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Parere

Parere n. 640/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla società Rinascita Societa' Cooperativa Sociale, contro Comune di Aversa, per l’annullamento: 1) del provvedimento prot. n. 33040 del 9 giugno 2023 della coordinatrice udp ambito territoriale socio - sanitario c06, con il quale, in ragione del parere sfavorevole espresso dal dirigente del comune dell’area pianificazione e gestione del territorio settore edilizia privata del Comune di Aversa, quale comune capofila dell’ambito c06 comprendente vari comuni, le è stata negata l’autorizzazione al funzionamento della comunità educativa a dimensione familiare “arcobaleno”; 2) del provvedimento prot. n. 31429 del 09.06.2023 del dirigente dell’area pianificazione e gestione del territorio settore edilizia privata del Comune di Aversa, con il quale è stato espresso parere non favorevole sulla richiesta di parere tecnico prodotta dalla cooperativa sociale “la rinascita” per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento della comunità educativa a dimensione familiare “arcobaleno”.;

Giustizia amministrativa202301195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di autorizzazione al funzionamento della comunità educativa a dimensione familiare “Arcobaleno” e del presupposto parere tecnico non favorevole.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato il diniego dell’autorizzazione al funzionamento di una comunità educativa a dimensione familiare, deducendo, con un unico motivo articolato in due censure, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’illogicità del diniego e l’assenza dei relativi presupposti. In particolare, ha contestato il rilievo relativo alla presenza di una barriera architettonica per l’accesso all’ascensore, sostenendo che la struttura non fosse destinata a ospitare persone disabili, nonché il riferimento alla mancata autorizzazione condominiale, affermando che né il condominio né i singoli condomini avessero sollevato opposizioni. Il Ministero remittente ha eccepito preliminarmente la mancata notifica a un controinteressato e ha sostenuto l’infondatezza del ricorso. In sede interlocutoria il Consiglio di Stato ha richiesto chiarimenti sulla possibile futura accoglienza di persone disabili e sull’effettiva portata ostativa del regolamento condominiale. Dalla relazione integrativa è emersa inoltre l’esistenza di un’ulteriore motivazione, non contestata, relativa al divieto di collocare nello stesso edificio più di una struttura residenziale e una semiresidenziale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il diniego e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. Quanto alle barriere architettoniche, ha interpretato l’art. 5, comma 1, lett. b), del regolamento regionale Campania n. 4/2014 nel senso che, per strutture con ricettività non superiore a dieci utenti equiparabili alle civili abitazioni, l’adeguamento è necessario in relazione alla condizione degli ospiti; la possibilità che la comunità possa ospitare in futuro persone disabili rende quindi rilevante il rispetto della normativa sulle barriere architettoniche, anche se tale attività non è attualmente svolta. Il Collegio ha inoltre ritenuto ostativo il regolamento condominiale, il cui articolo 8, punto X), consentiva la destinazione degli appartamenti esclusivamente ad abitazioni, studi professionali e studi privati, destinazioni non riconducibili all’attività sociale progettata. È stata infine ritenuta decisiva l’ulteriore motivazione, non censurata, fondata sull’art. 8 del regolamento n. 16 del 23 novembre 2009, secondo cui nello stesso edificio non possono essere collocate più di una struttura residenziale e una semiresidenziale; la ricorrente aveva ammesso di svolgere nello stesso fabbricato un’altra attività residenziale. Trattandosi di atto plurimotivato, la permanenza di tale autonoma motivazione è stata ritenuta sufficiente a sorreggere il diniego. Le censure formali relative all’art. 10-bis e agli altri vizi procedimentali sono state assorbite ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Osservazioni

Art. 5, comma 1, lett. b), regolamento regionale Campania n. 4/2014 - Barriere architettoniche

Il requisito relativo alle barriere architettoniche deve essere valutato anche considerando la possibile futura accoglienza di persone disabili. Per le strutture con ricettività non superiore a dieci utenti, equiparabili alle civili abitazioni, l’esonero dall’adeguamento opera soltanto quando la rimozione delle barriere non sia necessaria in relazione alla condizione degli ospiti.

