Parere n. 641/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Capo dello Stato, con istanza sospensiva, notificato in data 6 ottobre 2023, proposto dalla Prof.ssa -OMISSIS- contro il Ministero dell’Università e della Ricerca e la Commissione esaminatrice per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’annullamento 1) dei giudizi negativi, collettivo e individuali, per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia per il settore concorsuale 12-B1 – Diritto Commerciale, di cui alla procedura indetta con il bando D.D. n. 553/2021, non comunicati e pubblicati dall’8 giugno 2023 al 7 agosto 2023 (doc.1); 2) ogni altro atto antecedente o susseguente, comunque connesso al provvedimento principale impugnato di cui sopra, ivi compresi i verbali tutti della Commissione esaminatrice, n. 1 del 13/02/2023, n. 2 del 13/03/2023, n. 4 del 20/03/2023, n. 5 del 24/03/2023, n. 6 del 27/03/2023, n. 7 del 12/04/2023, n. 8 del 17/04/2023, n. 9 del 24/04/2023, n. 10 del 05/05/2023, n. 11 del 08/05/2023, n. 12 del 15/05/2023, n. 13 del 22/05/2023, n. 14 del 26/05/2023,n. 15 del 29/05/2023, n. 16 del 01/06/2023, impugnati esclusivamente in quanto lesivi e nella sola ed esclusiva parte in cui si nega l’abilitazione alla ricorrente, nonché l’elenco degli abilitati, impugnato nella sola ed esclusiva parte in cui non include tra gli “abilitati”, la ricorrente -OMISSIS-, nonché il decreto direttoriale n. 1564 del 8 luglio 2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca, impugnato nei limiti dell’interesse della ricorrente, nella parte in cui ha nominato i professori -OMISSIS- ed -OMISSIS-quali componenti della Commissione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei giudizi negativo, collettivo e individuali, relativi alla procedura per l’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/B1 – Diritto Commerciale, nonché degli atti connessi e della nomina di due componenti della Commissione
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha contestato il diniego dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Le censure riguardavano, da un lato, la legittimità della composizione della Commissione, con riferimento al possesso dell’attestazione di positiva valutazione prevista dall’art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010 e al superamento dei valori di soglia o delle cosiddette mediane commissariali previste dal d.m. n. 589/2018; dall’altro, la valutazione negativa della produzione scientifica, ritenuta dalla Commissione quantitativamente consistente ma eccessivamente concentrata nei settori della proprietà intellettuale e del diritto industriale, priva di sufficiente ampiezza sistematica e non espressiva della maturità scientifica richiesta per l’accesso alla prima fascia. La ricorrente ha inoltre richiamato precedenti giurisprudenziali relativi a giudizi della medesima Commissione e ha formulato istanza cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato, dopo un approfondimento istruttorio disposto con precedente parere interlocutorio, ha ritenuto infondate tutte le doglianze e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. Quanto alla composizione della Commissione, la contestazione relativa all’attestazione di positiva valutazione è stata ritenuta superata dalla produzione, ancorché tardiva, dell’attestazione rilasciata dall’ateneo con effetto retroattivo e, comunque, dall’interpretazione autentica introdotta dall’art. 6, comma 5-ter, del d.l. n. 215/2023. Il Consiglio ha escluso che potessero assumere rilievo criteri diversi da quelli oggettivi stabiliti dall’ANVUR. È stata inoltre respinta la censura concernente il mancato superamento delle soglie da parte di altro commissario, poiché i requisiti per l’inserimento nelle liste dei sorteggiabili hanno natura oggettiva e risultano soddisfatti dalla produzione scientifica sostanziale, valutabile indipendentemente dalla qualificazione formale dei lavori e dal loro numero di pagine. Nel merito, il giudizio negativo è stato ritenuto congruo, non manifestamente illogico e fondato su un esame analitico dell’intero percorso scientifico. La Commissione poteva valorizzare negativamente la concentrazione della ricerca in un ambito specialistico e ritenere non raggiunta la maturità di sistema necessaria per la prima fascia. Il sindacato di legittimità non consente di sostituire la valutazione degli esperti, salvo errori di fatto macroscopici o palese irragionevolezza, non riscontrati nel caso concreto. Il giudizio, espresso a maggioranza di quattro commissari su cinque, è stato ritenuto adeguato e convergente. Il precedente relativo all’abilitazione di seconda fascia è stato giudicato non pertinente. L’istanza cautelare è rimasta assorbita dalla decisione di merito.
Osservazioni
Composizione della Commissione – attestazione di positiva valutazione
La censura relativa al mancato possesso dell’attestazione prevista dall’art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010 è stata ritenuta superata dalla produzione dell’attestazione da parte del commissario, rilasciata dall’ateneo con effetto retroattivo, nonché dall’interpretazione autentica contenuta nell’art. 6, comma 5-ter, del d.l. n. 215/2023. L’inserimento nelle liste dei commissari sorteggiabili deve fondarsi sulle attestazioni di valutazione rilasciate dagli atenei secondo criteri oggettivi di verifica dei risultati della ricerca stabiliti dall’ANVUR.
