stati previamente fissati criteri valutativi dettagliati.

Nel caso concreto, la griglia approvata dalla Commissione nel verbale n. 15 forniva parametri idonei a rendere comprensibile e ricostruibile il percorso valutativo. Non esiste, inoltre, un obbligo di predisporre risposte-tipo o di annotare ogni singolo refuso dell’elaborato, poiché la prova mira a verificare la maturità complessiva del candidato.

La competenza linguistica non coincide con il semplice numero degli errori grammaticali o sintattici. Essa comprende la coerenza dell’elaborato, lo stile e l’efficacia comunicativa. Si tratta di un apprezzamento riconducibile alla discrezionalità tecnica della Commissione, non sindacabile nel merito in assenza di macroscopiche illogicità.

Prova di resistenza

La Sezione ha ritenuto comunque decisivo il risultato della prova di resistenza. La candidata aveva conseguito 35 punti, mentre la soglia di idoneità era pari a 56 punti: lo scarto era quindi di 21 punti.

Secondo il parere, anche una diversa valutazione dei singoli errori contestati non avrebbe potuto colmare un divario così ampio né modificare il giudizio complessivo di inidoneità. Le censure, pertanto, non risultavano idonee a dimostrare l’illegittimità concreta dell’esito concorsuale.

Conclusioni

La Sezione ha ritenuto l’attività amministrativa conforme ai principi di imparzialità e buon andamento e ha espresso il parere che il ricorso debba essere respinto.

È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente e i terzi, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciScuolaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

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