Parere n. 639/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di Modena e il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. K10/647843, datato 22 dicembre 2020, di diniego della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento ministeriale n. K10/647843 del 22 dicembre 2020, recante il diniego della cittadinanza italiana.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, che aveva presentato domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, ha impugnato il diniego fondato su due denunce risultanti dal rapporto informativo della Questura di Modena: una del 15 luglio 2010 per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, ai sensi dell’art. 392 c.p., e una del 6 maggio 2018 per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 110/1975. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità, sostenendo che le denunce non erano sfociate in condanne penali, riguardavano fatti risalenti e avrebbero richiesto ulteriori accertamenti istruttori sugli sviluppi dei procedimenti penali. Il Ministero ha difeso il provvedimento richiamando il principio tempus regit actum. La Sezione ha ritenuto necessario acquisire una relazione integrativa puntuale e documentata sugli elementi posti a fondamento del diniego e sugli esiti precisi delle notizie di reato.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione e ha sospeso la trattazione disponendo un supplemento istruttorio. Il Ministero dell’interno dovrà depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione integrativa puntuale e documentata che chiarisca le circostanze poste a fondamento del diniego, tenendo conto delle contestazioni del ricorrente e indicando gli esiti precisi delle due notizie di reato. Prima del deposito, la relazione dovrà essere inviata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni; tali osservazioni dovranno essere incluse nella relazione ministeriale. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.
Osservazioni
Istruttoria sugli esiti delle notizie di reato
Il Ministero deve chiarire, con documentazione puntuale, gli esiti precisi dei procedimenti penali o delle notizie di reato richiamate nel provvedimento di diniego, verificando la fondatezza e l’attualità degli elementi utilizzati per la valutazione negativa della domanda di cittadinanza.
Contraddittorio sulle risultanze istruttorie
La relazione integrativa ministeriale deve essere previamente trasmessa al ricorrente, cui deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni; queste ultime devono essere allegate o riportate nella relazione integrativa.
Termine per l’adempimento istruttorio
Il Ministero deve provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. In caso di mancato e ingiustificato adempimento, la Sezione potrà decidere il ricorso sulla base degli atti già acquisiti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
È la disposizione penale richiamata con riferimento alla denuncia del 15 luglio 2010 per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.
È la disposizione penale richiamata con riferimento alla denuncia del 6 maggio 2018 relativa al porto di armi od oggetti atti ad offendere.
principio tempus regit actum
Il Ministero lo ha invocato per sostenere che la legittimità del provvedimento deve essere valutata sulla base delle risultanze istruttorie disponibili al momento della sua adozione; la Sezione, tuttavia, ha ritenuto necessario verificare puntualmente gli esiti delle notizie di reato.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando il ricorrente contesta che le denunce o le notizie di reato poste a fondamento di un provvedimento amministrativo abbiano prodotto condanne o altri esiti giudiziari, l’amministrazione deve chiarire documentalmente gli sviluppi dei relativi procedimenti, affinché la decisione sia fondata su un quadro istruttorio completo.
- Il principio tempus regit actum non esonera l’amministrazione dall’obbligo di fornire, nel procedimento consultivo, una ricostruzione puntuale delle risultanze istruttorie esistenti al momento dell’adozione dell’atto e della loro effettiva portata.
- Quando il Consiglio di Stato dispone un supplemento istruttorio nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, l’amministrazione deve previamente sottoporre la relazione integrativa al ricorrente e acquisirne le eventuali controdeduzioni, assicurando un contraddittorio effettivo.
- Il mancato e ingiustificato adempimento dell’incombente istruttorio può consentire al Consiglio di Stato di decidere il ricorso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.
Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro la Prefettura di Modena e il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego della cittadinanza italiana. La domanda era stata presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Premesse e provvedimento impugnato
Il Ministero dell’interno aveva respinto l’istanza con provvedimento del 22 dicembre 2020, notificato il 15 febbraio 2021. Il diniego si fondava su un rapporto informativo della Questura di Modena dal quale risultavano due precedenti segnalazioni:
- una denuncia del 15 luglio 2010 per il reato previsto dall’art. 392 c.p., relativo all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose;
- una denuncia del 6 maggio 2018 per il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110/1975, relativo al porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità della motivazione. In particolare, ha sostenuto che il diniego fosse fondato soltanto su due pregresse segnalazioni di polizia, relative a reati minori, non sfociate in condanne penali e risalenti nel tempo. Ha inoltre contestato che l’amministrazione non avesse approfondito gli sviluppi dei procedimenti penali.
Posizione del Ministero
Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza del provvedimento. Nella relazione integrativa del 4 marzo 2026 ha osservato che il diniego era stato adottato sulla base delle risultanze istruttorie disponibili al momento dell’adozione, secondo il principio tempus regit actum.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione non ha definito nel merito la controversia, ritenendo il ricorso non ancora maturo per la decisione. La contestazione relativa all’assenza di esiti giudiziari delle denunce rende necessario acquisire informazioni precise e documentate sulle circostanze effettivamente poste a fondamento del diniego.
Il supplemento istruttorio dovrà chiarire, in particolare, gli esiti precisi delle due notizie di reato indicate nel provvedimento impugnato. La Sezione ha quindi ritenuto necessario verificare se e in quale misura tali segnalazioni abbiano avuto sviluppi giudiziari rilevanti ai fini della valutazione della domanda di cittadinanza.
Prescrizioni istruttorie e contraddittorio
Il Ministero dovrà depositare la relazione integrativa entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. Prima del deposito, la relazione dovrà essere trasmessa al ricorrente, al quale dovrà essere concesso un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
La relazione ministeriale dovrà contenere anche le osservazioni del ricorrente. In caso di mancato e ingiustificato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.
Esito
La Sezione ha sospeso la decisione, disposto gli incombenti istruttori e rinviato la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. Non è stato quindi espresso, allo stato, un giudizio definitivo sull’illegittimità o sulla legittimità del diniego di cittadinanza.
Oscuramento dei dati personali
Per tutelare i diritti e la dignità della parte interessata, la Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e l’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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