Composizione della Commissione – valori di soglia e produzione scientifica del commissario
La contestazione relativa al mancato superamento delle soglie previste per un commissario è stata respinta. I requisiti per l’inclusione nelle liste dei commissari sorteggiabili hanno natura oggettiva e sono collegati agli indicatori scientifici certificati dall’ANVUR. La validità del sorteggio non è inficiata da contestazioni meramente formali sulla documentazione, quando la produzione scientifica individuale risulti sostanzialmente sopra soglia. La valenza scientifica dei lavori deve essere apprezzata secondo parametri sostanziali, senza attribuire rilievo decisivo alla qualificazione formale dell’elaborato o al numero delle pagine.
Valutazione della produzione scientifica della candidata
Il giudizio di inidoneità è stato ritenuto congruo e non manifestamente illogico. La Commissione ha legittimamente considerato che una produzione quantitativamente significativa, ma concentrata in modo eccessivo sulla proprietà intellettuale e sul diritto industriale, non dimostrasse l’ampiezza tematica, l’originalità e la visione sistematica necessarie per l’accesso alla prima fascia del settore del diritto commerciale.
Sindacato sulle valutazioni scientifiche e maggioranza della Commissione
La valutazione della maturità scientifica rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione e può essere censurata soltanto in presenza di errori di fatto macroscopici o palese irragionevolezza. Il giudizio espresso da quattro commissari su cinque integra una maggioranza sufficiente e una sintesi adeguata e convergente dei giudizi individuali.
Richiamo al precedente relativo all’abilitazione di seconda fascia
Il precedente richiamato dalla ricorrente non è stato ritenuto applicabile, poiché riguardava l’abilitazione di seconda fascia e l’omesso esame di specifici titoli, mentre il caso esaminato concerneva l’accesso alla prima fascia e una valutazione analitica dell’intero percorso scientifico in rapporto alla maturità di sistema richiesta per il ruolo apicale.
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è stata assorbita dalla decisione di merito di rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 6, commi 7 e 8, legge 30 dicembre 2010, n. 240
La partecipazione alle procedure di formazione delle Commissioni ASN e l’inserimento nelle liste dei commissari sorteggiabili presuppongono il possesso dei requisiti e delle attestazioni di valutazione previsti dalla disciplina legislativa.
art. 6, comma 5-ter, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni
La disposizione, qualificata dal Consiglio come norma di interpretazione autentica, ha confermato i criteri applicabili alla valutazione dei componenti delle Commissioni ASN e ha concorso a superare la censura relativa all’attestazione del commissario.
d.m. n. 589/2018
Prevede i valori di soglia e gli indicatori rilevanti per le procedure ASN; la verifica dei requisiti dei commissari deve essere compiuta secondo parametri oggettivi e dati scientifici certificati dall’ANVUR.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e i terzi.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafo 1
È stato richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nelle procedure di formazione delle Commissioni ASN, l’inserimento dei docenti nelle liste dei commissari sorteggiabili deve essere verificato sulla base delle attestazioni rilasciate dagli atenei secondo criteri oggettivi di valutazione dei risultati della ricerca stabiliti dall’ANVUR; non possono essere sostituiti da criteri diversi desunti da regolamenti interni di ateneo.
- La validità della nomina di un commissario ASN non può essere compromessa da contestazioni meramente formali sulla documentazione relativa alla produzione scientifica quando il possesso sostanziale degli indicatori e dei valori di soglia risulti certificato o comunque accertato secondo i parametri oggettivi applicabili.
- Nella valutazione della produzione scientifica ai fini dell’abilitazione alla prima fascia, la Commissione può ritenere non sufficiente l’eccellenza circoscritta a un ambito specialistico qualora manchino ampiezza tematica, visione sistematica e capacità di incidere sul quadro complessivo del settore concorsuale.
- Il giudizio della Commissione ASN sulla maturità scientifica è espressione di discrezionalità tecnica e non può essere sostituito dal giudice amministrativo, salvo che emergano errori di fatto macroscopici, travisamento o manifesta irragionevolezza.
- Un giudizio negativo espresso dalla maggioranza semplice dei componenti della Commissione ASN è sufficiente sul piano deliberativo; quando la maggioranza è ampia e i giudizi individuali convergono in una sintesi coerente, non sussistono, per ciò solo, profili di illogicità o carenza motivazionale.
Rigetto del ricorso straordinario contro il diniego di abilitazione scientifica nazionale
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una professoressa universitaria contro il giudizio negativo relativo alla procedura per l’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/B1 – Diritto Commerciale. Il ricorso investiva sia la composizione della Commissione sia la valutazione della produzione scientifica della candidata.