Regolamento condominiale - Destinazione degli appartamenti

La clausola che consente esclusivamente la destinazione degli appartamenti ad abitazioni, studi professionali e studi privati non ricomprende un’attività sociale organizzata quale una comunità educativa a dimensione familiare.

Art. 8 del regolamento n. 16 del 23 novembre 2009 - Pluralità di strutture nello stesso edificio

Il divieto di collocare nello stesso edificio più di una struttura residenziale e una semiresidenziale costituisce autonoma ragione di diniego. Poiché la ricorrente aveva ammesso la presenza nello stesso fabbricato di un’altra attività residenziale e non aveva censurato tale motivazione, l’atto plurimotivato resta legittimo.

Art. 10-bis e art. 21-octies l. n. 241/1990 - Censure procedimentali

Le censure formali relative alla mancata comunicazione dei motivi ostativi sono assorbite, poiché il provvedimento è comunque sorretto da motivazioni sostanziali autonome e non contestate, sufficienti a determinarne la legittimità.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    È indicato quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Prevede l’obbligo di comunicare tempestivamente all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda prima dell’adozione del provvedimento negativo; nel caso concreto la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    Consente di ritenere non decisivi i vizi formali quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; il Consiglio di Stato ha richiamato tale disposizione per assorbire le censure procedimentali.

  • art. 5, comma 1, lett. b), regolamento regionale Campania 7 aprile 2014, n. 4

    Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali è necessario il possesso dei requisiti specifici indicati nel catalogo e dei seguenti requisiti comuni: …b) rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi. Per le strutture con ricettività non superiore a dieci utenti, equiparabili alle civili abitazioni, il requisito relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche si intende rispettato se si provvede alla rimozione di tutti i vincoli strutturali e delle eventuali barriere di accesso alla struttura se ciò risulta necessario in relazione alla condizione degli ospiti.

    La disciplina va letta nel senso che la necessità dell’abbattimento delle barriere dipende anche dalla condizione degli ospiti potenzialmente accolti; la futura possibilità di ospitare persone disabili rende rilevante il requisito.

  • art. 8 del regolamento n. 16 del 23 novembre 2009 di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11

    All’interno dello stesso edificio non possono trovare collocazione più di una struttura residenziale ed una semiresidenziale.

    La disposizione costituisce un autonomo limite strutturale alla collocazione di più strutture nello stesso edificio e può sorreggere il diniego quando la sua violazione non sia contestata.

  • art. 8, punto X), del regolamento condominiale

    Gli appartamenti tutti dovranno essere destinati esclusivamente ad abitazioni, a studi professionali e studi privati.

    La clausola è stata ritenuta incompatibile con l’esercizio di una comunità educativa a dimensione familiare avente connotazione sociale.

  • regolamento di attuazione della l.r. Campania n. 11/2007, catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari

    È stato richiamato per ritenere possibile, anche in futuro, l’accoglienza di persone disabili entro i limiti e con le autorizzazioni previste dalla disciplina regionale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di autorizzazione al funzionamento di una struttura residenziale o semiresidenziale, il rispetto delle barriere architettoniche deve essere valutato in relazione non solo all’attività attualmente dichiarata, ma anche alle tipologie di utenti che la struttura può legittimamente accogliere in futuro secondo la disciplina di settore.
  • Una clausola del regolamento condominiale che limiti la destinazione degli appartamenti ad abitazioni e studi professionali o privati può impedire l’esercizio di un’attività organizzata a connotazione sociale, qualora essa non sia riconducibile alle destinazioni consentite.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente che una delle motivazioni autonome sia legittima e non validamente contestata perché il provvedimento possa resistere all’impugnazione, anche qualora altre motivazioni siano oggetto di censura.
  • Le censure procedimentali relative alla mancata comunicazione dei motivi ostativi possono essere assorbite quando il provvedimento sia comunque sorretto da autonome ragioni sostanziali non superabili e il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Diniego dell’autorizzazione alla comunità educativa “Arcobaleno”

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società cooperativa sociale contro il Comune di Aversa, per l’annullamento del parere tecnico non favorevole e del conseguente diniego dell’autorizzazione al funzionamento di una comunità educativa a dimensione familiare denominata “Arcobaleno”.

