Parere n. 642/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 25 agosto 2021, proposto dalla Sig.ra -OMISSIS- contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del giudizio di inidoneità riportato nella prova scritta del concorso straordinario (D.D. 510/2020) per la classe di concorso AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado - Inglese) per la regione -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, ivi compresa la graduatoria di merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del giudizio di inidoneità riportato nella prova scritta del concorso straordinario bandito con D.D. n. 510/2020 per la classe AB24, nonché degli atti presupposti e della graduatoria di merito.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha contestato il punteggio di 35,5/80 conseguito nella prova scritta del concorso straordinario per la classe AB24, inferiore alla soglia di idoneità di 56/80. Ha dedotto, anzitutto, la violazione del diritto di accesso e il difetto di istruttoria, lamentando che la Commissione le avesse consentito l’ostensione soltanto di cinque elaborati di candidati idonei, anziché di tutti quelli richiesti. Ha poi denunciato eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento nella valutazione dell’indicatore della competenza linguistica, sostenendo che il raffronto tra gli errori grammaticali e sintattici presenti nei diversi elaborati non corrispondesse ai punteggi attribuiti. Infine, ha lamentato il difetto di motivazione, poiché il giudizio era stato espresso mediante un punteggio numerico senza annotazioni o correzioni a margine dell’elaborato.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, esprimendo parere per il rigetto. La censura relativa all’accesso agli atti non è stata esaminata in sede di ricorso straordinario, poiché le controversie in materia di accesso sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e soggette al rito speciale di cui all’art. 116 c.p.a. In ogni caso, la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente superata, poiché il campione di cinque elaborati aveva fornito una base documentale sufficiente per formulare le contestazioni di merito. La censura di disparità di trattamento è stata respinta: la valutazione della competenza linguistica non può ridursi al mero conteggio degli errori grammaticali, ma deve considerare l’organizzazione complessiva del testo, la pertinenza rispetto ai quesiti, l’efficacia comunicativa, l’ampiezza e l’appropriatezza del lessico e la gravità degli errori in relazione alla veicolazione del messaggio. È quindi possibile che un elaborato con un numero pari o maggiore di errori ottenga un punteggio superiore, se risulta complessivamente più adeguato ed efficace. Non è consentito al Consiglio di Stato sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, in assenza di un macroscopico e immediatamente evidente errore di fatto. È stata inoltre respinta la censura relativa alla motivazione: il voto numerico è sufficiente quando, come nel caso di specie, siano stati previamente stabiliti criteri e griglie di valutazione dettagliati. L’assenza di annotazioni a margine non costituisce vizio di legittimità, poiché la Commissione deve valutare il valore scientifico e professionale della prova e non svolgere una funzione di correzione didattica. Infine, la prova di resistenza ha confermato l’irrilevanza delle contestazioni, poiché il punteggio di 35,5/80 era distante oltre venti punti dalla soglia di 56/80 e non avrebbe potuto essere colmato mediante la correzione di singoli errori.
Osservazioni
Accesso agli elaborati dei candidati
La censura relativa alla limitazione dell’accesso è inammissibile in sede di ricorso straordinario, poiché le controversie sul diritto di accesso sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposte con il rito speciale ex art. 116 c.p.a. In ogni caso, il campione di cinque elaborati è stato ritenuto sufficiente a consentire la formulazione delle censure di merito, rendendo superfluo l’accesso integrale.
Valutazione della competenza linguistica e disparità di trattamento
La valutazione non può fondarsi sul solo conteggio degli errori ortografici o grammaticali, ma deve considerare la qualità complessiva del testo, l’organizzazione del discorso, la pertinenza, l’efficacia comunicativa, l’ampiezza e l’appropriatezza del lessico e la gravità dell’errore rispetto alla veicolazione del messaggio. Il raffronto tra elaborati non evidenzia un macroscopico errore di fatto né un’illegittima disparità di trattamento.