Premesse e svolgimento della procedura
La procedura di formazione delle Commissioni ASN era stata avviata con decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021; la Commissione per il settore 12/B1 era stata nominata con decreto direttoriale n. 1564 dell’8 luglio 2021. La Commissione aveva riconosciuto la consistenza quantitativa della produzione della candidata, ma aveva ritenuto che essa fosse eccessivamente concentrata sulla proprietà intellettuale e sul diritto industriale. Tale settorialità, secondo il giudizio collegiale, non consentiva di ravvisare la visione di sistema, l’originalità e la piena maturità scientifica necessarie per l’accesso alla prima fascia.
Il Consiglio di Stato aveva disposto un approfondimento istruttorio con il parere interlocutorio n. 1291/2025. Il Ministero dell’Università e della Ricerca aveva quindi depositato una relazione integrativa, cui erano seguite le controdeduzioni della ricorrente.
Censure sulla composizione della Commissione
La ricorrente aveva contestato, anzitutto, il possesso da parte di un commissario dell’attestazione di positiva valutazione prevista dall’art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010. La Sezione ha ritenuto la censura superata sia sul piano fattuale, per la produzione dell’attestazione rilasciata dall’ateneo con effetto retroattivo, sia sul piano giuridico, in forza dell’art. 6, comma 5-ter, del d.l. n. 215/2023, recante interpretazione autentica della disciplina.
Il Consiglio ha chiarito che l’inserimento dei docenti nelle liste dei commissari sorteggiabili avviene sulla base di attestazioni rilasciate dagli atenei secondo criteri oggettivi di verifica dei risultati della ricerca stabiliti dall’ANVUR. Non possono assumere rilievo decisivo criteri ulteriori ricavati da regolamenti interni dell’università di appartenenza.
È stata respinta anche la censura riguardante un altro commissario, del quale la ricorrente contestava il superamento dei valori di soglia e la sufficienza della produzione scientifica presa a riferimento. La Sezione ha osservato che i requisiti per l’inclusione nelle liste dei sorteggiabili hanno natura oggettiva e sono collegati agli indicatori scientifici certificati dall’ANVUR. La contestazione formale della documentazione non è sufficiente a invalidare il sorteggio quando la produzione scientifica individuale risulti sostanzialmente sopra soglia. La rilevanza scientifica di un lavoro deve essere apprezzata secondo parametri sostanziali, non in base alla sola qualificazione formale dell’elaborato o al numero delle pagine.
Valutazione della produzione scientifica
Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Commissione. La valutazione non si è limitata alla quantità delle pubblicazioni, ma ha considerato qualità, originalità, ampiezza e respiro sistematico della ricerca.
La specializzazione della candidata nei settori della proprietà intellettuale e del diritto industriale è stata ritenuta pregevole, ma non sufficiente per dimostrare la maturità scientifica complessiva richiesta per il ruolo di professore ordinario. Secondo il parere, l’ordinariato richiede non soltanto l’eccellenza in un ambito circoscritto, ma anche la capacità di dominare le categorie sistematiche dell’intero settore concorsuale.
Il giudizio di inidoneità non costituisce un semplice voto sulla preparazione della candidata, ma una valutazione dell’impatto e della collocazione della sua ricerca nel settore del diritto commerciale. L’asserita incompletezza dell’itinerario scientifico è stata considerata l’esito di un esame analitico, non un travisamento dei fatti.
Limiti del sindacato del giudice amministrativo
La Sezione ha ribadito che le valutazioni scientifiche della Commissione rientrano nella discrezionalità tecnica dell’organo esperto. Il giudice amministrativo può intervenire soltanto in presenza di errori di fatto macroscopici, travisamento, manifesta irragionevolezza o incoerenza logica, non riscontrati nel caso esaminato.
Il giudizio negativo era stato espresso da quattro commissari su cinque. Tale maggioranza è stata ritenuta superiore alla maggioranza semplice necessaria e idonea a esprimere una sintesi adeguata e convergente dei giudizi individuali, senza profili di irragionevolezza o contraddittorietà.
Precedenti giurisprudenziali richiamati
Il precedente del TAR Lazio n. 10467/2025, relativo all’annullamento di un giudizio della stessa Commissione, è stato ritenuto non pertinente. Esso riguardava l’abilitazione alla seconda fascia e l’omesso esame di titoli specifici, mentre il caso in esame concerneva la prima fascia e una valutazione analitica dell’intero percorso scientifico.
La Sezione ha inoltre richiamato la giurisprudenza che ha confermato la legittimità dell’operato della Commissione in controversie analoghe, tra cui TAR Lazio, nn. 2220 e 3515 del 2024, Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 6850 del 2023, e Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5947 del 2023.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le doglianze esprimessero un dissenso rispetto a valutazioni di merito tecnicamente motivate, senza evidenziare vizi di legittimità. Il giudizio di inidoneità è stato quindi considerato legittimo e adeguatamente motivato.
La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. L’istanza cautelare è rimasta assorbita dalla decisione nel merito. È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e i terzi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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