Premesse e procedimento

La cooperativa aveva locato nel 2020 un appartamento sito ad Aversa e aveva presentato domanda di autorizzazione per l’esercizio della comunità. Il 9 giugno 2023 il dirigente comunale dell’area edilizia privata aveva espresso parere non favorevole, rilevando la presenza di una scala non servita da rampa per disabili o montascale per accedere all’ascensore condominiale e la mancanza dell’autorizzazione del condominio. Nella stessa data la coordinatrice dell’Ambito territoriale socio-sanitario C06 aveva respinto la domanda, fondandosi sul parere tecnico negativo.

Il Ministero remittente aveva chiesto il rigetto del ricorso e aveva prospettato anche l’inammissibilità per mancata notifica al condominio, indicato quale possibile controinteressato. Con parere interlocutorio n. 1109/2025 il Consiglio di Stato ha richiesto chiarimenti sulla possibile futura accoglienza di persone disabili e sull’effettiva portata ostativa del regolamento condominiale. Il Ministero ha depositato una relazione integrativa, trasmessa alla ricorrente, che non ha presentato controdeduzioni.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto:

  • la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per la mancata comunicazione preventiva dei motivi ostativi;
  • l’illogicità e il difetto di motivazione del diniego, sostenendo che la comunità non fosse destinata a persone disabili;
  • l’irrilevanza dell’assenza di un’autorizzazione condominiale, non essendovi state opposizioni del condominio o dei singoli condomini;
  • il difetto di istruttoria, l’assenza dei presupposti e la violazione del giusto procedimento.

Barriere architettoniche e disciplina regionale

Il Consiglio di Stato ha esaminato l’art. 5, comma 1, lett. b), del regolamento regionale Campania n. 4/2014. La disposizione richiede, per l’autorizzazione dei servizi residenziali e semiresidenziali, il rispetto delle norme in materia di urbanistica, edilizia e barriere architettoniche. Per le strutture con ricettività non superiore a dieci utenti, equiparabili alle civili abitazioni, il requisito si considera rispettato mediante la rimozione dei vincoli strutturali e delle barriere di accesso quando ciò sia necessario in relazione alla condizione degli ospiti.

Il Collegio ha condiviso la lettura del Ministero, secondo cui la disciplina regionale deve essere coordinata con il catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari previsto dalla normativa attuativa della legge regionale n. 11/2007. La struttura avrebbe potuto, anche in futuro e previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie, ospitare persone disabili nei limiti previsti dal catalogo dei servizi. Per tale ragione, la circostanza che la comunità non gestisse attualmente servizi rivolti a persone disabili non rendeva irragionevole il rilievo relativo alle barriere architettoniche.

Regolamento condominiale

Il regolamento condominiale, all’art. 8, punto X), stabiliva che gli appartamenti fossero destinati esclusivamente ad abitazioni, studi professionali e studi privati. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che un’attività sociale organizzata quale una comunità educativa a dimensione familiare non fosse riconducibile a nessuna delle destinazioni consentite.

Ne consegue che il regolamento condominiale costituiva un ulteriore elemento ostativo all’autorizzazione, indipendentemente dall’assenza di contestazioni espresse da parte del condominio o dei singoli condomini.

Divieto di più strutture nello stesso edificio

Il provvedimento impugnato conteneva anche un’ulteriore motivazione, fondata sull’art. 8 del regolamento n. 16 del 23 novembre 2009, secondo cui nello stesso edificio non possono essere collocate più di una struttura residenziale e una semiresidenziale.

La stessa ricorrente aveva dichiarato che in un altro appartamento del fabbricato svolgeva già un progetto sociale simile. Poiché tale specifica motivazione non era stata contestata, il Collegio l’ha ritenuta sufficiente a sorreggere il diniego. L’atto, infatti, era plurimotivato e una sola motivazione autonoma, legittima e non superata dalle censure, era sufficiente a mantenerne gli effetti.

Censure procedimentali e conclusioni

Le censure relative all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e agli altri vizi formali sono state assorbite in applicazione dell’art. 21-octies della medesima legge, poiché il provvedimento risultava comunque fondato su autonome ragioni sostanziali decisive.

La Sezione ha quindi espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimento
RamiSanitàEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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