Motivazione mediante punteggio numerico
Il punteggio numerico è sufficiente a motivare il giudizio quando la Commissione abbia previamente stabilito criteri e griglie di valutazione dettagliati. L’assenza di annotazioni o correzioni grafiche sull’elaborato non determina un vizio di legittimità, poiché la Commissione non è tenuta a svolgere una funzione di correzione didattica.
Prova di resistenza
Il punteggio di 35,5/80 è distante oltre venti punti dalla soglia di idoneità di 56/80. Anche una parziale rivalutazione dei passaggi contestati non avrebbe potuto colmare tale scarto; le censure sono pertanto inidonee a determinare il superamento della prova.
Norme richiamate
D.D. n. 510 del 23 aprile 2020
La prova scritta doveva essere superata con il punteggio minimo previsto dal bando; l’idoneità scattava a 56/80.
Il bando prevedeva una prova scritta composta da quesiti a risposta aperta, valutata mediante griglie e indicatori predeterminati, con soglia di idoneità pari a 56/80.
Le controversie concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e soggette al rito speciale.
La relativa doglianza non è esaminabile nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 7/2017
Il voto numerico è idoneo a configurare una motivazione sufficiente qualora siano stati previamente stabiliti criteri di valutazione.
Il punteggio numerico attribuito dalla Commissione è motivazione sufficiente quando sia collegabile a criteri e griglie predeterminati e dettagliati.
Verbale n. 15 del 13 maggio 2021
La Commissione aveva previamente stabilito i criteri di valutazione.
La predeterminazione dei criteri rende ricostruibile l’iter logico della valutazione attraverso il combinato disposto della griglia e del punteggio assegnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Presupposti per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
La disposizione è stata richiamata per disporre l’oscuramento dei dati della parte ricorrente e dei terzi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Tutela dei dati personali rientranti nelle categorie particolari.
La disposizione è stata richiamata, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è esaminabile la controversia relativa al diritto di accesso ai documenti amministrativi, la quale deve essere proposta davanti al giudice amministrativo con il rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a.
- Nella valutazione di una prova linguistica, la competenza linguistico-comunicativa non può essere apprezzata mediante il solo conteggio degli errori grammaticali o ortografici, dovendosi considerare anche l’organizzazione del testo, la pertinenza, l’efficacia comunicativa, il lessico e l’incidenza concreta degli errori sulla comprensione del messaggio.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione esaminatrice, salvo che emerga un errore di fatto macroscopico e immediatamente evidente o altro vizio manifesto dell’esercizio della discrezionalità tecnica.
- Il voto numerico costituisce motivazione sufficiente del giudizio concorsuale quando sia espresso sulla base di criteri e griglie di valutazione previamente determinati e sufficientemente dettagliati; non è necessaria l’annotazione analitica degli errori sull’elaborato.
- La prova di resistenza impone di valutare se, anche eliminando o correggendo i vizi dedotti, l’interessato avrebbe una concreta possibilità di superare la soglia richiesta; quando lo scarto dal punteggio minimo è significativo, le censure relative a singoli profili valutativi non possono determinare l’annullamento dell’esito.
Rigetto del ricorso straordinario contro l’inidoneità in un concorso per docenti di inglese
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una candidata contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente a oggetto il giudizio di inidoneità riportato nella prova scritta del concorso straordinario bandito con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 per la classe di concorso AB24, nonché gli atti presupposti e la graduatoria di merito.
Svolgimento della procedura concorsuale
La prova consisteva in quesiti a risposta aperta diretti ad accertare conoscenze, competenze tecnico-disciplinari e competenze didattico-metodologiche. La valutazione doveva essere effettuata sulla base di griglie predisposte dal Comitato tecnico scientifico e rese pubbliche prima della prova. L’idoneità richiedeva il conseguimento di almeno 56/80.
La candidata ha ottenuto 35,5/80, con conseguente esclusione dalla procedura. Dopo la pubblicazione dell’esito e della graduatoria, ha presentato istanza di accesso agli atti. La Commissione ha consentito l’ostensione di cinque elaborati di candidati terzi, ritenendoli un campione significativo.
Censure proposte
La ricorrente ha dedotto:
- la violazione del diritto di accesso e il difetto di istruttoria, per la mancata ostensione integrale degli elaborati richiesti;
- l’eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento nella valutazione dell’indicatore della competenza linguistica;
- il difetto di motivazione, perché il giudizio era stato espresso mediante un punteggio numerico senza annotazioni o correzioni sull’elaborato.
Accesso agli atti
La Sezione ha dichiarato non esaminabile in sede di ricorso straordinario la doglianza concernente il diritto di accesso. Le controversie in materia sono infatti devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere introdotte con il rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a.
La censura è stata comunque ritenuta sostanzialmente superata. Secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente, il campione di cinque elaborati aveva già consentito di formulare le contestazioni comparative sulla valutazione della competenza linguistica. L’ostensione integrale degli ulteriori elaborati non era quindi necessaria per la tutela della posizione dedotta.
Valutazione della competenza linguistica
Il Consiglio di Stato ha distinto tra il semplice errore materiale e la valutazione della qualità complessiva del testo. La Commissione aveva rilevato carenze non soltanto puntuali, ma anche strutturali nell’organizzazione del discorso e nella pertinenza delle risposte.
La comparazione tra gli elaborati non può ridursi a un mero conteggio degli errori. Nella valutazione di una prova destinata a verificare competenze linguistico-comunicative devono essere considerati anche:
- l’organizzazione dell’esposizione;
- la pertinenza rispetto ai quesiti;
- l’efficacia comunicativa del testo;
- l’ampiezza e l’appropriatezza del lessico;
- l’uso della terminologia settoriale;
- la gravità dell’errore in rapporto alla comprensione e alla veicolazione del messaggio.
La ripetizione sistematica di un errore può costituire un indice di carenza di competenza, mentre un errore occasionale può dipendere da altre cause, come un errore di digitazione, soprattutto se la stessa parola o struttura è utilizzata correttamente nel resto dell’elaborato. È pertanto possibile che un candidato con un numero pari o superiore di errori ottenga un punteggio maggiore, qualora il testo risulti nel suo insieme più adeguato ed efficace.
La Sezione ha ritenuto coerente con i criteri predeterminati l’operato della Commissione e ha escluso la presenza di un errore di fatto macroscopico. Il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo esaminatore in assenza di una manifesta illogicità o di un travisamento immediatamente riconoscibile.
Motivazione mediante punteggio numerico
La censura relativa alla motivazione è stata respinta sulla base dell’orientamento consolidato richiamato dalla Sezione, tra cui Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 7/2017.
Quando i criteri di valutazione siano stati previamente stabiliti e articolati in indicatori, il punteggio numerico assegnato per ciascun profilo è idoneo a rendere comprensibile l’iter logico della decisione. Nel caso esaminato, i criteri risultavano dal Verbale n. 15 del 13 maggio 2021 e dalla relativa griglia di valutazione.
L’assenza di segni grafici, correzioni o annotazioni a margine non costituisce un vizio di legittimità. La Commissione è tenuta a valutare il valore scientifico e professionale della prova in relazione alla classe di concorso, non a svolgere una funzione di correzione didattica dell’elaborato.
Prova di resistenza
La Sezione ha ritenuto decisiva anche la distanza tra il punteggio conseguito e la soglia di idoneità. La candidata aveva ottenuto 35,5/80, mentre il punteggio minimo richiesto era 56/80, con uno scarto superiore a venti punti.
Anche ipotizzando una parziale rivalutazione di singoli passaggi o la correzione di alcuni errori ortografici e grammaticali, non sarebbe stato ragionevolmente possibile colmare tale differenza. Le censure non erano quindi idonee a modificare l’esito della prova.
Conclusioni
Il ricorso è stato ritenuto in parte inammissibile, per quanto riguarda la doglianza sull’accesso, e in parte infondato, quanto alle censure relative alla valutazione linguistica e alla motivazione del giudizio. La Sezione ha pertanto espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e i terzi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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